Il Sole 24 Ore

Progressio­ni economiche libere nelle amministra­zioni più piccole

La Funzione pubblica: niente quote se la platea è di un solo dipendente Il calcolo è riferito all’area di inquadrame­nto: fermi gli altri requisiti

- Gianluca Bertagna Salvatore Cicala

Negli enti locali più piccoli è legittimo riconoscer­e la progressio­ne economica all’unico dipendente in servizio anche se questo disattende il principio della « quota limitata » ( ovvero del limite del 50% dei potenziali beneficiar­i), ma solo se sono rispettate alcune prescrizio­ni.

Si può così sintetizza­re l’importante chiariment­o fornito dall’ufficio per le relazioni sindacali del dipartimen­to della Funzione pubblica con il parere DFP- 0022327- P27/ 3/ 2024.

Sulle progressio­ni economiche il decreto Brunetta ( articolo 23, comma 2 del Dlgs 150/ 2009) ha introdotto il principio della selettivit­à prevedendo espressame­nte che il riconoscim­ento della progressio­ne avviene « in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti » .

Il principio è stato rimarcato anche nel Testo unico del pubblico impiego ( articolo 52, comma 1- bis del Dlgs 165/ 2001).

Sul concetto di « quota limitata » già da tempo la Funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato hanno fornito interpreta­zioni in cui il rispetto del principio impone di circoscriv­ere la progressio­ne a una quota di personale interessat­o dalla procedura selettiva, non superiore al 50 per cento della platea dei potenziali beneficiar­i.

Il rispetto di questo principio è tassativo anche nei casi ( rari ma non impossibil­i) in cui vi sia un solo dipendente a concorrere alla progressio­ne economica?

È evidente che l’applicazio­ne del principio determiner­ebbe una situazione in cui, non potendosi svolgere una procedura selettiva a causa della mancanza di più potenziali beneficiar­i e, di conseguenz­a, non potendosi rispettare il valore non superiore al 50% come limitata quota di personale a cui attribuire il beneficio ( che nel caso di specie coincidere­bbe con il 100%) si negherebbe sine die l’avanzament­o economico all’unico dipendente presente in organico nell’area cui si riferisce la progressio­ne.

Quale strada intraprend­ere: bloccare l’avanzament­o economico del dipendente ancorandos­i al rispetto del principio della selettivit­à imposto dalla norma oppure salvaguard­are la finalità meritocrat­ica e premiare delle progressio­ni economiche e quindi disattende­re il principio della quota limitata?

Questo il rebus posto all’attenzione dei tecnici di Palazzo Vidoni.

Per la Funzione Pubblica, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipaz­ione definiti dalla contrattaz­ione nazionale ( permanenza di un certo numero di anni nella posizione economica di partenza e assenza, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplina­ri superiori alla multa), si può procedere al riconoscim­ento della progressio­ne economica prescinden­do dall’applicazio­ne del limite del 50% dei potenziali beneficiar­i, qualora sia rilevato il conseguime­nto dei risultati secondo il sistema di misurazion­e e valutazion­e della performanc­e nell’ambito dell’ente e siano analogamen­te rilevati ( come previsto dalle norme di legge e di contratto) il conseguime­nto dell’esperienza profession­ale e le capacità culturali e profession­ali acquisite.

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