Il credito agevolativo non può compensarsi con ruoli scaduti
È possibile usare i crediti superbonus acquistati ( codice tributo 7719) per compensare ruoli scaduti ( F24 con codice Ruol)?
La risposta è negativa in quanto, ad avviso dell’agenzia delle Entrate, i crediti relativi ai bonus edilizi non rientrano fra i crediti di natura erariale. Al riguardo, preliminarmente, si evidenzia che l’articolo 31 del Dl 78/ 2010, convertito in legge 122/ 2010, sancisce il divieto di utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte erariali ( quali per esempio Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali) quando si è in presenza di debiti sempre di natura erariale superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Ove la compensazione venisse comunque eseguita, l'agenzia l ' agenzia delle Entrate comminerebbe una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo, fino all'ammontare dell'importo indebitamente compensato. Sempre S e mpre in base al citato articolo 31 del Dl 78/ 2010, sono, invece, esclusi dal divieto di utilizzo in compensazione per il pagamento di imposte dovute ( ma non per il pagamento di ruoli erariali scaduti) i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo, sotto forma di credito d'imposta, e - secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 13/ E/ 2011 - anche se tali crediti sono indicati nella sezione “Erario” del modello F24, trattandosi di crediti cosiddetti agevolativi, che non hanno natura erariale, ossia che non derivano da posizioni creditorie effettive a seguito di anticipazione di imposte.
In ogni caso, come chiarito dalla stessa Agenzia, da ultimo con le risposte agli interpelli 451/ 2021 e 439/ 2023, tali crediti di natura non erariale non possono essere utilizzati in compensazione per p er il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo.
Tutto ciò premesso, si fa rilevare che - con particolare riferimento ai crediti spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - l’agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale protocollo 283847/ 2020, nel precisare che tali crediti non sono soggetti ai limiti di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del Dl 78/ 2010, in presenza di debiti erariali superiori a 1.500 euro, ha implicitamente confermato la natura non erariale dei crediti citati.
In conclusione, per essi non è ammessa la procedura di compensazione per il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo prevista dal Dm Economia e finanze 10 febbraio 2011 mediante il modello F24 Accise, e utilizzando il codice Ruol.