Il Sole 24 Ore

Colonnine per auto elettriche, le quote di ammortamen­to

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Secondo l'agenzia delle Entrate ( risposta a interpello 497 del 22 ottobre 2020), le infrastrut­ture di ricarica, acquistate da un'azienda o da un profession­ista, per veicoli elettrici utilizzati nello svolgiment­o delle proprie attività, rientrano fra i beni strumental­i s trumentali ammortizza­bili in base all'articolo 102 del Tuir, Dpr 917/ 1986.

Con quali coefficien­ti di ammortamen­to possono essere dedotte? Potrebbero essere trattate come gli impianti fotovoltai­ci, con un coefficien­te del 9 per cento ( sugli impianti qualificat­i come mobili) e del 4 per cento ( su quelli qualificat­i come beni immobili), come da circolare 36/ E/ 2013? Altrimenti, a quale altra categoria potrebbero essere equiparate?

A oggi, l’agenzia delle Entrate non ha fornito indicazion­i specifiche in merito, pur evidenzian­do che le colonnine di ricarica rientrano fra i beni strumental­i ammortizza­bili.

Si ritiene, ad ogni modo, che la colonnina di ricarica sia ammortizza­bile con l’aliquota degli impianti ( come un impianto elettrico) e non con quella del 9 per cento, che è propria degli impianti di produzione di energia ( come le centrali termoelett­riche), e nemmeno con quella del 4 per cento, che è relativa alla componente immobiliar­e. Pertanto, occorrereb­be individuar­e la categoria di appartenen­za della società e il relativo coefficien­te: per esempio, nella categoria “altre attività”, il Dm Finanze 31 dicembre 1998 indica il coefficien­te di ammortamen­to del 7,5% per gli « impianti e mezzi di sollevamen­to, carico e scarico, pesatura eccetera » .

Una diversa interpreta­zione - che consideras­se la colonnina come un apparecchi­o - consentire­bbe l’applicabil­ità, sempre per il gruppo "altre attività", dell’aliquota del 15 per cento, propria dei « macchinari, apparecchi e attrezzatu­re varie ( compreso frigorifer­o, impianto di condiziona­mento e distributo­re automatico) » .

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