Marchi, brevetti,
Iscrizione a concorsi letterari e tutela del diritto d'autore
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Non sono uno scrittore professionista, ma mi diletto a scrivere racconti e favole. Ogni volta che partecipo a un concorso letterario devo sottoscrivere il relativo regolamento, in cui è sempre obbligatorio specificare che con la ( eventuale) pubblicazione della propria opera non si ha nulla a pretendere dall’organizzatore d all’organizzatore - editore o meno che sia - come compenso economico per diritti di pubblicazione, pur rimanendo i diritti d’autore di proprietà dell’autore.
Non essendo iscritto alla Siae ( Società italiana autori ed editori), per tutelare le mie opere dovrei, preventivamente, procedere al loro deposito presso un notaio oppure basta l’invio a me stesso di una raccomandata a/ r ( con avviso di ricevimento) o di una Pec ( messaggio di posta elettronica certificata), contenente il racconto scritto e firmato? Se una delle mie favole venisse usata per un libro illustrato, non so come potrei dimostrare che l’opera deriva dal mio ingegno, ed evitare che altri la sfruttino senza il mio consenso.
La normativa in tema di diritto d’autore ( legge 633/ 1941) definisce i diritti morali come il complesso dei diritti che attengono alla paternità di un’opera dell’ingegno e, più in generale, alla tutela della personalità dell’autore. Tali diritti ( inesauribili, irrinunciabili e inalienabili) sono strettamente legati al processo di creazione dell’opera, vale a dire che essi sorgono nel momento in cui quest’ultima viene realizzata dall’autore, senza necessità di alcuna registrazione presso alcun ufficio. Sebbene la nascita e il conseguente riconoscimento del diritto d’autore d ’ autore siano legati all’atto di creazione dell’opera, tale circostanza non appare giuridicamente idonea a provare l’oggettiva paternità dell’opera medesima in capo all’autore né, tantomeno, il momento in cui tale opera sia stata effettivamente realizzata. Tali effetti sono validamente conseguibili attraverso la pubblicazione dell’opera, attività spesso non prontamente attuabile da parte dell’autore, o, in alternativa, attraverso il deposito dell’opera alla Siae, strumento valevole ai fini probatori attraverso il quale l’autore potrà, altresì, percepire la rendicontazione relativa allo sfruttamento della propria opera.
L’invio di una raccomandata a/ r a sé stessi, l’uso della posta elettronica certificata ( Pec), il deposito presso un notaio e il ricorso a portali online, che attribuiscono le cosiddette “marcature temporali”, rappresentano alternative meno onerose, che, tuttavia, non garantiscono la validità di un pubblico registro propria dei depositi alla Siae e, altresì, dei depositi effettuati tramite le piattaforme “blockchain”, la cui valenza probatoria è giuridicamente acclarata anche dall’ar
ticolo 8- ter del Dlgs 135/ 2018.
Nel caso prospettato, fermo restando che la partecipazione a un concorso letterario non comporta l’obbligatorietà di una iscrizione dell’autore alla Siae, qualora egli intenda premunirsi di una prova che attesti validamente la paternità della propria opera e, altresì, il momento della relativa creazione, sarà possibile servirsi degli strumenti indicati, tenendo conto della loro diversa valenza probatoria e dei diversi effetti che il loro impiego può comportare ai fini di una effettiva tutela, anche in sede giudiziale. g iudiziale.