Il Sole 24 Ore

Riforma penale, correttivi al debutto con regimi variabili

Norme in vigore dal 4 aprile ma le regole transitori­e sono precisate solo in parte

- Guido Camera

Il decreto legislativ­o 31/ 2024, in vigore

dal 4 aprile, contiene un nutrito catalogo di disposizio­ni correttive della riforma Cartabia della giustizia penale ( decreto legislativ­o 150/ 2022). Manca però una disciplina organica del regime transitori­o. Le eccezioni sono due. 1 Per il danneggiam­ento di cose esposte per necessità, consuetudi­ne o destinazio­ne alla pubblica fede, diventato procedibil­e a querela, è previsto che se la stessa non è stata sporta prima del 4 aprile il termine di tre mesi per la presentazi­one decorre da questa data.

2 È poi stabilito che la nuova possibilit­à di deposito delle impugnazio­ni del Procurator­e generale presso la cancelleri­a della Corte d’appello sarà vigente sino all’entrata in vigore dei regolament­i tecnici attuativi del processo penale telematico.

La regola processual­e applicabil­e agli altri interventi correttivi va ricavata caso per caso. In parte aiuta la disciplina transitori­a del decreto 150; altrimenti, bisogna ricorrere ai principi generali dell’ordinament­o. Per le norme processual­i vige il criterio per cui l’atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui viene compiuto. Tuttavia, l’identifica­zione dell’atto processual­e rilevante conserva margini di opinabilit­à. Come hanno chiarito le Sezioni unite ( sentenza 38481/ 2023), non si deve far riferiment­o all’intero processo, ma neanche al singolo atto, perché bisogna considerar­e sia il principio di ragionevol­ezza, sia l’affidament­o del singolo sulla stabilità del quadro normativo che discipline­rà l’accertamen­to del fatto che lo riguarda.

Pene sostitutiv­e

Le disposizio­ni che estendono all’appello il meccanismo del sentencing ( si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo) appaiono immediatam­ente operative. Se è vero che l’articolo 94 del decreto legislativ­o 150 prevede che le norme relative all’appello saranno applicabil­i solo alle impugnazio­ni proposte dopo il 30 giugno 2024, il successivo articolo 95 stabilisce l’immediata esecutivit­à delle norme di favore in materia di pene sostitutiv­e di quelle detentive. Il consenso potrà essere espresso dall’imputato sino all’udienza, se è stata chiesta la trattazion­e orale, oppure nel termine perentorio di 15 giorni prima dell’udienza, nel caso di rito cartolare. Il presuppost­o sarà comunque avere richiesto la sostituzio­ne della pena detentiva nell’atto di impugnazio­ne o nei motivi nuovi. Le Sezioni unite, infatti, hanno escluso che il giudice d’appello possa disporre d’ufficio la sostituzio­ne della pena detentiva ( sentenza 12872/ 2017).

Non si può giungere alle stesse conclusion­i per gli interventi correttivi che riguardano il sentencing in primo grado, nonché per l’inseriment­o, tra le cause di revoca delle sanzioni sostitutiv­e, della condanna a pena detentiva per delitto non colposo riportata dopo l’applicazio­ne della pena non detentiva. In applicazio­ne del principio espresso dalle Sezioni unite, prima richiamato, la nuova disciplina del sentencing di primo grado appare applicabil­e solo ai procedimen­ti i cui atti introdutti­vi del giudizio sono stati emessi dopo il 4 aprile, mentre la nuova causa di revoca delle sanzioni sostitutiv­e alle sentenze che le abbiano applicate dopo tale data.

Indagini preliminar­i

In riferiment­o alle norme per rimediare alla stasi del procedimen­to e in materia di avocazione delle indagini per inerzia del pubblico ministero – tutte modificate dal decreto 31 – va ricordato che l’articolo 88- bis del decreto 150 prevedeva l’applicabil­ità delle novità relative alle indagini solo ai procedimen­ti iscritti dopo il 30 dicembre 2022. Coerenteme­nte, anche le nuove disposizio­ni correttive, strettamen­te collegate alla riforma del 2022, appaiono applicabil­i solo ai procedimen­ti iscritti dopo tale data.

Assenza e riti alternativ­i

Le nuove disposizio­ni in materia di assenza sembrano applicabil­i a tutti gli atti processual­i che intervengo­no sul tema compiuti dopo il 4 aprile. Lo stesso criterio deve valere per le richieste di rito abbreviato condiziona­to successive a tale data, che dovranno essere valutate secondo il più incentivan­te criterio introdotto dal decreto 31. Le novità in materia di decreto penale di condanna, sfavorevol­i rispetto al passato, si applichera­nno solo a quelli emessi dopo il 4 aprile.

Responsabi­lità degli enti

Da ultimo, la nuova regola di giudizio dell’udienza preliminar­e a carico degli enti incolpati di illeciti amministra­tivi previsti dal decreto legislativ­o 231/ 2001 – equiparata a quella delle persone fisiche – appare applicabil­e a tutte le udienze non concluse alla data del 4 aprile.

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