Il Sole 24 Ore

Polizze Rc, il limite alla copertura postuma non provoca la nullità

Per riqualific­are il contratto va valutato il rapporto tra rischio e premio versato

- Clausole claims made Maurizio Hazan Pietro Martinengo

Il giudice non può dichiarare nulla una clausola claims made ( inserita in un contratto di assicurazi­one Rc) solo perché limita la garanzia alle richieste di risarcimen­to pervenute entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per riqualific­are il contratto occorre infatti compiere un’attenta verifica sulla conformazi­one della clausola, sulla sua combinazio­ne tra copertura pregressa e ultrattivi­tà annuale, anche alla luce del rapporto tra rischio e premio effettivam­ente versato. È in base a queste consideraz­ioni che la Cassazione, con l’ordinanza 6490 del 12 marzo 2024, ha accolto il ricorso contro la pronuncia della Corte d’appello che aveva dichiarato nulla una clausola claims made, sostituend­ola con un’altra con ultrattivi­tà decennale. Nel caso esaminato, la clausola claims made era inserita in una polizza di Rc sanitaria ( antecedent­e all’entrata in vigore della legge 24/ 2017) e, appunto, limitava la garanzia alle richieste risarcitor­ie pervenute entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. A fronte di pretese risarcitor­ie pervenute all’assicurato in tempi successivi, la compagnia assicurati­va eccepiva l’inoperativ­ità della copertura. Nei due gradi di merito tale eccezione veniva respinta, sostenendo che quella clausola claims, di portata temporale così limitata, dovesse essere considerat­a nulla, in quanto svuotava la polizza di effettiva utilità, privandola di causa concreta. In particolar­e la Corte d’appello riteneva di dover sanare quel “buco di copertura” dichiarand­o nulla la clausola di ultrattivi­tà annuale e sostituend­ola di diritto con una sunset clause di portata decennale.

Il giudice del merito aveva fatto riferiment­o all’articolo 11 della legge 24/ 2017, che disegna il modello di copertura a cui conformare l’ estensione temporale delle polizze di Rc sanitaria successive alla sua entratainv­igore. Daunlato, però, lalegge 24/2017 non si poteva applicare alla polizza dedotta in giudizio( perché stipulata perché stipulata prima ); poi, scrive la Cassazione, l’ultratti vità decennale della copertura assicurati vità decennale della copertura assicurati­va è prevista dalla legge Gel lit iva è prevista dalla legge Gel li« perla sola ipotesi della cessazione definitiva dell’ atti vità profession­ale ». Incostanza di attivita ̀, invece, la continuità dell’obbligo assicurati­vo del sanitario costituisc­e sufficient­e presidio di copertura, dato che ciascuna polizza, tempo per tempo sottoscrit­ta, deve obbligator­iamente prevedere una retro atti vità decennale.

Inoltre, la sentenza 22437/ 2018 delle Sezioni unite ha escluso che la mera mancata previsione di una sunset clause porti alla nullità per difetto di causa concreta: « La stessa legislazio­ne di settore – scrive la Cassazione–presenta multiformi calibratur­e, modellando­l’ assicurazi­one“z ione“claimsmade” cl aimsm ade” secondo varian tipesecond­o varianti peculiari( ad esempio, ladeemingc­lausee/ o la sunset clause) anche tra loro interagent­i, così da mostrare una significat­iva elasticità di adattament­o rispetto alla concretezz­a degli interessi da soddisfare » . È al rispetto di quegli interessi che la Corte d’ appello avrebbe dovuto orientare il suo giudizio,il suo giudizio, compiendo un’ attenta verifica sulla conformazi­one della clausola, sulla sua combinazio­ne tra copertura pregressa eul tratti vità annuale,pregressa eul tratti vità annuale, anche alla luce del rapporto tra rischio e premio versato. Solo alla luce di tale valutazion­e il giudice del merito avrebbe potuto riqualific­are il contratto, previo accertamen­to della nullità della clausola contrattua­le e corretta individuaz­ione della clausola sostitutiv­a, realizzand­o un equo contempera­mento delle posizioni dei contraenti, da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale.

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ADOBESTOCK

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