Investimenti finanziari, fiscalità guidata dalle voci di bilancio
La tassazione varia in base alla tipologia di strumento ( partecipazioni e altri titoli) Decisiva la classificazione contabile ( immobilizzazioni o attivo circolante)
Negli ultimi anni molte società di capitali hanno investito le eccedenze finanziarie in strumenti – a partire da buoni del tesoro, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento – il cui trattamento fiscale ( e contabile) non è facilmente individuabile, sia in riferimento alla percezione di proventi che in ambito valutativo e realizzativo, a causa di un Tuir fatto di continui rinvii a numerosi articoli e che richiede di essere ulteriormente coordinato con altre norme.
Tipologie e classificazioni
Cercando di semplificare, si può evidenziare come la fiscalità di questi investimenti vari essenzialmente in base alla tipologia ( partecipazioni/ altri titoli) e alla classificazione in bilancio ( immobilizzazioni/ attivo circolante), senza addentrarsi nella disciplina degli Ias adopter a cui si applicano specifiche regole.
In base all’articolo 2424- bis, comma 1, del Codice civile i titoli « destinati ad essere utilizzati durevolmente » vanno iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie BIII) in alternativa all’attivo circolante CIII).
I principi contabili su titoli di debito ( Oic 20, paragrafo 20) e partecipazioni ( Oic 21, paragrafo 10) prevedono l’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie quando, oltre all’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato, l’investimento è destinato – in ragione della volontà della direzione aziendale – a permanere durevolmente nel portafoglio.
Le differenti categorie di titoli sono invece individuate dall’articolo 85, comma 1:
● azioni/ quote ( lettera c),
● titoli similari ( lettera d),
● obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni ( lettera e): ampia categoria nella quale rientrano anche i fondi comuni di investimento ( Abi, parere 476/ 1999; Entrate, interpello 956347/ 2018).
Per le obbligazioni ( compresi i titoli di Stato) gli interessi attivi concorrono a formare il reddito di impresa, secondo il principio di competenza, e richiedono pertanto di rilevare il rateo interessi per le cedole a cavallo d’anno. In base al principio di competenza andranno altresì rilevati anche i premi di emissione ( e di negoziazione) con applicazione del costo ammortizzato se rileva.
Valutazioni e svalutazioni
Da un punto di vista valutativo le obbligazioni e gli altri titoli, quando classificati nell’attivo circolante, vanno valutati al minore tra il costo e ( articolo 94, comma 4, Tuir):
● per i quotati, i prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero la media dell’ultimo mese;
● per i non negoziati, il valore normale ( articolo 9, comma 4 lettera c, Tuir).
La rettifica di valore del titolo per riallineamento al valore di mercato è deducibile. Tuttavia, se vengono confermati i valori del bilancio cogliendo la deroga prevista dall’articolo 45 del Dl 73/ 2022, non sarà possibile dedurre la svalutazione, mancando la previa imputazione a conto economico.
Le eventuali svalutazioni ( così come i successivi ripristini di valore) risultano deducibili ( imponibili) anche quando i titoli sono classificati tra le immobilizzazioni, con la differenza, per i quotati, che il costo va raffrontato con la media dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre ( articolo 101, comma 2).
Per quanto riguarda il costo, questo deve essere assunto al lordo degli oneri accessori con esclusione degli interessi passivi ( articolo 110, comma 1, lettera b); per l’acquisto di titoli in valuta, si farà riferimento al tasso di cambio applicato il giorno dell’acquisto, non rilevando le variazioni successive ( ar
ticolo 110, comma 3, Tuir). In caso di più acquisti la valutazione deve avvenire sulla base del
costo specifico o del Lifo a scatti annuali con la possibilità tuttavia, trattandosi di beni fungibili, di essere valutati con criteri forfettari alternativi al costo, quali costo medio ponderato, Fifo o Lifo ( risoluzione 78/ E/ 2013).
Una particolarità riguarda i fondi comuni di investimento ed è correlata all’applicazione della ritenuta che – al contrario di quanto avviene con dividendi, interessi e plusvalenze su altri titoli – viene effettuata, a titolo d’acconto, anche quando il percettore opera in regime di impresa.
Poiché la ritenuta è calcolata sulla differenza fra il corrispettivo percepito per cessione, rimborso o liquidazione della quota e il suo costo medio ponderato, anche l’investitore avrà interesse a utilizzare lo stesso metodo per evitare disallineamenti in fase di scomputo della ritenuta.
Per le obbligazioni gli interessi concorrono a formare il reddito di impresa secondo il principio di competenza
Lo stesso principio vale per i premi di emissione ( e di negoziazione) con applicazione del costo ammortizzato se rileva