Il Sole 24 Ore

Le risposte ai quesiti dei partecipan­ti

- A cura di Luca Gaiani

Pubblichia­mo le risposte ad alcuni dei quesiti posti dai partecipan­ti nel corso della sessione di Master Telefisco del 3 aprile.

1 Nel mese di giugno del 2023 ho ricevuto una fattura di acquisto di beni da un fornitore avente sede nelle Seychelles. I beni sono stati regolarmen­te importati e assoggetta­ti a Iva e diritti doganali. Devo rendere indeducibi­le il costo nella dichiarazi­one dei redditi o comunque indicarlo in specifici campi?

La legge 197/ 2022 ha introdotto un sistema di monitoragg­io e di deduzione nei limiti del valore normale per i costi da fornitori di Paesi inclusi nella lista delle giurisdizi­oni non cooperativ­e ai fini fiscali redatta dalla Ue. Ciò detto, la Repubblica delle Seychelles è stata inserita nella lista solo con decisione pubblicata nella Guce il 23 ottobre 2023; ai costi sostenuti prima di tale data, pertanto, la norma non si applica.

2

A seguito di una contestazi­one da parte di un cliente e riguardant­e ritardi nella spedizione dei beni, abbiamo concluso una transazion­e mediante la quale si è definito di rinunciare all’incasso di parte dell’importo della fattura. La perdita realizzata deve essere imputata al fondo fiscale ex articolo 106 Tuir?

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 26/ E/ 2013, ha affermato che non rientrano nella disciplina delle perdite su crediti

( articolo 101, comma 5, del Tuir) le transazion­i che hanno ad oggetto liti sulla fornitura e dunque sulla esistenza stessa del credito.

In questi casi, l’importo transato costituisc­e, dal punto di vista fiscale, una sopravveni­enza passiva e non una perdita su crediti. Di conseguenz­a, tale componente reddituale non deve essere preventiva­mente imputato al fondo svalutazio­ne crediti articolo 106.

3 La quota di accantonam­ento al fondo svalutazio­ne crediti deducibile in base all’articolo 106 del Tuir si calcola anche sui crediti assicurati?

La risposta 340/ 2023 ha chiarito che i crediti coperti da garanzie assicurati­ve vanno esclusi dalla base di calcolo della svalutazio­ne deducibile in base all’articolo 106 del Tuir, non per l’intero importo, ma limitatame­nte ai massimali previsti dalle polizze. Sull’importo riferito alle franchigie può invece stanziarsi lo 0,50 per cento.

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