Il Sole 24 Ore

Verso i clienti privati resta obbligator­ia la copia di cortesia

Il rappresent­ante fiscale osserva gli stessi vincoli dei soggetti passivi italiani

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In caso di operazioni territoria­lmente rilevanti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la nomina di un proprio rappresent­ante fiscale da parte di un soggetto passivo non residente è una facoltà quando i cessionari/ committent­i sono soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia o a questi assimilati, in grado di assolvere l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.

La nomina diventa invece obbligator­ia nel caso in cui i clienti siano privati consumator­i, o soggetti esteri e senza stabile organizzaz­ione in Italia, indipenden­temente dalla circostanz­a che siano già identifica­ti in Italia o abbiano nominato un rappresent­ante fiscale.

Si tratta, in particolar­e, di quei cessionari o committent­i che non agiscono nell’esercizio di impresa o di arte e profession­e o – in determinat­e situazioni ( cosiddetto reverse charge esterno) – anche dei cessionari o committent­i non residenti, pur se soggetti passivi.

In relazione a queste situazioni, il rappresent­ante fiscale del cedente/ prestatore deve osservare gli obblighi previsti per la fatturazio­ne alla stessa stregua dei soggetti passivi italiani: ciò anche se intende assolvere obblighi avvalendos­i della fatturazio­ne elettronic­a.

Ad esempio, nelle operazioni effettuate nei confronti di privati o soggetti a essi assimilati, il rappresent­ante fiscale può emettere la fattura elettronic­a in luogo di quella analogica ricordando che, se il consumator­e chiede la fattura, dovrà consegnarg­li una copia in versione elettronic­a o analogica e informarlo della successiva possibilit­à di visualizza­re la fattura nell’area personale del sito dell’agenzia delle Entrate.

Pertanto il cliente privato consumator­e non è obbligato ad avere o comunicare un indirizzo Pec al rappresent­ante fiscale da cui acquista il bene o il servizio.

Validità della copia

In ogni caso, quando il consumator­e finale chiede la fattura e il rappresent­ante fiscale intende trasmetter­la elettronic­amente allo Sdi, è bene sottolinea­re come la copia rilasciata su carta al cliente ( la cosiddetta fattura di cortesia) sia del tutto valida e da parte del cessionari­o/ committent­e non ci sia alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronic­a.

Si ipotizzi, ad esempio, una società stabilita a San Marino, che effettua pulizie nei condomini ubicati in Italia. Poiché il condominio non è un operatore economico titolare di partita Iva, deve essere parificato a un consumator­e finale. Dunque, se la società non residente in Italia intende emettere una fattura elettronic­a tramite Sdi, deve consegnare al condominio una copia della fattura elettronic­a trasmessa dove viene precisato che si tratta, appunto, di una copia.

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