Come l’auto a uso promiscuo può rientrare sotto i 2.000 €
rimborsi indicati nell’articolo 51, comma 2 del Tuir che “non concorrono” a formare il reddito dei dipendenti solo se l’erogazione è fatta alla generalità o categorie di dipendenti in conformità a contratti accordi i regolamenti aziendali.
Si precisa che la quantificazione del fringe benefit deve essere effettuato considerando che il valore tassabile è al netto di quanto il dipendente ha corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta ed è comprensivo dell’eventuale Iva a carico del dipendente.
Un datore di lavoro assegna a un dipendente con figli a carico un’autovettura ad uso promiscuo il cui valore convenzionale, nel
2024 sulla base delle tabelle Aci, è di 2.800. Può il dipendente chiedere al datore di lavoro di “partecipare” ai costi di gestione dell’auto per un importo tale da fare rientrare il valore del fringe benefit sotto i 2.000 euro ?
In merito alla franchigia dei fringe benefit esenti ( di regola pari a 258, 23 euro, innalzati a 2.000/ 1.000 solo nel 2024 per i dipendenti con figli/ senza figli a carico) l’agenzia delle Entrate, nella circolare 326/ 1997, ha precisato che:
1 la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefit erogati fino all’importo esente stabilito dalla norma ha carattere del tutto generale e, pertanto, si applica anche ai bene indicati nel successivo comma 4 dell’articolo 51 del Tuir e cioè anche ai beni in natura corrisposti ai dipendenti il cui valore nomale è convenzionalmente stabilito dalla legge tra cui rientrano anche gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti;
2 la verifica del mancato superamento del valore esente dei fringe benefit erogati nell’anno va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito ( quindi, nel caso specifico, al valore convenzionale dell’auto data in uso promiscuo), è al netto di quanto il dipendente ha corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta ed è comprensivo dell’eventuale Iva a carico del dipendente. In questo senso anche le precisazioni contenute nella risoluzione 202/ E del 29 ottobre 2003.
Quindi anche se l’intendimento della norma “speciale” in vigore nel 2024 non è sicuramente quella di agevolare ( non tassandoli) coloro che già percepiscono fringe benefit, si ritiene che, in linea di principio, la procedura indicata non sia in contrasto con i principi generali che sottendono la tassazione dei compensi in natura corrisposti ai dipendenti.