Rottamazione del magazzino: due strade per adeguarsi
Eliminazione dei valori eccedenti o iscrizione dei beni prima omessi
La legge 213/ 2023 ripropone la “rottamazione” del magazzino: riedizione, con alcune modifiche, delle norme della legge 488/ 1999, commentate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 115/ E/ 2000.
I soggetti interessati sono le imprese individuali, le società di persone e i soggetti Ires, che non utilizzano i princìpi contabili internazionali. L’adeguamento riguarda il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 e interessa le esistenze iniziali dei beni indicati all’articolo 92 del Tuir: prodotti finiti e beni merce, compresi le materie prime e semilavorati; mentre sono esclusi quelli strumentali. Non è possibile, invece, l’adeguamento delle rimanenze finali dei servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio ( articoli 92, commi 6 e 93, del Tuir).
L’adeguamento può essere eseguito mediante l’eliminazione del
L’adeguamento interessa prodotti finiti e beni merce, compresi materie prime e semilavorati
le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento può riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e ipotesi di iscrizione di esistenze iniziali.
Il caso di eliminazione di valori comporta il pagamento:
dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile al 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito, per le varie attività, con decreto dirigenziale;
di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente e il valore eliminato.
L’eliminazione totale o parziale delle rimanenze provoca una diminuzione del netto patrimoniale, ma non è un onere fiscalmente deducibile. La rappresentazione contabile dell’eliminazione è libera, da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante; ma la circolare 115/ 2000 precisa che l’importo derivante dall’eliminazione, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. La stessa circolare aveva inoltre chiarito che l’Iva dovuta per effetto dell’adeguamento è indeducibile.
Nel caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
L’iscrizione è consentita solo in riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è invece consentita la correzione in aumento di valori precedentemente sottostimati, ipotesi che configurerebbe una vera e propria rivalutazione di questi beni.
Il valore di iscrizione dei beni in precedenza omessi va determinato secondo i criteri indicati nell’articolo 92 del Tuir e nel rispetto delle regole dettate dal Codice civile in tema di valutazioni di bilancio.