Transfer pricing, cessione blindata da contratti uguali a quelli già accertati
Il metodo di trasferimento del know how era stato applicato anche nel 2012
Nessuna prova di prezzi inferiori nei documenti predisposti in passato
Il giudicato esterno ( ex articolo 2909 del Codice civile) ha effetto se risulta provata l’identità delle questioni e dei presupposti di fatto che sono posti alla base dell’accertamento riferito ad un’annulalità successiva. È questo il principio riconosciuto nell’ambito di un accertamento operato in tema di transfer pricing, dalla Cgt della Lombardia nella sentenza n. 85/ 16/ 2024 ( presidente e relatore Izzi), la quale ha specificato che il mancato cambiamento nel tempo dei contratti che regolano i servizi di ingegnerizzazione e le licenze di know how impedisce all’ufficio di considerare dimostrata l’esistenza di transazioni ad un prezzo inferiore a quello normale, ritenendo omessa la contabilizzazione di determinate royalties.
La vicenda
Nel caso esaminato, mediante la notifica di distinti avvisi di accertamento ai fini Ires e Irap ( relativi ai periodi d’imposta 2015 e 2016), l’agenzia delle Entrate contestava ad una società l’omessa contabilizzazione diroyaldi royalties attive in violazione della normativa ( ex articolo 110, comma 7, del Tuir) prevista in materia di transfer pricing.
In particolare, la società, leader della produzione di ruote automobilistiche, grazie all’attività di ricerca e sviluppo effettuata nel corso degli anni, aveva ceduto alle consociate estere il proprioknow proprio know how mediante un service agreement ( remunerato con un mark- up del 7 per cento) e la concessione in licenza dello stesso ( remunerata con una royalty variabile tra l’ 1 per cento e il 2 per cento).
Considerando le due modalità di cessione del know how assimilabili tra loro, l’ufficio considerava ingiustificata la differente determinazione dei prezzi di trasferimento del know how praticata dalla società.
La sentenza
Dopo un primo grado favorevole alla società, in sede d’appello l’ufficio ribadiva la propria pretesa impositiva. Tuttavia, nel ribadire l’illegittimità degli avvisi di accertamento notificati, il giudice di secondo grado ha osservato che, con riferimento alla medesima fattispecie, in una precedente annualità accertata nei confronti della società ( 2012), la Ctr della Lombardia aveva riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, la necessità di distinguere le operazioni poste in essere dalla società in due distinte tipologie negoziali ovvero:
prestazioni di servizi di ingegneria, da un lato;
licenza d’uso delle tecnologie, dall’altro.
Pertanto, essendo diversi gli schemi negoziali, diversa doveva essere anche la determinazione dei relativi prezzi applicati.
Il collegio ha altresì osservato che questa diversità era stata resa nota dalla società accertata nella risposta al questionario inviato in cui era stata sottolineata l’invarianza dei contratti relativi ai servizi di ingegnerizzazione e delle licenze di know how rispetto a quelli già analizzati per il 2012, e ciò risultava dalla documentazione ( Master File e Country File) predisposta per poter accedere al regime della cosiddetta penalty protection prevista dall’articolo 1, comma 6, del Dlgs 471/ 1997.
Essendo rimasti invariati gli elementi costitutivi della fattispecie, anche i metodi applicati per gli accertamenti 2012 e 2015 non potevano differire. Da qui la conferma dell’illegittimità degli accertamenti.