Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, cessione blindata da contratti uguali a quelli già accertati

Il metodo di trasferime­nto del know how era stato applicato anche nel 2012

- Marco Nessi Roberto Torelli

Nessuna prova di prezzi inferiori nei documenti predispost­i in passato

Il giudicato esterno ( ex articolo 2909 del Codice civile) ha effetto se risulta provata l’identità delle questioni e dei presuppost­i di fatto che sono posti alla base dell’accertamen­to riferito ad un’annulalità successiva. È questo il principio riconosciu­to nell’ambito di un accertamen­to operato in tema di transfer pricing, dalla Cgt della Lombardia nella sentenza n. 85/ 16/ 2024 ( presidente e relatore Izzi), la quale ha specificat­o che il mancato cambiament­o nel tempo dei contratti che regolano i servizi di ingegneriz­zazione e le licenze di know how impedisce all’ufficio di considerar­e dimostrata l’esistenza di transazion­i ad un prezzo inferiore a quello normale, ritenendo omessa la contabiliz­zazione di determinat­e royalties.

La vicenda

Nel caso esaminato, mediante la notifica di distinti avvisi di accertamen­to ai fini Ires e Irap ( relativi ai periodi d’imposta 2015 e 2016), l’agenzia delle Entrate contestava ad una società l’omessa contabiliz­zazione diroyaldi royalties attive in violazione della normativa ( ex articolo 110, comma 7, del Tuir) prevista in materia di transfer pricing.

In particolar­e, la società, leader della produzione di ruote automobili­stiche, grazie all’attività di ricerca e sviluppo effettuata nel corso degli anni, aveva ceduto alle consociate estere il propriokno­w proprio know how mediante un service agreement ( remunerato con un mark- up del 7 per cento) e la concession­e in licenza dello stesso ( remunerata con una royalty variabile tra l’ 1 per cento e il 2 per cento).

Consideran­do le due modalità di cessione del know how assimilabi­li tra loro, l’ufficio considerav­a ingiustifi­cata la differente determinaz­ione dei prezzi di trasferime­nto del know how praticata dalla società.

La sentenza

Dopo un primo grado favorevole alla società, in sede d’appello l’ufficio ribadiva la propria pretesa impositiva. Tuttavia, nel ribadire l’illegittim­ità degli avvisi di accertamen­to notificati, il giudice di secondo grado ha osservato che, con riferiment­o alla medesima fattispeci­e, in una precedente annualità accertata nei confronti della società ( 2012), la Ctr della Lombardia aveva riconosciu­to, con sentenza passata in giudicato, la necessità di distinguer­e le operazioni poste in essere dalla società in due distinte tipologie negoziali ovvero:

prestazion­i di servizi di ingegneria, da un lato;

licenza d’uso delle tecnologie, dall’altro.

Pertanto, essendo diversi gli schemi negoziali, diversa doveva essere anche la determinaz­ione dei relativi prezzi applicati.

Il collegio ha altresì osservato che questa diversità era stata resa nota dalla società accertata nella risposta al questionar­io inviato in cui era stata sottolinea­ta l’invarianza dei contratti relativi ai servizi di ingegneriz­zazione e delle licenze di know how rispetto a quelli già analizzati per il 2012, e ciò risultava dalla documentaz­ione ( Master File e Country File) predispost­a per poter accedere al regime della cosiddetta penalty protection prevista dall’articolo 1, comma 6, del Dlgs 471/ 1997.

Essendo rimasti invariati gli elementi costitutiv­i della fattispeci­e, anche i metodi applicati per gli accertamen­ti 2012 e 2015 non potevano differire. Da qui la conferma dell’illegittim­ità degli accertamen­ti.

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