Il fallimento della supersocietà di fatto travolge tutti i soggetti partecipanti
Va considerata una società in nome collettivo non iscritta al Registro imprese
Ma l’estensione scatta solo se
l’insolvenza riguarda direttamente l’azienda occulta
La supersocietà di fatto va considerata una società in nome collettivo non iscritta nel Registro imprese: se la sua attività è cessata, quando se ne accerta l’esistenza e l’insolvenza, non rileva il termine di un anno ai fini della dichiarazione di fallimento, che può essere estesa anche alle società che occultamente facevano parte della supersocietà. Con un’articolata sentenza ( la n. 36378 del 29 dicembre scorso) la Cassazione ha fissato i criteri per accertare l’esistenza di una supersocietà di fatto e delle sue condizioni di insolvenza al fine di estendere la dichiarazione di fallimento anche alle singole società che la compongono, così come previsto dall’articolo 147 della legge fallimentare e come oggi previsto dall’articolo 256 del Codice della crisi.
I giudici di legittimità si sono occupati di un caso in cui, dopo la dichiarazione di fallimento di una Srl, era emerso che essa svolgeva attività di impresa insieme ad un’altra società di capitali e ad alcune persone fisiche e il Tribunale aveva esteso il fallimento anche a costoro.
Le partecipazioni di fatto
La riforma del diritto societario consente espressamente la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone. E l’articolo 147 della legge fallimentare quando stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, precisa che l’estensione riguarda anche i soci che non siano persone fisiche.
Una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata anche da società di capitali, se la supersocietà è costituita da più società di capitali e una di esse è dichiarata fallita è possibile per estensione dichiarare fallite anche le altre società che risultino esserne socie di fatto.
L’articolo 147 in realtà prevede due ipotesi: la prima ( comma 4) riguarda il caso in cui rispetto ad una società palese emergano successivamente soci occulti; la seconda ( comma 5) il caso della successiva emersione di una società dapprima occulta, distinta e ulteriore rispetto al soggetto già dichiarato fallito. La supersocietà di fatto rientra in questo secondo caso.
L’inquadramento
Condizione per ritenerla sussistente è che le società di capitali che ne fanno parte insieme alle persone fisiche offrano con sistematicità un contributo per collaborare al perseguimento di un medesimo oggetto e al raggiungimento di uno scopo di lucro, suddividendo gli utili tra loro.
La supersocietà occulta viene inquadrata alla stregua di una società in nome collettivo non iscritta nel Registro imprese. Da questo consegue che, se la sua attività è cessata, non trova applicazione il termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento ai sensi dell’articolo 10 della legge fallimentare perché tale termine decorre dalla cancellazione dal Registro imprese e non può essere preso in considerazione per gli imprenditori, come le società ( o le supersocietà) di fatto, che non vi si siano nemmeno iscritte. Si tratta infatti di un beneficio riservato agli operatori economici che abbiano assolto agli oneri di trasparenza.
Le condizioni dell’estensione
Per estendere la dichiarazione di fallimento alle altre società che fanno parte della supersocietà di fatto, occorre che quest’ultima, dopo la sua emersione, risulti insolvente ( si veda Cassazione 24629/ 2021). Presupposto logico dell’estensione è difatti l’autonomo fallimento dell’imprenditore identificabile nella supersocietà, tanto più quando sia stata dichiarata fallita già solo una delle società che la compongono; all’insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenza della supersocietà.
Se i debiti assunti, sia pure in nome proprio, dalla “società- socia” già fallita sono in realtà giuridicamente imputabili alla supersocietà occulta successivamente emersa, l’insolvenza della seconda può essere senz’altro desunta dalla stessa esposizione debitoria accertata per la prima. In tal caso quindi potrà esservi coincidenza tra l’insolvenza della società occulta con l’insolvenza del singolo socio.
In ogni caso la supersocietà, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, può dimostrare in giudizio, in sede di estensione, l’insussistenza dello stato di insolvenza, provando che al contrario è in condizione di far fronte regolarmente con mezzi normali alle proprie obbligazioni ovvero che i debiti assunti in nome proprio dalla “società- socia” non siano riferibili all’impresa comune, e quindi non devono essere valutati ai fini della verifica dell’insolvenza.