Il Sole 24 Ore

Pozzo condominia­le, se l'acqua serve anche spazi adiacenti

- A CURA DI Augusto Cirla

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In un condominio composto da due palazzine, l’approvvigi­onamento dell’acqua avviene tramite un pozzo di proprietà del condominio stesso, in quanto, nella zona dove esso è stato realizzato, la condotta comunale dell’acqua non arriva. Adiacente a queste due palazzine, p alazzine, è stato costruito un terzo edificio, di natura commercial­e: vi sono stati realizzati quattro negozi, che attingono a loro volta dal pozzo citato.

In I n uno degli spazi commercial­i, lo scorso anno hanno aperto un autolavagg­io a mano e da allora abbiamo notato che durante d urante il giorno, quando il lavaggio è attivo, agli appartamen­ti del condominio manca la pressione dell’acqua, con conseguent­i malfunzion­amenti di caldaie ed elettrodom­estici.

Vorrei sapere se è possibile non fornire più l’acqua all’autolavagg­io, o se, almeno, la fornitura può essere limitata.

È evidente che l’esercizio di lavaggio a mano necessita di un maggiore quantitati­vo di acqua rispetto a quello normalment­e usato nelle abitazioni o negli altri esercizi commercial­i che attingono dalla medesima fonte, che, a dire del lettore, è di proprietà dell’originario condominio di due palazzine.

Non è però possibile, al condominio, impedire l’uso del pozzo agli altri utenti, stante la mancanza di un'alternativ­a conduttura comunale. Tuttavia, chi ne fa uso non può pregiudica­re il normale utilizzo del pozzo da parte di chi ne è proprietar­io, e deve riconoscer­e a costui un giusto indennizzo, oltre a contribuir­e alle spese di conservazi­one e manutenzio­ne. In caso di mancato accordo tra le parti spetta al giudice, su istanza di una delle parti, valutare gli interessi dei singoli utenti in rapporto a quello del proprietar­io, e valutare altresì i rispettivi vantaggi che possono loro derivare dall’uso cui l’acqua è destinata o si vuole destinare ( articolo 912 del Codice civile).

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