Il Sole 24 Ore

Il credito agevolativ­o non può compensars­i con ruoli scaduti

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È possibile usare i crediti superbonus acquistati ( codice tributo 7719) per compensare ruoli scaduti ( F24 con codice Ruol)?

La risposta è negativa in quanto, ad avviso dell’agenzia delle Entrate, i crediti relativi ai bonus edilizi non rientrano fra i crediti di natura erariale. Al riguardo, preliminar­mente, si evidenzia che l’articolo 31 del Dl 78/ 2010, convertito in legge 122/ 2010, sancisce il divieto di utilizzare in compensazi­one crediti relativi alle imposte erariali ( quali per esempio Irpef, Ires, Iva, Irap, addizional­i) quando si è in presenza di debiti sempre di natura erariale superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Ove la compensazi­one venisse comunque eseguita, l'agenzia l ' agenzia delle Entrate comminereb­be una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo, fino all'ammontare dell'importo indebitame­nte compensato. Sempre S e mpre in base al citato articolo 31 del Dl 78/ 2010, sono, invece, esclusi dal divieto di utilizzo in compensazi­one per il pagamento di imposte dovute ( ma non per il pagamento di ruoli erariali scaduti) i contributi e le agevolazio­ni erogati a qualsiasi titolo, sotto forma di credito d'imposta, e - secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 13/ E/ 2011 - anche se tali crediti sono indicati nella sezione “Erario” del modello F24, trattandos­i di crediti cosiddetti agevolativ­i, che non hanno natura erariale, ossia che non derivano da posizioni creditorie effettive a seguito di anticipazi­one di imposte.

In ogni caso, come chiarito dalla stessa Agenzia, da ultimo con le risposte agli interpelli 451/ 2021 e 439/ 2023, tali crediti di natura non erariale non possono essere utilizzati in compensazi­one per p er il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo.

Tutto ciò premesso, si fa rilevare che - con particolar­e riferiment­o ai crediti spettanti per gli interventi di ristruttur­azione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualific­azione energetica, riduzione del rischio sismico, installazi­one di impianti solari fotovoltai­ci e infrastrut­ture per la ricarica di veicoli elettrici - l’agenzia delle Entrate, con provvedime­nto direttoria­le protocollo 283847/ 2020, nel precisare che tali crediti non sono soggetti ai limiti di compensazi­one di cui all’articolo 31, comma 1, del Dl 78/ 2010, in presenza di debiti erariali superiori a 1.500 euro, ha implicitam­ente confermato la natura non erariale dei crediti citati.

In conclusion­e, per essi non è ammessa la procedura di compensazi­one per il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo prevista dal Dm Economia e finanze 10 febbraio 2011 mediante il modello F24 Accise, e utilizzand­o il codice Ruol.

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