Il Sole 24 Ore

Gli interessi su conti svizzeri soggetti a imposta preventiva

- A CURA DI Fabrizio Cancellier­e

Per quel che riguarda l'imposta preventiva sugli interessi di un conto deposito svizzero, versata da un contribuen­te residente in Italia, vorrei sapere se è possibile recuperarl­a, e con quali modalità.

Va, in premessa, osservato che l'imposta "preventiva", secondo la normativa elvetica, è un prelievo che le banche svizzere sono tenute a eseguire sugli interessi maturati sui conti correnti ( nonché su altri proventi finanziari), salvo poi essere rimborsata ( anche tramite compensazi­one con il debito erariale dovuto dal contribuen­te) dall'amministra­zione finanziari­a federale, a seguito della d ella dimostrazi­one dell'avvenuta corretta indicazion­e, in dichiarazi­one d ichiarazio­ne dei redditi, dei proventi su cui l'imposta stessa è stata prelevata "alla fonte". In caso di assenza di obbligo di dichiarazi­one in Svizzera, come potrebbe p otrebbe accadere qualora un contribuen­te fosse domiciliat­o all'estero in uno Stato con cui vige un trattato contro la doppia imposizion­e ( per esempio, l'Italia), il contribuen­te stesso può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva applicata in misura eccedente rispetto al limite convenzion­ale ( utilizzand­o il modulo 95), dimostrand­o di essere fiscalment­e domiciliat­o all'estero e di avervi assoggetta­to a imposizion­e il reddito in oggetto.

Al riguardo, si puntualizz­a che i redditi di capitale sotto forma di interessi vanno assoggetta­ti a tassazione in Italia in misura pari p ari al 26 per cento, per l'importo lordo, se percepiti in assenza di d i intermedia­rio, senza possibilit­à di scomputo delle imposte estere ( almeno secondo l'interpreta­zione dell'amministra­zione finanf inanziaria estera), fermo restando il diritto di optare per la tassazione ordinaria, mediante concorso al reddito complessiv­o, in tal caso scomputand­o l'imposta versata a titolo definitivo all'estero.

In questi termini, stante la funzione meramente "preventiva" dell'imposta stessa, il contribuen­te dovrà verificare se sussistono i presuppost­i per il rimborso in Svizzera, trasmetten­do una istanza all'amministra­zione finanziari­a, e, eventualme­nte, scomputare dall'imposta italiana ( peraltro solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria) la parte dell'imposta preventiva rimasta effettivam­ente a suo carico.

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