Gli interessi su conti svizzeri soggetti a imposta preventiva
Per quel che riguarda l'imposta preventiva sugli interessi di un conto deposito svizzero, versata da un contribuente residente in Italia, vorrei sapere se è possibile recuperarla, e con quali modalità.
Va, in premessa, osservato che l'imposta "preventiva", secondo la normativa elvetica, è un prelievo che le banche svizzere sono tenute a eseguire sugli interessi maturati sui conti correnti ( nonché su altri proventi finanziari), salvo poi essere rimborsata ( anche tramite compensazione con il debito erariale dovuto dal contribuente) dall'amministrazione finanziaria federale, a seguito della d ella dimostrazione dell'avvenuta corretta indicazione, in dichiarazione d ichiarazione dei redditi, dei proventi su cui l'imposta stessa è stata prelevata "alla fonte". In caso di assenza di obbligo di dichiarazione in Svizzera, come potrebbe p otrebbe accadere qualora un contribuente fosse domiciliato all'estero in uno Stato con cui vige un trattato contro la doppia imposizione ( per esempio, l'Italia), il contribuente stesso può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva applicata in misura eccedente rispetto al limite convenzionale ( utilizzando il modulo 95), dimostrando di essere fiscalmente domiciliato all'estero e di avervi assoggettato a imposizione il reddito in oggetto.
Al riguardo, si puntualizza che i redditi di capitale sotto forma di interessi vanno assoggettati a tassazione in Italia in misura pari p ari al 26 per cento, per l'importo lordo, se percepiti in assenza di d i intermediario, senza possibilità di scomputo delle imposte estere ( almeno secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanf inanziaria estera), fermo restando il diritto di optare per la tassazione ordinaria, mediante concorso al reddito complessivo, in tal caso scomputando l'imposta versata a titolo definitivo all'estero.
In questi termini, stante la funzione meramente "preventiva" dell'imposta stessa, il contribuente dovrà verificare se sussistono i presupposti per il rimborso in Svizzera, trasmettendo una istanza all'amministrazione finanziaria, e, eventualmente, scomputare dall'imposta italiana ( peraltro solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria) la parte dell'imposta preventiva rimasta effettivamente a suo carico.