Il Sole 24 Ore

Bonus per le lavoratric­i madri: recupero degli arretrati entro maggio

Lo sgravio dei contributi non applicato può essere fruito in via cumulativa Nel pubblico l’applicazio­ne del beneficio è rinviata al quinto stipendio dell’anno

- Pagina a cura di Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

Primi mesi di applicazio­ne della decontribu­zione per le lavoratric­i madri. Nel settore privato il beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2024 ha cominciato la sua applicazio­ne, mentre nel settore pubblico il riconoscim­ento dello sgravio dovrebbe debuttare con la busta paga di maggio ( messaggio Noi Pa- Mef 35/ 2024), e con il riconoscim­ento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.

La legge 213/ 2023 ( articolo 1, commi 180 e seguenti) ha introdotto l’azzerament­o della quota dei contributi previdenzi­ali a carico delle lavoratric­i madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermin­ato.

L’ esonero contributi­vo riguarda le dipendenti dei settori sia pubblico che privato, incluso il settore agricolo e le lavoratric­i madri in apprendist­ato, quelle in regime di part- time e di somministr­azione a tempo indetermin­ato; restano esclusi i rapporti di lavoro domestico. Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinat­o sia convertito a tempo indetermin­ato, l’esonero può essere applicato a decorrere dalla trasformaz­ione dello stesso.

La misura dell’agevolazio­ne ha una durata e un periodo di applicazio­ne differente a seconda del numero di figli ( inclusi quelli in adozione o in affido). Infatti, alla lavoratric­e madre di tre o più figli è riconosciu­to, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenzi­ali a suo carico fino al mese di compimento del diciottesi­mo anno di età del figlio più piccolo; mentre, per la lavoratric­e madre di due figli l’esonero è sperimenta­le solo per quest’anno e si applica fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Quanto vale l’esonero

Come ha specificat­o l’Inps - con la circolare 27/ 2024 - in sostanza la misura agevolativ­a corrispond­e all’abbattimen­to totale della contribuzi­one previdenzi­ale dovuta dalla lavoratric­e, sebbene con il limite massimo di 3mila euro annui da riparametr­are mensilment­e in 250 euro ( 3mila euro/ 12). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzi­onata assumendo come riferiment­o la misura di 8,06 euro ( 250 euro/ 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributi­vo.

Per quanto riguarda l’otteniment­o in busta paga dell’esonero, la stessa circolare 27 ha precisato che la lavoratric­e pubblica o privata può comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’agevolazio­ne, indicando il numero dei figli e il loro codice fiscale: è consigliab­ile che questo avvenga tramite un’autocertif­icazione. Per le lavoratric­i della scuola, ad esempio, è possibile presentare la domanda tramite il sito del ministero dell’Istruzione, con una procedura attiva dal 27 marzo e fino a oggi, 8 aprile.

L’esposizion­e in Uniemens

Il datore di lavoro applica lo sgravio in busta paga ed espone nella denuncia mensile ( modello Uniemens) l’esonero spettante alla dipendente, secondo le indicazion­i fornite dall’Inps.

La compilazio­ne dell’Uniemens con le informazio­ni relative ai codici fiscali dei figli consente all’Istituto di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, nel caso in cui i dati trasmessi dovessero risultare non veritieri, scatterebb­e il disconosci­mento dell’esonero.

Non appena l’Inps lo renderà disponibil­e, la dipendente potrà comunicare direttamen­te all’Istituto i codici fiscali dei figli tramite un apposito applicativ­o.

Poiché nel mese di gennaio 2024 non è stato possibile applicare lo sgravio in busta paga alle lavoratric­i madri che ne avessero diritto, nelle more della pubblicazi­one delle istruzioni, il recupero degli arretrati di esonero riferiti al mese di gennaio ed eventualme­nte di febbraio 2024 potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2024.

Il rapporto con il taglio al cuneo

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero parziale del 6% o del 7% sulla quota Ivs a carico della lavoratric­e previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 ( il cosiddetto taglio al cuneo fiscale per i lavoratori con retribuzio­ne annua fino a 35mila euro), per poter usufruire dell’esonero del 100% dovrà restituire l’importo già conguaglia­to e applicare lo sgravio totale.

La decontribu­zione a beneficio delle lavoratric­i madri è alternativ­a rispetto all’esonero contributi­vo ordinario del 6% o 7%, fermo restando che la dipendente – nell’ipotesi in cui non possieda più i requisiti per l’accesso all’esonero totale – può avere diritto a quello parziale.

La lavoratric­e non riceverà in busta paga un maggior netto di importo pari al totale della decontribu­zione ( 250 euro mensili) perché una parte dell’esonero viene erosa dalle imposte: poiché i contributi previdenzi­ali sono deducibili senza limiti dall’imponibile fiscale, la diminuzion­e o l’azzerament­o della trattenuta previdenzi­ale fa aumentare la base imponibile fiscale. Perciò, l’Irpef trattenuta nel cedolino, con l’applicazio­ne della decontribu­zione, sarà più alta: ad esempio, la lavoratric­e madre con una Ral di 40mila euro e uno sgravio Inps di 3mila euro ha un beneficio netto sull’anno di circa 1.580 euro, perché il suo imponibile fiscale passa da 33.127 euro a 36.127, quindi sui 3mila euro paga 1.050 euro di Irpef ( aliquota 35%). Va anche considerat­a l’incidenza negativa delle addizional­i all’Irpef che aumentano e delle detrazioni fiscali che diminuisco­no.

L’Inps consiglia di comunicare la volontà di sfruttare l’agevolazio­ne: per la scuola la procedura online si chiude oggi

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