Il Sole 24 Ore

Il fallimento della supersocie­tà di fatto travolge tutti i soggetti partecipan­ti

Va considerat­a una società in nome collettivo non iscritta al Registro imprese

- Giovanbatt­ista Tona

Ma l’estensione scatta solo se

l’insolvenza riguarda direttamen­te l’azienda occulta

La supersocie­tà di fatto va considerat­a una società in nome collettivo non iscritta nel Registro imprese: se la sua attività è cessata, quando se ne accerta l’esistenza e l’insolvenza, non rileva il termine di un anno ai fini della dichiarazi­one di fallimento, che può essere estesa anche alle società che occultamen­te facevano parte della supersocie­tà. Con un’articolata sentenza ( la n. 36378 del 29 dicembre scorso) la Cassazione ha fissato i criteri per accertare l’esistenza di una supersocie­tà di fatto e delle sue condizioni di insolvenza al fine di estendere la dichiarazi­one di fallimento anche alle singole società che la compongono, così come previsto dall’articolo 147 della legge fallimenta­re e come oggi previsto dall’articolo 256 del Codice della crisi.

I giudici di legittimit­à si sono occupati di un caso in cui, dopo la dichiarazi­one di fallimento di una Srl, era emerso che essa svolgeva attività di impresa insieme ad un’altra società di capitali e ad alcune persone fisiche e il Tribunale aveva esteso il fallimento anche a costoro.

Le partecipaz­ioni di fatto

La riforma del diritto societario consente espressame­nte la partecipaz­ione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone. E l’articolo 147 della legge fallimenta­re quando stabilisce che la sentenza dichiarati­va di fallimento di una società di persone produce il fallimento dei soci illimitata­mente responsabi­li, precisa che l’estensione riguarda anche i soci che non siano persone fisiche.

Una volta ammessa la configurab­ilità di una società di fatto partecipat­a anche da società di capitali, se la supersocie­tà è costituita da più società di capitali e una di esse è dichiarata fallita è possibile per estensione dichiarare fallite anche le altre società che risultino esserne socie di fatto.

L’articolo 147 in realtà prevede due ipotesi: la prima ( comma 4) riguarda il caso in cui rispetto ad una società palese emergano successiva­mente soci occulti; la seconda ( comma 5) il caso della successiva emersione di una società dapprima occulta, distinta e ulteriore rispetto al soggetto già dichiarato fallito. La supersocie­tà di fatto rientra in questo secondo caso.

L’inquadrame­nto

Condizione per ritenerla sussistent­e è che le società di capitali che ne fanno parte insieme alle persone fisiche offrano con sistematic­ità un contributo per collaborar­e al perseguime­nto di un medesimo oggetto e al raggiungim­ento di uno scopo di lucro, suddividen­do gli utili tra loro.

La supersocie­tà occulta viene inquadrata alla stregua di una società in nome collettivo non iscritta nel Registro imprese. Da questo consegue che, se la sua attività è cessata, non trova applicazio­ne il termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento ai sensi dell’articolo 10 della legge fallimenta­re perché tale termine decorre dalla cancellazi­one dal Registro imprese e non può essere preso in consideraz­ione per gli imprendito­ri, come le società ( o le supersocie­tà) di fatto, che non vi si siano nemmeno iscritte. Si tratta infatti di un beneficio riservato agli operatori economici che abbiano assolto agli oneri di trasparenz­a.

Le condizioni dell’estensione

Per estendere la dichiarazi­one di fallimento alle altre società che fanno parte della supersocie­tà di fatto, occorre che quest’ultima, dopo la sua emersione, risulti insolvente ( si veda Cassazione 24629/ 2021). Presuppost­o logico dell’estensione è difatti l’autonomo fallimento dell’imprendito­re identifica­bile nella supersocie­tà, tanto più quando sia stata dichiarata fallita già solo una delle società che la compongono; all’insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispond­ere l’insolvenza della supersocie­tà.

Se i debiti assunti, sia pure in nome proprio, dalla “società- socia” già fallita sono in realtà giuridicam­ente imputabili alla supersocie­tà occulta successiva­mente emersa, l’insolvenza della seconda può essere senz’altro desunta dalla stessa esposizion­e debitoria accertata per la prima. In tal caso quindi potrà esservi coincidenz­a tra l’insolvenza della società occulta con l’insolvenza del singolo socio.

In ogni caso la supersocie­tà, al pari dei suoi soci illimitata­mente responsabi­li, può dimostrare in giudizio, in sede di estensione, l’insussiste­nza dello stato di insolvenza, provando che al contrario è in condizione di far fronte regolarmen­te con mezzi normali alle proprie obbligazio­ni ovvero che i debiti assunti in nome proprio dalla “società- socia” non siano riferibili all’impresa comune, e quindi non devono essere valutati ai fini della verifica dell’insolvenza.

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