L'imprenditore defunto con una erede « under 18 »
Un imprenditore individuale è deceduto nel mese di febbraio 2023, lasciando quale unica erede la figlia di dieci anni, con il genitore superstite ( la mamma) esercente in via esclusiva la potestà sulla figlia minore. Limitatamente all'attività della ditta del de cuius, è stato nominato un "amministratore temporaneo", con ogni più ampio potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, compreso quello di sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi.
Poiché, nel reddito del de cuius da dichiarare, non vi è solo il reddito di impresa, ma vi sono anche redditi fondiari, deduzioni di costi e detrazioni d'imposta che esulano dall'attività di impresa , è corretto fare comunque sottoscrivere a tale amministratore temporaneo la dichiarazione dei redditi "personale" del de cuius?
Si S i ritiene che non la possa sottoscrivere il coniuge superstite, in qualità di esercente in via esclusiva della potestà sul minore, in quanto l'eredità non è ancora stata accettata e, probabilmente, per farlo si attenderà che la ragazza divenga maggiorenne.
Fino all'accettazione ( che può avvenire entro l'anno dal compimento della maggiore età, a norma dell'articolo 498 del Codice civile), un soggetto minorenne resta un mero chiamato.
Premesso ciò, l'articolo 187, comma 1, del Dpr 917/ 1986 ( Tuir) dispone che, se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il p periodo eriodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, i redditi dei cespiti ereditari sono determinati provvisoriamente, con applicazione delle disposizioni riguardanti l'Irpef, se il chiamato è una persona fisica o non è noto.
Nel caso in esame, non si configura, tecnicamente, la condizione di giacenza dell'eredità di cui all'articolo 528 del Codice civile, perché la chiamata minore ( e, per essa, la madre) è nel possesso dei beni ereditari, autorizzata ad amministrarli temporaneamente, e ha ottenuto la nomina di un amministratore temporaneo, ex articolo 460, secondo comma, del Codice civile.
Nondimeno, secondo un orientamento consolidato dell'agenzia delle Entrate, la disciplina di cui all'articolo 187 del Tuir, Dpr 917/ 1986 ( e quella dell'articolo 5- bis del Dpr 322/ 1998 che disciplina gli obblighi dichiarativi) va applicata analogicamente a tutti i casi in cui si configura un'amministrazione provvisoria di un patrimonio, nell'attesa che lo stesso sia devoluto a un soggetto non ancora individuato a titolo definitivo, e che, pertanto, non ne ha la disponibilità ( risoluzioni 70/ E/ 2020 e 62/ E/ 2006, circolare 156/ E/ 2000 e risposta a interpello 276/ 2021). Deve, pertanto, ritenersi che, all'amministratore nominato ex articolo 460, secondo comma, del Codice civile, competa anche la responsabilità - nel caso di specie, peraltro, espressamente conferita dal provvedimento giudiziario di nomina - di presentare le l e dichiarazioni dei redditi maturati per il patrimonio ereditario.
L'articolo 5- ter del Dpr 322/ 1998 disciplina gli
adempimenti dichiarativi, d ichiarativi, disponendo che i curatori e gli amministratori di eredità, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del Tuir, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta d ' imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni: - le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta d ' imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo p eriodo d'imposta precedente.
Nel caso in esame, essendo caduta in successione un'azienda individuale di un soggetto Irpef, non sarebbe possibile scindere la dichiarazione del reddito d'impresa da quella degli altri redditi: è, è , quindi, ragionevole ritenere che competa all'amministratore giudiziario la presentazione della dichiarazione del de cuius. Anche per i periodi d'imposta successivi all'apertura della successione, e per la porzione d'anno compresa tra febbraio ( data della morte) e dicembre 2023, la dichiarazione sarà presentata dall'amministratore giudiziario, e le imposte saranno liquidate applicando le regole Irpef.