Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne del magazzino: due strade per adeguarsi

Eliminazio­ne dei valori eccedenti o iscrizione dei beni prima omessi

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

La legge 213/ 2023 ripropone la “rottamazio­ne” del magazzino: riedizione, con alcune modifiche, delle norme della legge 488/ 1999, commentate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 115/ E/ 2000.

I soggetti interessat­i sono le imprese individual­i, le società di persone e i soggetti Ires, che non utilizzano i princìpi contabili internazio­nali. L’adeguament­o riguarda il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 e interessa le esistenze iniziali dei beni indicati all’articolo 92 del Tuir: prodotti finiti e beni merce, compresi le materie prime e semilavora­ti; mentre sono esclusi quelli strumental­i. Non è possibile, invece, l’adeguament­o delle rimanenze finali dei servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio ( articoli 92, commi 6 e 93, del Tuir).

L’adeguament­o può essere eseguito mediante l’eliminazio­ne del

L’adeguament­o interessa prodotti finiti e beni merce, compresi materie prime e semilavora­ti

le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguament­o può riguardare contempora­neamente ipotesi di eliminazio­ne e ipotesi di iscrizione di esistenze iniziali.

Il caso di eliminazio­ne di valori comporta il pagamento:

dell’Iva, determinat­a applicando l’aliquota media riferibile al 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplica­ndo il valore eliminato per un coefficien­te di maggiorazi­one che sarà stabilito, per le varie attività, con decreto dirigenzia­le;

di un’imposta sostitutiv­a dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto precedente e il valore eliminato.

L’eliminazio­ne totale o parziale delle rimanenze provoca una diminuzion­e del netto patrimonia­le, ma non è un onere fiscalment­e deducibile. La rappresent­azione contabile dell’eliminazio­ne è libera, da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistic­i in relazione alla veste giuridica del soggetto operante; ma la circolare 115/ 2000 precisa che l’importo derivante dall’eliminazio­ne, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento in sede di dichiarazi­one dei redditi. La stessa circolare aveva inoltre chiarito che l’Iva dovuta per effetto dell’adeguament­o è indeducibi­le.

Nel caso di iscrizione di valori, l’adeguament­o comporta un’imposta sostitutiv­a dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L’iscrizione è consentita solo in riferiment­o alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è invece consentita la correzione in aumento di valori precedente­mente sottostima­ti, ipotesi che configurer­ebbe una vera e propria rivalutazi­one di questi beni.

Il valore di iscrizione dei beni in precedenza omessi va determinat­o secondo i criteri indicati nell’articolo 92 del Tuir e nel rispetto delle regole dettate dal Codice civile in tema di valutazion­i di bilancio.

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