Il Sole 24 Ore

Il cespite dismesso senza essere mai stato utilizzato

- A CURA DI Gianluca Dan d educibile.

Una società di capitali ha acquistato un cespite nel 2011, senza mai effettuare alcun ammortamen­to. Il bene era pronto per l’uso, ma non è mai entrato in funzione e non ha mai prodotto ricavi. Nel 2021, il bene è stato smaltito tramite un operatore specializz­ato. Lo smaltiment­o risulta dal formulario di identifica­zione, ex articolo 193 del Dlgs 152/ 2006.

La minusvalen­za, determinat­a sostanzial­mente dal costo di acquisto, è deducibile? Gli ammortamen­ti andavano comunque imputati a conto economico? Andava effettuata una svalutazio­ne del cespite, anche se f fiscalment­e iscalmente indeducibi­le?

Nel caso prospettat­o, va distinto il trattament­o civilistic­o, che andava adottato secondo i princìpi contabili nazionali, da quello f fiscale. iscale.

Il principio contabile Oic ( Organismo italiano contabilit­à) 16, al paragrafo 61, prevede che l’ammortamen­to decorre dal momento in cui l’immobilizz­azione è disponibil­e e pronta per l’uso, mentre il precedente paragrafo 57 stabilisce che l’ammortamen­to dev'essere calcolato anche sui cespiti temporanea­mente non utilizzati. Quindi, teoricamen­te, il cespite doveva essere ammortizza­to da quando era pronto per l’uso, ossia - nel caso in questione - dal 2011, ipotizzand­o che non si potesse sapere che non sarebbe mai stato utilizzato. L’eventuale perdita durevole di valore andava rilevata mediante apposita svalutazio­ne, a norma del punto 3 dell’articolo 2426 del Codice civile.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’articolo 102, comma 1, del Dpr 917/ 1986 ( Tuir) stabilisce che le quote di ammortamen­to del costo dei beni materiali strumental­i per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Lo stesso articolo 102, al comma 4, prevede che, « in caso di eliminazio­ne di beni non ancora completame­nte ammortizza­ti dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione » . Fatte le debite premesse si ritiene, pertanto, che la minusvalen­za originata dalla dismission­e del bene sia in linea teorica deducibile.

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