Colonnine per auto elettriche, le quote di ammortamento
Secondo l'agenzia delle Entrate ( risposta a interpello 497 del 22 ottobre 2020), le infrastrutture di ricarica, acquistate da un'azienda o da un professionista, per veicoli elettrici utilizzati nello svolgimento delle proprie attività, rientrano fra i beni strumentali s trumentali ammortizzabili in base all'articolo 102 del Tuir, Dpr 917/ 1986.
Con quali coefficienti di ammortamento possono essere dedotte? Potrebbero essere trattate come gli impianti fotovoltaici, con un coefficiente del 9 per cento ( sugli impianti qualificati come mobili) e del 4 per cento ( su quelli qualificati come beni immobili), come da circolare 36/ E/ 2013? Altrimenti, a quale altra categoria potrebbero essere equiparate?
A oggi, l’agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni specifiche in merito, pur evidenziando che le colonnine di ricarica rientrano fra i beni strumentali ammortizzabili.
Si ritiene, ad ogni modo, che la colonnina di ricarica sia ammortizzabile con l’aliquota degli impianti ( come un impianto elettrico) e non con quella del 9 per cento, che è propria degli impianti di produzione di energia ( come le centrali termoelettriche), e nemmeno con quella del 4 per cento, che è relativa alla componente immobiliare. Pertanto, occorrerebbe individuare la categoria di appartenenza della società e il relativo coefficiente: per esempio, nella categoria “altre attività”, il Dm Finanze 31 dicembre 1998 indica il coefficiente di ammortamento del 7,5% per gli « impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura eccetera » .
Una diversa interpretazione - che considerasse la colonnina come un apparecchio - consentirebbe l’applicabilità, sempre per il gruppo "altre attività", dell’aliquota del 15 per cento, propria dei « macchinari, apparecchi e attrezzature varie ( compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico) » .