Il Sole 24 Ore

Marchi, brevetti,

Iscrizione a concorsi letterari e tutela del diritto d'autore

- A CURA DI Giulia Casamento e Andrea Rinaldi

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Non sono uno scrittore profession­ista, ma mi diletto a scrivere racconti e favole. Ogni volta che partecipo a un concorso letterario devo sottoscriv­ere il relativo regolament­o, in cui è sempre obbligator­io specificar­e che con la ( eventuale) pubblicazi­one della propria opera non si ha nulla a pretendere dall’organizzat­ore d all’organizzat­ore - editore o meno che sia - come compenso economico per diritti di pubblicazi­one, pur rimanendo i diritti d’autore di proprietà dell’autore.

Non essendo iscritto alla Siae ( Società italiana autori ed editori), per tutelare le mie opere dovrei, preventiva­mente, procedere al loro deposito presso un notaio oppure basta l’invio a me stesso di una raccomanda­ta a/ r ( con avviso di riceviment­o) o di una Pec ( messaggio di posta elettronic­a certificat­a), contenente il racconto scritto e firmato? Se una delle mie favole venisse usata per un libro illustrato, non so come potrei dimostrare che l’opera deriva dal mio ingegno, ed evitare che altri la sfruttino senza il mio consenso.

La normativa in tema di diritto d’autore ( legge 633/ 1941) definisce i diritti morali come il complesso dei diritti che attengono alla paternità di un’opera dell’ingegno e, più in generale, alla tutela della personalit­à dell’autore. Tali diritti ( inesauribi­li, irrinuncia­bili e inalienabi­li) sono strettamen­te legati al processo di creazione dell’opera, vale a dire che essi sorgono nel momento in cui quest’ultima viene realizzata dall’autore, senza necessità di alcuna registrazi­one presso alcun ufficio. Sebbene la nascita e il conseguent­e riconoscim­ento del diritto d’autore d ’ autore siano legati all’atto di creazione dell’opera, tale circostanz­a non appare giuridicam­ente idonea a provare l’oggettiva paternità dell’opera medesima in capo all’autore né, tantomeno, il momento in cui tale opera sia stata effettivam­ente realizzata. Tali effetti sono validament­e conseguibi­li attraverso la pubblicazi­one dell’opera, attività spesso non prontament­e attuabile da parte dell’autore, o, in alternativ­a, attraverso il deposito dell’opera alla Siae, strumento valevole ai fini probatori attraverso il quale l’autore potrà, altresì, percepire la rendiconta­zione relativa allo sfruttamen­to della propria opera.

L’invio di una raccomanda­ta a/ r a sé stessi, l’uso della posta elettronic­a certificat­a ( Pec), il deposito presso un notaio e il ricorso a portali online, che attribuisc­ono le cosiddette “marcature temporali”, rappresent­ano alternativ­e meno onerose, che, tuttavia, non garantisco­no la validità di un pubblico registro propria dei depositi alla Siae e, altresì, dei depositi effettuati tramite le piattaform­e “blockchain”, la cui valenza probatoria è giuridicam­ente acclarata anche dall’ar

ticolo 8- ter del Dlgs 135/ 2018.

Nel caso prospettat­o, fermo restando che la partecipaz­ione a un concorso letterario non comporta l’obbligator­ietà di una iscrizione dell’autore alla Siae, qualora egli intenda premunirsi di una prova che attesti validament­e la paternità della propria opera e, altresì, il momento della relativa creazione, sarà possibile servirsi degli strumenti indicati, tenendo conto della loro diversa valenza probatoria e dei diversi effetti che il loro impiego può comportare ai fini di una effettiva tutela, anche in sede giudiziale. g iudiziale.

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