Il Sole 24 Ore

L'imprendito­re defunto con una erede « under 18 »

- A CURA DI Marcello Tarabusi

Un imprendito­re individual­e è deceduto nel mese di febbraio 2023, lasciando quale unica erede la figlia di dieci anni, con il genitore superstite ( la mamma) esercente in via esclusiva la potestà sulla figlia minore. Limitatame­nte all'attività della ditta del de cuius, è stato nominato un "amministra­tore temporaneo", con ogni più ampio potere per l'ordinaria e straordina­ria amministra­zione, compreso quello di sottoscriv­ere le dichiarazi­oni dei redditi.

Poiché, nel reddito del de cuius da dichiarare, non vi è solo il reddito di impresa, ma vi sono anche redditi fondiari, deduzioni di costi e detrazioni d'imposta che esulano dall'attività di impresa , è corretto fare comunque sottoscriv­ere a tale amministra­tore temporaneo la dichiarazi­one dei redditi "personale" del de cuius?

Si S i ritiene che non la possa sottoscriv­ere il coniuge superstite, in qualità di esercente in via esclusiva della potestà sul minore, in quanto l'eredità non è ancora stata accettata e, probabilme­nte, per farlo si attenderà che la ragazza divenga maggiorenn­e.

Fino all'accettazio­ne ( che può avvenire entro l'anno dal compimento della maggiore età, a norma dell'articolo 498 del Codice civile), un soggetto minorenne resta un mero chiamato.

Premesso ciò, l'articolo 187, comma 1, del Dpr 917/ 1986 ( Tuir) dispone che, se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il p periodo eriodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la succession­e, i redditi dei cespiti ereditari sono determinat­i provvisori­amente, con applicazio­ne delle disposizio­ni riguardant­i l'Irpef, se il chiamato è una persona fisica o non è noto.

Nel caso in esame, non si configura, tecnicamen­te, la condizione di giacenza dell'eredità di cui all'articolo 528 del Codice civile, perché la chiamata minore ( e, per essa, la madre) è nel possesso dei beni ereditari, autorizzat­a ad amministra­rli temporanea­mente, e ha ottenuto la nomina di un amministra­tore temporaneo, ex articolo 460, secondo comma, del Codice civile.

Nondimeno, secondo un orientamen­to consolidat­o dell'agenzia delle Entrate, la disciplina di cui all'articolo 187 del Tuir, Dpr 917/ 1986 ( e quella dell'articolo 5- bis del Dpr 322/ 1998 che disciplina gli obblighi dichiarati­vi) va applicata analogicam­ente a tutti i casi in cui si configura un'amministra­zione provvisori­a di un patrimonio, nell'attesa che lo stesso sia devoluto a un soggetto non ancora individuat­o a titolo definitivo, e che, pertanto, non ne ha la disponibil­ità ( risoluzion­i 70/ E/ 2020 e 62/ E/ 2006, circolare 156/ E/ 2000 e risposta a interpello 276/ 2021). Deve, pertanto, ritenersi che, all'amministra­tore nominato ex articolo 460, secondo comma, del Codice civile, competa anche la responsabi­lità - nel caso di specie, peraltro, espressame­nte conferita dal provvedime­nto giudiziari­o di nomina - di presentare le l e dichiarazi­oni dei redditi maturati per il patrimonio ereditario.

L'articolo 5- ter del Dpr 322/ 1998 disciplina gli

adempiment­i dichiarati­vi, d ichiarativ­i, disponendo che i curatori e gli amministra­tori di eredità, oltre alle dichiarazi­oni dei redditi di cui all'articolo 187 del Tuir, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta d ' imposta nel quale cessa la curatela o l'amministra­zione, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni: - le dichiarazi­oni dei redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la succession­e, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriorme­nte a quest'ultimo;

- la dichiarazi­one dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta d ' imposta dal contribuen­te deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo p eriodo d'imposta precedente.

Nel caso in esame, essendo caduta in succession­e un'azienda individual­e di un soggetto Irpef, non sarebbe possibile scindere la dichiarazi­one del reddito d'impresa da quella degli altri redditi: è, è , quindi, ragionevol­e ritenere che competa all'amministra­tore giudiziari­o la presentazi­one della dichiarazi­one del de cuius. Anche per i periodi d'imposta successivi all'apertura della succession­e, e per la porzione d'anno compresa tra febbraio ( data della morte) e dicembre 2023, la dichiarazi­one sarà presentata dall'amministra­tore giudiziari­o, e le imposte saranno liquidate applicando le regole Irpef.

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