Riforma penale, correttivi al debutto con regimi variabili
Norme in vigore dal 4 aprile ma le regole transitorie sono precisate solo in parte
Il decreto legislativo 31/ 2024, in vigore
dal 4 aprile, contiene un nutrito catalogo di disposizioni correttive della riforma Cartabia della giustizia penale ( decreto legislativo 150/ 2022). Manca però una disciplina organica del regime transitorio. Le eccezioni sono due. 1 Per il danneggiamento di cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, diventato procedibile a querela, è previsto che se la stessa non è stata sporta prima del 4 aprile il termine di tre mesi per la presentazione decorre da questa data.
2 È poi stabilito che la nuova possibilità di deposito delle impugnazioni del Procuratore generale presso la cancelleria della Corte d’appello sarà vigente sino all’entrata in vigore dei regolamenti tecnici attuativi del processo penale telematico.
La regola processuale applicabile agli altri interventi correttivi va ricavata caso per caso. In parte aiuta la disciplina transitoria del decreto 150; altrimenti, bisogna ricorrere ai principi generali dell’ordinamento. Per le norme processuali vige il criterio per cui l’atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui viene compiuto. Tuttavia, l’identificazione dell’atto processuale rilevante conserva margini di opinabilità. Come hanno chiarito le Sezioni unite ( sentenza 38481/ 2023), non si deve far riferimento all’intero processo, ma neanche al singolo atto, perché bisogna considerare sia il principio di ragionevolezza, sia l’affidamento del singolo sulla stabilità del quadro normativo che disciplinerà l’accertamento del fatto che lo riguarda.
Pene sostitutive
Le disposizioni che estendono all’appello il meccanismo del sentencing ( si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo) appaiono immediatamente operative. Se è vero che l’articolo 94 del decreto legislativo 150 prevede che le norme relative all’appello saranno applicabili solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, il successivo articolo 95 stabilisce l’immediata esecutività delle norme di favore in materia di pene sostitutive di quelle detentive. Il consenso potrà essere espresso dall’imputato sino all’udienza, se è stata chiesta la trattazione orale, oppure nel termine perentorio di 15 giorni prima dell’udienza, nel caso di rito cartolare. Il presupposto sarà comunque avere richiesto la sostituzione della pena detentiva nell’atto di impugnazione o nei motivi nuovi. Le Sezioni unite, infatti, hanno escluso che il giudice d’appello possa disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva ( sentenza 12872/ 2017).
Non si può giungere alle stesse conclusioni per gli interventi correttivi che riguardano il sentencing in primo grado, nonché per l’inserimento, tra le cause di revoca delle sanzioni sostitutive, della condanna a pena detentiva per delitto non colposo riportata dopo l’applicazione della pena non detentiva. In applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite, prima richiamato, la nuova disciplina del sentencing di primo grado appare applicabile solo ai procedimenti i cui atti introduttivi del giudizio sono stati emessi dopo il 4 aprile, mentre la nuova causa di revoca delle sanzioni sostitutive alle sentenze che le abbiano applicate dopo tale data.
Indagini preliminari
In riferimento alle norme per rimediare alla stasi del procedimento e in materia di avocazione delle indagini per inerzia del pubblico ministero – tutte modificate dal decreto 31 – va ricordato che l’articolo 88- bis del decreto 150 prevedeva l’applicabilità delle novità relative alle indagini solo ai procedimenti iscritti dopo il 30 dicembre 2022. Coerentemente, anche le nuove disposizioni correttive, strettamente collegate alla riforma del 2022, appaiono applicabili solo ai procedimenti iscritti dopo tale data.
Assenza e riti alternativi
Le nuove disposizioni in materia di assenza sembrano applicabili a tutti gli atti processuali che intervengono sul tema compiuti dopo il 4 aprile. Lo stesso criterio deve valere per le richieste di rito abbreviato condizionato successive a tale data, che dovranno essere valutate secondo il più incentivante criterio introdotto dal decreto 31. Le novità in materia di decreto penale di condanna, sfavorevoli rispetto al passato, si applicheranno solo a quelli emessi dopo il 4 aprile.
Responsabilità degli enti
Da ultimo, la nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare a carico degli enti incolpati di illeciti amministrativi previsti dal decreto legislativo 231/ 2001 – equiparata a quella delle persone fisiche – appare applicabile a tutte le udienze non concluse alla data del 4 aprile.