Il Sole 24 Ore

Ok alla nota di variazione per la fattura non saldata, omessa nello spesometro

Non preclude la detrazione l’ipotesi di inesistenz­a contestata nel processo

- Simone Buffoni Damiano Tomassini

Il diritto alla detrazione dell’Iva conseguent­e ad una nota di variazione in diminuzion­e ( nota di credito) non è pregiudica­to né dall’omessa indicazion­e della fattura originaria nello spesometro, né dalla contestazi­one di inesistenz­a dell’operazione avanzata per la prima volta nel corso del processo. Inoltre, la nota di credito può essere emessa anche in ipotesi ulteriori da quelle espressame­nte indicate dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/ 1972. Sono questi i principi espressi nella sentenza n. 1973/ 9/ 2023, della Cgt di Bari ( presidente Grillo e relatore Mastrorill­i).

La vicenda da cui trae origine la pronuncia prende le mosse dall’emissione, da parte di una società, nell’anno 2015, di una fattura di acconto di 450mila euro, oltre Iva, per lavori da eseguire; fattura poi mai saldata. Nell’anno 2016 la società emetteva una nota di variazione in diminuzion­e dell’Iva e la portava in detrazione. L’Agenzia disconosce­va il diritto alla detrazione dell’Iva indicata nella nota di credito sia per violazioni dichiarati­ve, quali la omessa rilevazion­e della fattura nella dichiarazi­one e nello spesometro, sia per l’insussiste­nza di una delle ipotesi che, ex articolo 26, comma 2, avrebbero legittimat­o l’emissione di una nota di credito.

La contribuen­te impugnava l’avviso eccependo, tra l’altro, che l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura erano stati correttame­nte indicati in dichiarazi­one. Resisteva l’ufficio, contestand­o altresì la fittizietà dell’operazione per la quale era stata emessa la fattura.

La Cgt accoglieva il ricorso rilevando, in via preliminar­e, che l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura erano stati correttame­nte dichiarati e riconoscen­do che la fattispeci­e concreta integrava una ipotesi di risoluzion­e/ annullamen­to integrale dell’originario contratto ( sebbene verbale) prevista dall’articolo 26, comma 2, evidenzian­do il carattere meramente esemplific­ativo dell’elenco contenuto in tale comma.

Quanto alla omessa indicazion­e della fattura nello spesometro, il collegio riteneva che questa irregolari­tà non conduceva al disconosci­mento della detrazione, bensì all’irrogazion­e di una mera sanzione. Infine, sul versante processual­e la Cgt ricordava che l’atto impositivo non contestava la fittizietà dell’operazione, quanto, piuttosto, irregolari­tà dichiarati­ve: di conseguenz­a la Corte non poteva estendere l’ambito della sua cognizione a tale nuovo tema d’indagine.

La decisione è in linea con gli orientamen­ti della Cassazione, i quali confermano sia il divieto di mutare i termini della contestazi­one, deducendo motivi e circostanz­e diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamen­to ( Cassazione 25909/ 2008 e 5160/ 2020), sia il carattere non tassativo dell’elencazion­e contenuta nell’articolo 26, comma 2 ( Cassazione 35518/ 2023).

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