Trainati agevolati se eseguiti tra inizio e fine dei trainanti
Il condominio in cui ho un immobile di proprietà sta eseguendo i lavori del superbonus 110 per cento ( cappotto termico, rifacimento terrazzo e cambio caldaia condominiale), con miglioramento delle due d ue classi energetiche richieste. La Cilas ( comunicazione inizio lavori asseverata- superbonus) è stata presentata entro il 25 novembre 2022. I lavori verranno regolati con lo sconto in fattura. Al 31 dicembre 2023 è stata eseguita una comunicazione di cessione del credito relativa al primo Sal ( stato avanzamento lavori).
Il quesito riguarda i lavori trainati, che ogni condomino poteva decidere d ecidere di realizzare autonomamente. Nel mio caso, ho sostenuto spese per cambio infissi e porta blindata, fatturate e pagate ( personalmente) entro settembre 2023.
Vorrei sapere se, nonostante il condominio non abbia terminato i lavori trainanti entro il 31 dicembre 2023, posso fruire della detrazione massima del 110% o della cessione del credito a terzi.
La risposta è affermativa.
Ai fini del 110 per cento ( articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020), le spese per i lavori trainati devono essere sostenute dopo l’inizio ed entro la data di fine dei lavori trainanti ( circolare 24/ E/ 2020). Nel caso descritto dal lettore, le spese sono state sostenute nel settembre 2023 e, cioè, prima della fine dei lavori trainanti. Pertanto, anche se a oggi i lavori trainanti non sono ancora ultimati ( in quanto, al 31 dicembre 2023, è stato eseguito solo il primo Sal, pari al 30% dei lavori), le spese per i lavori trainati sostenuti prima del 31 dicembre 2023 fruiscono del 110% con sconto in fattura o cessione del credito dopo il pagamento ( oppure possono essere detratte in quattro anni in dichiarazione dei redditi).