REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Se l' « impatriato » nel 2023 non si è mai iscritto all'Aire
Un ingegnere è rientrato in Italia dopo essere stato residente fiscalmente all'estero per cinque anni, situazione attestata dai certificati di residenza fiscale dei vari enti per i quali ha prestato la sua esperienza lavorativa. Durante questi cinque anni, questo soggetto ha sempre mantenuto il domicilio anagrafico nei Paesi esteri, ma non è mai stato iscritto all'Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all'estero), conservando invece la residenza anagrafica nella città in cui è nato.
A novembre 2023 è stato assunto da un'azienda con sede in Emilia Romagna, e il suo datore di lavoro, al momento della sottoscrizione dell'autocertificaziod ell'autocertificazione per fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati, ex articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/ 2015, ha sospeso la procedura in attesa di chiarimenti governativi sul dubbio interpretativo della residenza anagrafica inserita nel Dlgs 209/ 2023, che sembrerebbe essere legata all'iscrizione all'Aire.
Ci sono stati interventi che hanno chiarito tale dubbio? E qual è il parere dell'esperto?
L’articolo 5, comma 9, secondo periodo, del Dlgs 209/ 2023 prevede che le disposizioni da esso abrogate ( vale a dire, per quanto specificatamente di interesse, l’articolo 16 del Dlgs 147/ 2015) « continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre d icembre 2023 » . Quindi, se un soggetto, cittadino italiano, al momento in cui si è trasferito all’estero, non si è cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per iscriversi all’Aire, egli non potrà mai essere compreso tra coloro « che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 » , semplicemente perché la residenza anagrafica è sempre stata mantenuta in Italia.
Ciò premesso, nell’attesa dei chiarimenti da parte dell’agenzia delle d elle Entrate, parte della dottrina ritiene che tali soggetti potrebbero fruire dell’agevolazione solo se fossero in grado di provare la loro effettiva residenza all’estero, nonché l’effettivo rientro fisico in Italia entro il 31 dicembre 2023.
In ogni caso, se la conferma da parte dell’agenzia delle Entrate circa il diritto di fruire dell’agevolazione anche da parte di coloro che non si sono mai cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente ( Apr) dovesse arrivare oltre il termine del conguaglio di fine anno 2024, si evidenzia che, in ogni caso, in presenza dei presupposti normativi, l’agevolazione può essere fruita anche in sede di dichiarazione dei redditi.