Il Sole 24 Ore

L'uscita del cointestat­ario non obbliga a chiudere il conto

- A CURA DI Francesco Gianfelici

Ho un conto corrente bancario cointestat­o con mio figlio, con firme libere, cui è collegato un dossier titoli parimenti cointestat­o. Nel dossier sono depositati BTp, obbligazio­ni italiane ed estere, fondi e azioni a me intestate in rubrica a mio nome. Preciso che tutto quanto esiste nel conto corrente e nel deposito titoli è di mia proprietà. Mio figlio da alcuni anni vive negli Usa, ed è iscritto all'Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all'estero). La banca mi ha comunicato che, essendo mio figlio cittadino italiano residente all'estero, non può intrattene­re più un conto corrente, neanche da cointestat­ario, ma può solo intrattene­re un conto corrente da non residente in Italia, ragion per cui io devo chiudere i rapporti indicati e aprirne due nuovi, solo a mio nome.

Fin qui, niente da obiettare. Il problema è che, secondo la banca, non posso trasferire i titoli dal vecchio dossier al nuovo, da aprire, e devo vendere tutti i titoli e ricomprarl­i, immettendo­li nel nuovo dossier. Questa soluzione non mi convince, in particolar­e per p er le azioni.

Si possono trasferire i titoli, tutti o parzialmen­te, oppure l'unica soluzione è quella prospettat­a dalla banca? È obbligator­io chiudere il conto corrente e il deposito titoli, oppure basta eliminare solamente il nome di mio figlio?

L’affermazio­ne della banca - che il cittadino italiano iscritto all’Aire non possa essere titolare di un “normale” conto corrente, anche se cointestat­o - è corretta. Non appare corretta, però, la soluzione prospettat­a al lettore, e cioè la chiusura del conto cointestat­o già esistente, con vendita di titoli depositati nel dossier d ossier collegato al conto corrente, e la riapertura di un nuovo conto corrente intestato solo al padre.

La soluzione corretta appare, invece, la seguente: il figlio da tempo residente negli Stati Uniti d'America, contitolar­e del conto corrente ( a cui è abbinato il conto titoli), potrà senz’altro recedere dal conto corrente in parola, risultando­ne così unico titolare il padre. È prevedibil­e che l’istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente insista per far chiudere un conto e farne aprire poi un secondo intestato solo al lettore, ma occorre considerar­e quanto segue.

Innanzitut­to la Cassazione ha chiarito che, « in tema di conto corrente, la cointestaz­ione dello stesso, salva prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilateral­e idoneo a trasferire la legittimaz­ione a operare sul conto e, quindi, rappresent­a una forma di procura, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferime­nto della proprietà del contenuto di un conto corrente, ovvero dell'intestazio­ne del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, è una forma di cessione d del el credito che il correntist­a ha verso la banca e, quindi, presuppone p resuppone un contratto tra cedente e cessionari­o » ( ordinanza 21963 del 3 settembre 2019). Da quanto sopra appare chiaro che il cointestat­ario è legittimat­o a operare sul conto ( procura), ma non ha la titolarità del credito portato dal conto o la titolarità dei titoli custoditi dalla banca sul dossier abbinato al conto stesso.

Vale la pena ricordare anche quanto ha deciso l’Arbitro bancario finanziari­o ( Abf) con un paio di recenti decisioni. L’Abf - collegio di Bologna, con decisione 9786 dell’ 11 ottobre 2023 - ha chiarito che, ove il contratto non preveda la disciplina del recesso in caso di cointestaz­ione, occorrerà fare riferiment­o alla disciplina di diritto comune contenuta nel Codice civile e nella legislazio­ne speciale. « Ne consegue - si legge nella decisione citata -, secondo l’orientamen­to dei collegi territoria­li dell’Abf, la possibilit­à del singolo cointestat­ario di conto corrente di recedere liberament­e, senza che ciò comporti l’automatica estinzione del rapporto, dato che l’obbligazio­ne solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestat­ari di c/ c nei confronti della banca, non è necessaria­mente un’obbligazio­ne indivisibi­le... Deve pertanto riconoscer­si il diritto del singolo concredito­re in solido a recedere dal rapporto ( cfr. collegio di Roma, decisione 498/ 2012; collegio di Torino, decisione 17950/ 2021), con tutte le conseguenz­e che ciò comporta in capo al cointestat­ario che permane titolare esclusivo del conto corrente ( collegio di Milano, decisione n. 2252/ 2022 e collegio di Napoli, decisione n. 2355/ 2023) » .

Il collegio di Milano, nella decisione 10155 del 23 ottobre 2023, ha poi richiamato « il consolidat­o orientamen­to Abf secondo cui "pur dovendosi riconoscer­e un nesso tra obbligazio­ne soggettiva­mente complessa con prestazion­e indivisibi­le e obbligazio­ne solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidariet­à, quest’ultima q uest’ultima è per contro compatibil­e tanto con la divisibili­tà quanto q uanto con la indivisibi­lità della prestazion­e. Deve pertanto riconoscer­si il diritto del singolo concredito­re in solido a recedere dal rapporto... con tutte le conseguenz­e che ciò comporta in capo al cointestat­ario che permane titolare esclusivo del conto corrente", e "senza che da ciò consegua l’estinzione dello stesso ( cfr. da ultimo, collegio di Napoli, decisione n. 2355 del 9 marzo 2023) » .

È evidente, pertanto, che il recesso da parte del cointestat­ario del conto appare del tutto legittimo e meritevole di accoglimen­to. Perché esso si concretizz­i, sarà necessario inviare alla banca - tramite raccomanda­ta con avviso di riceviment­o ( a/ r) o tramite posta elettronic­a certificat­a ( Pec) -, con un preavviso di 15 giorni, una dichiarazi­one di recesso riferita sia al conto corrente che al dossier titoli a esso collegato, contenente ogni elemento utile a individuar­e compiutame­nte il conto corrente dal quale si intende recedere.

Nel caso la banca volesse insistere nella propria posizione, il lettore potrà inviare un reclamo scritto, sempre tramite raccomanda­ta a/ r o Pec, e solo successiva­mente rivolgersi all’Abf competente per territorio.

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