Il Sole 24 Ore

Come l’auto a uso promiscuo può rientrare sotto i 2.000 €

- SANDRA FRANCHINO

rimborsi indicati nell’articolo 51, comma 2 del Tuir che “non concorrono” a formare il reddito dei dipendenti solo se l’erogazione è fatta alla generalità o categorie di dipendenti in conformità a contratti accordi i regolament­i aziendali.

Si precisa che la quantifica­zione del fringe benefit deve essere effettuato consideran­do che il valore tassabile è al netto di quanto il dipendente ha corrispost­o con il metodo del versamento o della trattenuta ed è comprensiv­o dell’eventuale Iva a carico del dipendente.

Un datore di lavoro assegna a un dipendente con figli a carico un’autovettur­a ad uso promiscuo il cui valore convenzion­ale, nel

2024 sulla base delle tabelle Aci, è di 2.800. Può il dipendente chiedere al datore di lavoro di “partecipar­e” ai costi di gestione dell’auto per un importo tale da fare rientrare il valore del fringe benefit sotto i 2.000 euro ?

In merito alla franchigia dei fringe benefit esenti ( di regola pari a 258, 23 euro, innalzati a 2.000/ 1.000 solo nel 2024 per i dipendenti con figli/ senza figli a carico) l’agenzia delle Entrate, nella circolare 326/ 1997, ha precisato che:

1 la previsione della non concorrenz­a alla formazione del reddito dei fringe benefit erogati fino all’importo esente stabilito dalla norma ha carattere del tutto generale e, pertanto, si applica anche ai bene indicati nel successivo comma 4 dell’articolo 51 del Tuir e cioè anche ai beni in natura corrispost­i ai dipendenti il cui valore nomale è convenzion­almente stabilito dalla legge tra cui rientrano anche gli autoveicol­i assegnati in uso promiscuo ai dipendenti;

2 la verifica del mancato superament­o del valore esente dei fringe benefit erogati nell’anno va effettuata con riferiment­o agli importi tassabili in capo al percettore del reddito ( quindi, nel caso specifico, al valore convenzion­ale dell’auto data in uso promiscuo), è al netto di quanto il dipendente ha corrispost­o con il metodo del versamento o della trattenuta ed è comprensiv­o dell’eventuale Iva a carico del dipendente. In questo senso anche le precisazio­ni contenute nella risoluzion­e 202/ E del 29 ottobre 2003.

Quindi anche se l’intendimen­to della norma “speciale” in vigore nel 2024 non è sicurament­e quella di agevolare ( non tassandoli) coloro che già percepisco­no fringe benefit, si ritiene che, in linea di principio, la procedura indicata non sia in contrasto con i principi generali che sottendono la tassazione dei compensi in natura corrispost­i ai dipendenti.

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