Verso i clienti privati resta obbligatoria la copia di cortesia
Il rappresentante fiscale osserva gli stessi vincoli dei soggetti passivi italiani
In caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la nomina di un proprio rappresentante fiscale da parte di un soggetto passivo non residente è una facoltà quando i cessionari/ committenti sono soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia o a questi assimilati, in grado di assolvere l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.
La nomina diventa invece obbligatoria nel caso in cui i clienti siano privati consumatori, o soggetti esteri e senza stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dalla circostanza che siano già identificati in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale.
Si tratta, in particolare, di quei cessionari o committenti che non agiscono nell’esercizio di impresa o di arte e professione o – in determinate situazioni ( cosiddetto reverse charge esterno) – anche dei cessionari o committenti non residenti, pur se soggetti passivi.
In relazione a queste situazioni, il rappresentante fiscale del cedente/ prestatore deve osservare gli obblighi previsti per la fatturazione alla stessa stregua dei soggetti passivi italiani: ciò anche se intende assolvere obblighi avvalendosi della fatturazione elettronica.
Ad esempio, nelle operazioni effettuate nei confronti di privati o soggetti a essi assimilati, il rappresentante fiscale può emettere la fattura elettronica in luogo di quella analogica ricordando che, se il consumatore chiede la fattura, dovrà consegnargli una copia in versione elettronica o analogica e informarlo della successiva possibilità di visualizzare la fattura nell’area personale del sito dell’agenzia delle Entrate.
Pertanto il cliente privato consumatore non è obbligato ad avere o comunicare un indirizzo Pec al rappresentante fiscale da cui acquista il bene o il servizio.
Validità della copia
In ogni caso, quando il consumatore finale chiede la fattura e il rappresentante fiscale intende trasmetterla elettronicamente allo Sdi, è bene sottolineare come la copia rilasciata su carta al cliente ( la cosiddetta fattura di cortesia) sia del tutto valida e da parte del cessionario/ committente non ci sia alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica.
Si ipotizzi, ad esempio, una società stabilita a San Marino, che effettua pulizie nei condomini ubicati in Italia. Poiché il condominio non è un operatore economico titolare di partita Iva, deve essere parificato a un consumatore finale. Dunque, se la società non residente in Italia intende emettere una fattura elettronica tramite Sdi, deve consegnare al condominio una copia della fattura elettronica trasmessa dove viene precisato che si tratta, appunto, di una copia.