Il soggetto in forfait al 5% e l'attività come co. co. co
Un contribuente ha aperto a gennaio 2024 la partita Iva ( codice Ateco 96.09.09) in regime forfettario, per svolgere l'attività di psicomotricista, iscritto alla gestione separata Inps. Lo stesso soggetto, da febbraio 2024, svolge la medesima attività presso una associazione sportiva dilettantistica ( Asd), inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo ( con scadenza del contratto il 31 luglio 2024). Nel 2023, egli aveva svolto la medesima attività, per la stessa Asd, ma percependo compensi sportivi esenti ( redditi diversi entro l'importo di 10mila euro).
Tale contribuente, in regime forfettario, può svolgere la sua attività, fatturando non prevalentemente all'Asd, e applicare un'imposta sostitutiva al 5 per cento, visto che la sottoscrizione del contratto co. co. co è successiva all'apertura della partita Iva, e considerando anche che la durata del medesimo contratto è inferiore alla metà del triennio antecedente all'inizio dell'attività con partita Iva?
La risposta è affermativa. Il contribuente, nel 2024, ha avviato una nuova attività, integrando le condizioni previste dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/ 2014, di Stabilità per il 2015, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per il primo quinquennio.
Né la circostanza relativa all'avere percepito, nel 2023, compensi per p er un'attività presso un'associazione sportiva dilettantistica, né la successiva stipula ( avvenuta a febbraio 2024) del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rappresentano una condizione ostativa alla fruizione dell’aliquota agevolata, per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato.