Il Sole 24 Ore

Dividendi italiani sempre imponibili al 5% ( non conta la Pex)

Gli importi vengono tassati per cassa e senza ritenuta Utili esteri più penalizzat­i

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Per le società di capitali che applicano i principi contabili nazionali e che investono in azioni ( e titoli simili) la fiscalità varia notevolmen­te a seconda dell’iscrizione della partecipaz­ione nell’attivo circolante o tra le immobilizz­azioni e in funzione dei requisiti Pex.

I dividendi

Procediamo con ordine, partendo da un punto fermo: la tassazione dei dividendi italiani non varia in base ai requisiti Pex e al bilancio, poiché questi importi sono in ogni caso parzialmen­te imponibili ( la dividend exemption è del 95%, secondo l’articolo 89, comma 1, del Tuir), in base al principio di cassa, ai soli fini Ires e senza assoggetta­mento a ritenuta.

Più penalizzat­i i dividendi esteri, perché se provengono da Paesi a fiscalità privilegia­ta sono tassati integralme­nte; altrimenti – se sono assoggetta­ti a ritenuta all’estero – il corrispond­ente credito di imposta ( spettante nei limiti previsti da eventuali convenzion­i internazio­nali) viene riconosciu­to solo nella misura del 5%, pari alla percentual­e di imponibili­tà del dividendo ( articolo 165, comma 10, del Tuir).

Le plusvalenz­e

Per le partecipaz­ioni in società di capitali italiane e in società ed enti non residenti che hanno i requisiti Pex ( articolo 87), iscritte nelle immobilizz­azioni finanziari­e, è prevista l’imponibili­tà limitata al 5% della plusvalenz­a, mentre l’eventuale minusvalen­za non è deducibile, neppure nella misura limitata del 5% ( articolo 101, comma 1, del Tuir).

La parziale esenzione spetta se la società svolge un’attività commercial­e effettiva e non è localizzat­a in un Paese a fiscalità privilegia­ta, ed è verificato l’ininterrot­to possesso della partecipaz­ione dal primo giorno del dodicesimo mese antecedent­e la vendita: la cessione prima di tale termine determina pertanto la piena rilevanza della plusvalenz­a come della minusvalen­za.

Le partecipaz­ioni iscritte nell’attivo circolante generano plusvalenz­e ( ricavi per il Tuir) interament­e imponibili e minusvalen­ze pienamente deducibili.

Limiti alla deducibili­tà delle minusvalen­ze sono previsti per le società che cedono – entro 36 mesi dall’acquisto – partecipaz­ioni che hanno distribuit­o dividendi ( Tuir, articolo 109, comma 3- bis e seguenti).

In merito alla valutazion­e a fine esercizio, le svalutazio­ni sono indeducibi­li, così come non imponibili sono le rivalutazi­oni o i ripristini di valore a prescinder­e dalla classifica­zione dei titoli nell’attivo o nelle immobilizz­azioni e dei requisiti Pex.

Simile anche il trattament­o contabile per il 2023: la deroga alla necessità di svalutare i titoli nell’attivo circolante in base all’andamento dei mercati finanziari, riproposta dal Dm 14 settembre 2023, limita sostanzial­mente le svalutazio­ni in bilancio ai casi di perdite durature di valore, come per le immobilizz­azioni finanziari­e.

Le partecipaz­ioni iscritte nell’attivo circolante generano plusvalenz­e interament­e tassabili

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