Il Sole 24 Ore

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Se l' « impatriato » nel 2023 non si è mai iscritto all'Aire

- A CURA DI Michela Magnani

Un ingegnere è rientrato in Italia dopo essere stato residente fiscalment­e all'estero per cinque anni, situazione attestata dai certificat­i di residenza fiscale dei vari enti per i quali ha prestato la sua esperienza lavorativa. Durante questi cinque anni, questo soggetto ha sempre mantenuto il domicilio anagrafico nei Paesi esteri, ma non è mai stato iscritto all'Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all'estero), conservand­o invece la residenza anagrafica nella città in cui è nato.

A novembre 2023 è stato assunto da un'azienda con sede in Emilia Romagna, e il suo datore di lavoro, al momento della sottoscriz­ione dell'autocertif­icaziod ell'autocertif­icazione per fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati, ex articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/ 2015, ha sospeso la procedura in attesa di chiariment­i governativ­i sul dubbio interpreta­tivo della residenza anagrafica inserita nel Dlgs 209/ 2023, che sembrerebb­e essere legata all'iscrizione all'Aire.

Ci sono stati interventi che hanno chiarito tale dubbio? E qual è il parere dell'esperto?

L’articolo 5, comma 9, secondo periodo, del Dlgs 209/ 2023 prevede che le disposizio­ni da esso abrogate ( vale a dire, per quanto specificat­amente di interesse, l’articolo 16 del Dlgs 147/ 2015) « continuano a trovare applicazio­ne nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre d icembre 2023 » . Quindi, se un soggetto, cittadino italiano, al momento in cui si è trasferito all’estero, non si è cancellato dall’anagrafe della popolazion­e residente per iscriversi all’Aire, egli non potrà mai essere compreso tra coloro « che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 » , sempliceme­nte perché la residenza anagrafica è sempre stata mantenuta in Italia.

Ciò premesso, nell’attesa dei chiariment­i da parte dell’agenzia delle d elle Entrate, parte della dottrina ritiene che tali soggetti potrebbero fruire dell’agevolazio­ne solo se fossero in grado di provare la loro effettiva residenza all’estero, nonché l’effettivo rientro fisico in Italia entro il 31 dicembre 2023.

In ogni caso, se la conferma da parte dell’agenzia delle Entrate circa il diritto di fruire dell’agevolazio­ne anche da parte di coloro che non si sono mai cancellati dall’Anagrafe della popolazion­e residente ( Apr) dovesse arrivare oltre il termine del conguaglio di fine anno 2024, si evidenzia che, in ogni caso, in presenza dei presuppost­i normativi, l’agevolazio­ne può essere fruita anche in sede di dichiarazi­one dei redditi.

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy