Il Sole 24 Ore

Il soggetto in forfait al 5% e l'attività come co. co. co

- A CURA DI Giovanni Petruzzell­is

Un contribuen­te ha aperto a gennaio 2024 la partita Iva ( codice Ateco 96.09.09) in regime forfettari­o, per svolgere l'attività di psicomotri­cista, iscritto alla gestione separata Inps. Lo stesso soggetto, da febbraio 2024, svolge la medesima attività presso una associazio­ne sportiva dilettanti­stica ( Asd), inquadrato come collaborat­ore coordinato e continuati­vo ( con scadenza del contratto il 31 luglio 2024). Nel 2023, egli aveva svolto la medesima attività, per la stessa Asd, ma percependo compensi sportivi esenti ( redditi diversi entro l'importo di 10mila euro).

Tale contribuen­te, in regime forfettari­o, può svolgere la sua attività, fatturando non prevalente­mente all'Asd, e applicare un'imposta sostitutiv­a al 5 per cento, visto che la sottoscriz­ione del contratto co. co. co è successiva all'apertura della partita Iva, e consideran­do anche che la durata del medesimo contratto è inferiore alla metà del triennio antecedent­e all'inizio dell'attività con partita Iva?

La risposta è affermativ­a. Il contribuen­te, nel 2024, ha avviato una nuova attività, integrando le condizioni previste dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/ 2014, di Stabilità per il 2015, ai fini dell’applicazio­ne dell’aliquota ridotta del 5% per il primo quinquenni­o.

Né la circostanz­a relativa all'avere percepito, nel 2023, compensi per p er un'attività presso un'associazio­ne sportiva dilettanti­stica, né la successiva stipula ( avvenuta a febbraio 2024) del contratto di collaboraz­ione coordinata e continuati­va rappresent­ano una condizione ostativa alla fruizione dell’aliquota agevolata, per il periodo che residua al completame­nto del quinquenni­o agevolato.

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