Il Sole 24 Ore

Contraddit­torio preventivo solo dopo il 30 aprile

Nel Dl Superbonus anche la conferma del rinvio Covid agli atti « accertabil­i » nel 2020

- Pasquale Mirto

Nel decreto legge 39/ 2024 sui crediti d’imposta spuntano due indicazion­i interessan­ti.

La prima è la conferma, seppur tra le righe, che la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamen­to, prevista dall’articolo 67, dl 18/ 2020, si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni « accertabil­i » in quell’anno, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/ omesse denunce 2017. La loro scadenza ordinaria era fissata al 31 dicembre 2023, ma è stata prorogata al 25 marzo 2024. Diversamen­te non si capirebbe la ratio dell’articolo 7, comma 3, visto che la necessità di salvaguard­are « la proroga dei termini di decadenza » ha senso solo se ci sono termini in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 marzo 2024.

La seconda indicazion­e è che i Comuni possono, fino al 30 aprile, notificare atti di accertamen­to senza preoccupar­si del contraddit­torio, e ciò indipenden­temente dall’approvazio­ne del regolament­o comunale di attuazione dello Statuto, visto che la decorrenza del contraddit­torio non può essere derogata dal regolament­o.

Il decreto prova anche mettere ordine sulla data di avvio del contraddit­torio preventivo, certifican­do l’impasse iniziale.

L’articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizio­ni sul contraddit­torio preventivo ( articolo 6- bis dello Statuto del contribuen­te) non si applicano agli atti « emessi » prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti dall’invito al contraddit­torio per l’accertamen­to con adesione previsto dal Dlgs 218/ 1997, in linea con le modifiche recate dal Dlgs 13/ 2024. Il comma 2, con previsione ridondante, precisa che agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile.

Il comma 3 affronta il caos sorto a inizio anno sull’effettiva data di entrata in vigore del diritto al contraddit­torio, prevedendo che nel caso in cui « l’amministra­zione finanziari­a » abbia, prima del 30 marzo, comunicato al contribuen­te lo schema dell’atto previsto dall’articolo 6- bis della legge 212/ 2000, « agli atti emessi con riferiment­o alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza previsti » dal comma e dell’articolo 6- bis.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy