Il cespite dismesso senza essere mai stato utilizzato
Una società di capitali ha acquistato un cespite nel 2011, senza mai effettuare alcun ammortamento. Il bene era pronto per l’uso, ma non è mai entrato in funzione e non ha mai prodotto ricavi. Nel 2021, il bene è stato smaltito tramite un operatore specializzato. Lo smaltimento risulta dal formulario di identificazione, ex articolo 193 del Dlgs 152/ 2006.
La minusvalenza, determinata sostanzialmente dal costo di acquisto, è deducibile? Gli ammortamenti andavano comunque imputati a conto economico? Andava effettuata una svalutazione del cespite, anche se f fiscalmente iscalmente indeducibile?
Nel caso prospettato, va distinto il trattamento civilistico, che andava adottato secondo i princìpi contabili nazionali, da quello f fiscale. iscale.
Il principio contabile Oic ( Organismo italiano contabilità) 16, al paragrafo 61, prevede che l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso, mentre il precedente paragrafo 57 stabilisce che l’ammortamento dev'essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Quindi, teoricamente, il cespite doveva essere ammortizzato da quando era pronto per l’uso, ossia - nel caso in questione - dal 2011, ipotizzando che non si potesse sapere che non sarebbe mai stato utilizzato. L’eventuale perdita durevole di valore andava rilevata mediante apposita svalutazione, a norma del punto 3 dell’articolo 2426 del Codice civile.
Dal punto di vista fiscale, invece, l’articolo 102, comma 1, del Dpr 917/ 1986 ( Tuir) stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Lo stesso articolo 102, al comma 4, prevede che, « in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione » . Fatte le debite premesse si ritiene, pertanto, che la minusvalenza originata dalla dismissione del bene sia in linea teorica deducibile.