Occupazione suolo pubblico: i canoni sono sempre esenti
Nell'ambito N ell'ambito dei lavori di ristrutturazione di un condominio, la ditta appaltatrice ha pagato il Comune di competenza per i diritti comunali di occupazione del suolo pubblico, utilizzando il bollettino inviato dal Comune stesso e intestato all'appaltatore, perché, in quel momento, il condominio era ancora privo di codice fiscale e non poteva iniziare i lavori.
In sede di riparto delle spese, il commercialista ha assoggettato a Iva, insieme con l'anticipo ( pro quota), anche i diritti comunali per l'occupazione del suolo pubblico.
È corretto l'assoggettamento a Iva dei diritti comunali anticipati per conto del condominio, in assenza di specifico bollettino intestato allo stesso?
La risposta è negativa.
Non N on configurandosi l’esercizio di un’attività commerciale da parte degli enti locali, a norma dell’articolo 4 del Dpr 633/ 1972, il canone di occupazione di suolo pubblico - analogo al canone unico per l’occupazione del suolo pubblico ( articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020) - non va assoggettato a Iva ( risoluzione 25/ E/ 2003), e ciò vale anche quando tale canone venga pagato, per incarico del condominio temporaneamente sprovvisto di codice fiscale, f iscale, direttamente dall’impresa appaltatrice che sostiene le spese in nome e per conto del committente ( si tratta di un mandato senza rappresentanza fra committente e appaltatore; si veda ancora la risoluzione 25/ E/ 2003).
Pertanto, nel caso prospettato, il riaddebito di tali costi al committente, non rientrando fra i corrispettivi contrattuali, doveva d oveva avvenire senza Iva, proprio come importi anticipati dall'impresa d all'impresa in nome e per conto del committente ( articolo 15 del Dpr 633/ 1972).