Bonus per le lavoratrici madri: recupero degli arretrati entro maggio
Lo sgravio dei contributi non applicato può essere fruito in via cumulativa Nel pubblico l’applicazione del beneficio è rinviata al quinto stipendio dell’anno
Primi mesi di applicazione della decontribuzione per le lavoratrici madri. Nel settore privato il beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2024 ha cominciato la sua applicazione, mentre nel settore pubblico il riconoscimento dello sgravio dovrebbe debuttare con la busta paga di maggio ( messaggio Noi Pa- Mef 35/ 2024), e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.
La legge 213/ 2023 ( articolo 1, commi 180 e seguenti) ha introdotto l’azzeramento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
L’ esonero contributivo riguarda le dipendenti dei settori sia pubblico che privato, incluso il settore agricolo e le lavoratrici madri in apprendistato, quelle in regime di part- time e di somministrazione a tempo indeterminato; restano esclusi i rapporti di lavoro domestico. Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato sia convertito a tempo indeterminato, l’esonero può essere applicato a decorrere dalla trasformazione dello stesso.
La misura dell’agevolazione ha una durata e un periodo di applicazione differente a seconda del numero di figli ( inclusi quelli in adozione o in affido). Infatti, alla lavoratrice madre di tre o più figli è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; mentre, per la lavoratrice madre di due figli l’esonero è sperimentale solo per quest’anno e si applica fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Quanto vale l’esonero
Come ha specificato l’Inps - con la circolare 27/ 2024 - in sostanza la misura agevolativa corrisponde all’abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, sebbene con il limite massimo di 3mila euro annui da riparametrare mensilmente in 250 euro ( 3mila euro/ 12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 8,06 euro ( 250 euro/ 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per quanto riguarda l’ottenimento in busta paga dell’esonero, la stessa circolare 27 ha precisato che la lavoratrice pubblica o privata può comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’agevolazione, indicando il numero dei figli e il loro codice fiscale: è consigliabile che questo avvenga tramite un’autocertificazione. Per le lavoratrici della scuola, ad esempio, è possibile presentare la domanda tramite il sito del ministero dell’Istruzione, con una procedura attiva dal 27 marzo e fino a oggi, 8 aprile.
L’esposizione in Uniemens
Il datore di lavoro applica lo sgravio in busta paga ed espone nella denuncia mensile ( modello Uniemens) l’esonero spettante alla dipendente, secondo le indicazioni fornite dall’Inps.
La compilazione dell’Uniemens con le informazioni relative ai codici fiscali dei figli consente all’Istituto di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, nel caso in cui i dati trasmessi dovessero risultare non veritieri, scatterebbe il disconoscimento dell’esonero.
Non appena l’Inps lo renderà disponibile, la dipendente potrà comunicare direttamente all’Istituto i codici fiscali dei figli tramite un apposito applicativo.
Poiché nel mese di gennaio 2024 non è stato possibile applicare lo sgravio in busta paga alle lavoratrici madri che ne avessero diritto, nelle more della pubblicazione delle istruzioni, il recupero degli arretrati di esonero riferiti al mese di gennaio ed eventualmente di febbraio 2024 potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2024.
Il rapporto con il taglio al cuneo
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero parziale del 6% o del 7% sulla quota Ivs a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 ( il cosiddetto taglio al cuneo fiscale per i lavoratori con retribuzione annua fino a 35mila euro), per poter usufruire dell’esonero del 100% dovrà restituire l’importo già conguagliato e applicare lo sgravio totale.
La decontribuzione a beneficio delle lavoratrici madri è alternativa rispetto all’esonero contributivo ordinario del 6% o 7%, fermo restando che la dipendente – nell’ipotesi in cui non possieda più i requisiti per l’accesso all’esonero totale – può avere diritto a quello parziale.
La lavoratrice non riceverà in busta paga un maggior netto di importo pari al totale della decontribuzione ( 250 euro mensili) perché una parte dell’esonero viene erosa dalle imposte: poiché i contributi previdenziali sono deducibili senza limiti dall’imponibile fiscale, la diminuzione o l’azzeramento della trattenuta previdenziale fa aumentare la base imponibile fiscale. Perciò, l’Irpef trattenuta nel cedolino, con l’applicazione della decontribuzione, sarà più alta: ad esempio, la lavoratrice madre con una Ral di 40mila euro e uno sgravio Inps di 3mila euro ha un beneficio netto sull’anno di circa 1.580 euro, perché il suo imponibile fiscale passa da 33.127 euro a 36.127, quindi sui 3mila euro paga 1.050 euro di Irpef ( aliquota 35%). Va anche considerata l’incidenza negativa delle addizionali all’Irpef che aumentano e delle detrazioni fiscali che diminuiscono.
L’Inps consiglia di comunicare la volontà di sfruttare l’agevolazione: per la scuola la procedura online si chiude oggi