Ok alla nota di variazione per la fattura non saldata, omessa nello spesometro
Non preclude la detrazione l’ipotesi di inesistenza contestata nel processo
Il diritto alla detrazione dell’Iva conseguente ad una nota di variazione in diminuzione ( nota di credito) non è pregiudicato né dall’omessa indicazione della fattura originaria nello spesometro, né dalla contestazione di inesistenza dell’operazione avanzata per la prima volta nel corso del processo. Inoltre, la nota di credito può essere emessa anche in ipotesi ulteriori da quelle espressamente indicate dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/ 1972. Sono questi i principi espressi nella sentenza n. 1973/ 9/ 2023, della Cgt di Bari ( presidente Grillo e relatore Mastrorilli).
La vicenda da cui trae origine la pronuncia prende le mosse dall’emissione, da parte di una società, nell’anno 2015, di una fattura di acconto di 450mila euro, oltre Iva, per lavori da eseguire; fattura poi mai saldata. Nell’anno 2016 la società emetteva una nota di variazione in diminuzione dell’Iva e la portava in detrazione. L’Agenzia disconosceva il diritto alla detrazione dell’Iva indicata nella nota di credito sia per violazioni dichiarative, quali la omessa rilevazione della fattura nella dichiarazione e nello spesometro, sia per l’insussistenza di una delle ipotesi che, ex articolo 26, comma 2, avrebbero legittimato l’emissione di una nota di credito.
La contribuente impugnava l’avviso eccependo, tra l’altro, che l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura erano stati correttamente indicati in dichiarazione. Resisteva l’ufficio, contestando altresì la fittizietà dell’operazione per la quale era stata emessa la fattura.
La Cgt accoglieva il ricorso rilevando, in via preliminare, che l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura erano stati correttamente dichiarati e riconoscendo che la fattispecie concreta integrava una ipotesi di risoluzione/ annullamento integrale dell’originario contratto ( sebbene verbale) prevista dall’articolo 26, comma 2, evidenziando il carattere meramente esemplificativo dell’elenco contenuto in tale comma.
Quanto alla omessa indicazione della fattura nello spesometro, il collegio riteneva che questa irregolarità non conduceva al disconoscimento della detrazione, bensì all’irrogazione di una mera sanzione. Infine, sul versante processuale la Cgt ricordava che l’atto impositivo non contestava la fittizietà dell’operazione, quanto, piuttosto, irregolarità dichiarative: di conseguenza la Corte non poteva estendere l’ambito della sua cognizione a tale nuovo tema d’indagine.
La decisione è in linea con gli orientamenti della Cassazione, i quali confermano sia il divieto di mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento ( Cassazione 25909/ 2008 e 5160/ 2020), sia il carattere non tassativo dell’elencazione contenuta nell’articolo 26, comma 2 ( Cassazione 35518/ 2023).