Contraddittorio preventivo solo dopo il 30 aprile
Nel Dl Superbonus anche la conferma del rinvio Covid agli atti « accertabili » nel 2020
Nel decreto legge 39/ 2024 sui crediti d’imposta spuntano due indicazioni interessanti.
La prima è la conferma, seppur tra le righe, che la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento, prevista dall’articolo 67, dl 18/ 2020, si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni « accertabili » in quell’anno, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/ omesse denunce 2017. La loro scadenza ordinaria era fissata al 31 dicembre 2023, ma è stata prorogata al 25 marzo 2024. Diversamente non si capirebbe la ratio dell’articolo 7, comma 3, visto che la necessità di salvaguardare « la proroga dei termini di decadenza » ha senso solo se ci sono termini in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 marzo 2024.
La seconda indicazione è che i Comuni possono, fino al 30 aprile, notificare atti di accertamento senza preoccuparsi del contraddittorio, e ciò indipendentemente dall’approvazione del regolamento comunale di attuazione dello Statuto, visto che la decorrenza del contraddittorio non può essere derogata dal regolamento.
Il decreto prova anche mettere ordine sulla data di avvio del contraddittorio preventivo, certificando l’impasse iniziale.
L’articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni sul contraddittorio preventivo ( articolo 6- bis dello Statuto del contribuente) non si applicano agli atti « emessi » prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti dall’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione previsto dal Dlgs 218/ 1997, in linea con le modifiche recate dal Dlgs 13/ 2024. Il comma 2, con previsione ridondante, precisa che agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile.
Il comma 3 affronta il caos sorto a inizio anno sull’effettiva data di entrata in vigore del diritto al contraddittorio, prevedendo che nel caso in cui « l’amministrazione finanziaria » abbia, prima del 30 marzo, comunicato al contribuente lo schema dell’atto previsto dall’articolo 6- bis della legge 212/ 2000, « agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza previsti » dal comma e dell’articolo 6- bis.