Il Sole 24 Ore

Trainati agevolati se eseguiti tra inizio e fine dei trainanti

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Il condominio in cui ho un immobile di proprietà sta eseguendo i lavori del superbonus 110 per cento ( cappotto termico, rifaciment­o terrazzo e cambio caldaia condominia­le), con migliorame­nto delle due d ue classi energetich­e richieste. La Cilas ( comunicazi­one inizio lavori asseverata- superbonus) è stata presentata entro il 25 novembre 2022. I lavori verranno regolati con lo sconto in fattura. Al 31 dicembre 2023 è stata eseguita una comunicazi­one di cessione del credito relativa al primo Sal ( stato avanzament­o lavori).

Il quesito riguarda i lavori trainati, che ogni condomino poteva decidere d ecidere di realizzare autonomame­nte. Nel mio caso, ho sostenuto spese per cambio infissi e porta blindata, fatturate e pagate ( personalme­nte) entro settembre 2023.

Vorrei sapere se, nonostante il condominio non abbia terminato i lavori trainanti entro il 31 dicembre 2023, posso fruire della detrazione massima del 110% o della cessione del credito a terzi.

La risposta è affermativ­a.

Ai fini del 110 per cento ( articoli 119 e 121 del Dl 34/ 2020, convertito in legge 77/ 2020), le spese per i lavori trainati devono essere sostenute dopo l’inizio ed entro la data di fine dei lavori trainanti ( circolare 24/ E/ 2020). Nel caso descritto dal lettore, le spese sono state sostenute nel settembre 2023 e, cioè, prima della fine dei lavori trainanti. Pertanto, anche se a oggi i lavori trainanti non sono ancora ultimati ( in quanto, al 31 dicembre 2023, è stato eseguito solo il primo Sal, pari al 30% dei lavori), le spese per i lavori trainati sostenuti prima del 31 dicembre 2023 fruiscono del 110% con sconto in fattura o cessione del credito dopo il pagamento ( oppure possono essere detratte in quattro anni in dichiarazi­one dei redditi).

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