Pozzo condominiale, se l'acqua serve anche spazi adiacenti
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In un condominio composto da due palazzine, l’approvvigionamento dell’acqua avviene tramite un pozzo di proprietà del condominio stesso, in quanto, nella zona dove esso è stato realizzato, la condotta comunale dell’acqua non arriva. Adiacente a queste due palazzine, p alazzine, è stato costruito un terzo edificio, di natura commerciale: vi sono stati realizzati quattro negozi, che attingono a loro volta dal pozzo citato.
In I n uno degli spazi commerciali, lo scorso anno hanno aperto un autolavaggio a mano e da allora abbiamo notato che durante d urante il giorno, quando il lavaggio è attivo, agli appartamenti del condominio manca la pressione dell’acqua, con conseguenti malfunzionamenti di caldaie ed elettrodomestici.
Vorrei sapere se è possibile non fornire più l’acqua all’autolavaggio, o se, almeno, la fornitura può essere limitata.
È evidente che l’esercizio di lavaggio a mano necessita di un maggiore quantitativo di acqua rispetto a quello normalmente usato nelle abitazioni o negli altri esercizi commerciali che attingono dalla medesima fonte, che, a dire del lettore, è di proprietà dell’originario condominio di due palazzine.
Non è però possibile, al condominio, impedire l’uso del pozzo agli altri utenti, stante la mancanza di un'alternativa conduttura comunale. Tuttavia, chi ne fa uso non può pregiudicare il normale utilizzo del pozzo da parte di chi ne è proprietario, e deve riconoscere a costui un giusto indennizzo, oltre a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione. In caso di mancato accordo tra le parti spetta al giudice, su istanza di una delle parti, valutare gli interessi dei singoli utenti in rapporto a quello del proprietario, e valutare altresì i rispettivi vantaggi che possono loro derivare dall’uso cui l’acqua è destinata o si vuole destinare ( articolo 912 del Codice civile).