Nel quadro RU il tax credit per beni « 4.0 » del 2023 ma interconnessi nel 2024
Non essendo applicabile il limite di utilizzo, non va compilata la Sezione III- C
Una Srl ha acquistato nel 2023 un bene strumentale “Industria 4.0” al prezzo di 800mila euro. Il bene è entrato in funzione nel 2023, ma è stato interconnesso a marzo 2024. Il credito d’imposta va inserito nel quadro RU del modello Redditi 2024? Come va compilato il quadro?
1. Fruizione del beneficio
Per poter fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, l’acquisto e la semplice messa in funzione del bene non sono sufficienti. È necessaria l’interconnessione, verificata e attestata attraverso una perizia tecnica asseverata se il valore del bene è superiore a 300mila euro, che può essere realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento del momento di decorrenza della fruizione dell’agevolazione.
Il ritardo nell’interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l’infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene, e non qualora dipenda dalla necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina ( risposta 394/ 2021). In base all’articolo 6 del Dl 39/ 2024, il credito potrà essere utilizzato in compensazione presentando le apposite comunicazioni.
2. Misura del beneficio
Poiché l’investimento non è stato prenotato entro il 31 dicembre 2022, spetta il credito d’imposta vigente dal 1° gennaio 2023, che, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, è riconosciuto nella misura del 20 per cento. La Srl beneficerà pertanto di un credito pari a 160mila euro ( 800mila x 20%).
3. Quadro RU
Considerato che l’investimento è stato effettuato nel 2023, la società dovrà compilare il quadro RU del modello Redditi 2024 indicando:
● alla casella 1 del rigo RU1 il codice “2L”;
● alla colonna 1 e 3 del rigo RU5 l’importo del credito d’imposta spettante nella misura del 20% ( 160mila euro);
● nel rigo RU12 tale credito, che non può essere stato compensato nel 2023 in quanto il bene non era interconnesso;
● alla colonna 4 del rigo RU130 l’ammontare dell’investimento effettuato ( 800mila euro), da riportare anche a colonna 4A, 4B o 4C a seconda della tipologia di bene. Sarà inoltre necessario barrare la colonna 6 per indicare che l’interconnessione è avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione.
4. Limite di utilizzo
Non essendo applicabile il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/ 2007, non va compilata la Sezione III- C del quadro RU del modello Redditi 2024.