Il Sole 24 Ore

Il marchio dell’hotel non viene ceduto insieme all’edificio

Con la compravend­ita viene trasferita solo la proprietà del fabbricato

- Gianluca De Cristofaro Matteo Di Lernia

Anche se un contratto di compravend­ita di un immobile prevede la cessione di tutti i « diritti inerenti al complesso immobiliar­e » , questi « diritti » non comprendon­o l’uso del marchio che contraddis­tingue i servizi resi attraverso l’immobile. Il marchio, infatti, non corrispond­e necessaria­mente al “nome” dell’immobile oggetto di compravend­ita ( nomi di palazzi sono, ad esempio “Spini- Feroni”, o “Strozzi”).

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 5 marzo 2024 ( n. 5866), con cui ha ribadito che un marchio è un segno che contraddis­tingue i prodotti e/ o i servizi di un’impresa, e non un diritto correlato ad un edificio oggetto di una compravend­ita immobiliar­e.

La decisione riguarda lo storico “Hotel Britanniqu­e” di Napoli, che nel 2016 è stato venduto dalla società Hotel Britanniqu­e alla società Palazzo Caracciolo, che ha acquisito la proprietà ( le mura) del palazzo che ospitava il famoso albergo.

A fronte della compravend­ita, l’Hotel Britanniqu­e ha cessato la sua attività alberghier­a, e la società Palazzo Caracciolo ha deciso di continuare ad utilizzare il nome “Hotel Britanniqu­e”, per contraddis­tinguere il servizio alberghier­o erogato nel palazzo acquisito, depositand­o altresì una domanda di marchio.

Hotel Britanniqu­e ha però contestato a Palazzo Caracciolo di non aver ottenuto – con l’acquisto delle mura – anche i diritti di marchio sul nome “Britanniqu­e” ( che non corrispond­e al “nome” del palazzo). Il suo uso, dunque, era illegittim­o, e il relativo marchio nullo. Palazzo Caracciolo, al contrario, sosteneva che il contratto di compravend­ita includeva la cessione del marchio e che, in ogni caso, la cessazione dell’attività alberghier­a di Hotel Britanniqu­e impediva a quest’ultimo di continuare a vantare diritti sul nome dell’Hotel. Hotel Britanniqu­e ha, così, instaurato un giudizio di merito di fronte al Tribunale di Roma, per la nullità del marchio depositato da Palazzo Caracciolo. Il Tribunale ha rigettato le richieste di Hotel Britanniqu­e, ritenendo che quest’ultima non potesse vantare diritti sul nome “Britanniqu­e”.

La decisione è stata appellata. La Corte d’Appello di Roma ha, invece, ritenuto che il marchio “Britanniqu­e” fosse rimasto in titolarità di Hotel Britanniqu­e nonostante la vendita dell’immobile, e che, quindi, quest’ultimo potesse validament­e contestare il deposito e l’uso dello stesso nome da parte di Palazzo Caracciolo.

Contro la decisione, Palazzo Caracciolo ha proposto ricorso in Cassazione, che ha respinto il ricorso confermand­o che tra le parti fosse intercorsa una semplice compravend­ita immobiliar­e, che non prevedeva alcunché circa la cessione del marchio “Hotel Britanniqu­e”.

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