L'uscita del cointestatario non obbliga a chiudere il conto
Ho un conto corrente bancario cointestato con mio figlio, con firme libere, cui è collegato un dossier titoli parimenti cointestato. Nel dossier sono depositati BTp, obbligazioni italiane ed estere, fondi e azioni a me intestate in rubrica a mio nome. Preciso che tutto quanto esiste nel conto corrente e nel deposito titoli è di mia proprietà. Mio figlio da alcuni anni vive negli Usa, ed è iscritto all'Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all'estero). La banca mi ha comunicato che, essendo mio figlio cittadino italiano residente all'estero, non può intrattenere più un conto corrente, neanche da cointestatario, ma può solo intrattenere un conto corrente da non residente in Italia, ragion per cui io devo chiudere i rapporti indicati e aprirne due nuovi, solo a mio nome.
Fin qui, niente da obiettare. Il problema è che, secondo la banca, non posso trasferire i titoli dal vecchio dossier al nuovo, da aprire, e devo vendere tutti i titoli e ricomprarli, immettendoli nel nuovo dossier. Questa soluzione non mi convince, in particolare per p er le azioni.
Si possono trasferire i titoli, tutti o parzialmente, oppure l'unica soluzione è quella prospettata dalla banca? È obbligatorio chiudere il conto corrente e il deposito titoli, oppure basta eliminare solamente il nome di mio figlio?
L’affermazione della banca - che il cittadino italiano iscritto all’Aire non possa essere titolare di un “normale” conto corrente, anche se cointestato - è corretta. Non appare corretta, però, la soluzione prospettata al lettore, e cioè la chiusura del conto cointestato già esistente, con vendita di titoli depositati nel dossier d ossier collegato al conto corrente, e la riapertura di un nuovo conto corrente intestato solo al padre.
La soluzione corretta appare, invece, la seguente: il figlio da tempo residente negli Stati Uniti d'America, contitolare del conto corrente ( a cui è abbinato il conto titoli), potrà senz’altro recedere dal conto corrente in parola, risultandone così unico titolare il padre. È prevedibile che l’istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente insista per far chiudere un conto e farne aprire poi un secondo intestato solo al lettore, ma occorre considerare quanto segue.
Innanzitutto la Cassazione ha chiarito che, « in tema di conto corrente, la cointestazione dello stesso, salva prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione a operare sul conto e, quindi, rappresenta una forma di procura, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente, ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, è una forma di cessione d del el credito che il correntista ha verso la banca e, quindi, presuppone p resuppone un contratto tra cedente e cessionario » ( ordinanza 21963 del 3 settembre 2019). Da quanto sopra appare chiaro che il cointestatario è legittimato a operare sul conto ( procura), ma non ha la titolarità del credito portato dal conto o la titolarità dei titoli custoditi dalla banca sul dossier abbinato al conto stesso.
Vale la pena ricordare anche quanto ha deciso l’Arbitro bancario finanziario ( Abf) con un paio di recenti decisioni. L’Abf - collegio di Bologna, con decisione 9786 dell’ 11 ottobre 2023 - ha chiarito che, ove il contratto non preveda la disciplina del recesso in caso di cointestazione, occorrerà fare riferimento alla disciplina di diritto comune contenuta nel Codice civile e nella legislazione speciale. « Ne consegue - si legge nella decisione citata -, secondo l’orientamento dei collegi territoriali dell’Abf, la possibilità del singolo cointestatario di conto corrente di recedere liberamente, senza che ciò comporti l’automatica estinzione del rapporto, dato che l’obbligazione solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestatari di c/ c nei confronti della banca, non è necessariamente un’obbligazione indivisibile... Deve pertanto riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto ( cfr. collegio di Roma, decisione 498/ 2012; collegio di Torino, decisione 17950/ 2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente ( collegio di Milano, decisione n. 2252/ 2022 e collegio di Napoli, decisione n. 2355/ 2023) » .
Il collegio di Milano, nella decisione 10155 del 23 ottobre 2023, ha poi richiamato « il consolidato orientamento Abf secondo cui "pur dovendosi riconoscere un nesso tra obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest’ultima q uest’ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto q uanto con la indivisibilità della prestazione. Deve pertanto riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto... con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente", e "senza che da ciò consegua l’estinzione dello stesso ( cfr. da ultimo, collegio di Napoli, decisione n. 2355 del 9 marzo 2023) » .
È evidente, pertanto, che il recesso da parte del cointestatario del conto appare del tutto legittimo e meritevole di accoglimento. Perché esso si concretizzi, sarà necessario inviare alla banca - tramite raccomandata con avviso di ricevimento ( a/ r) o tramite posta elettronica certificata ( Pec) -, con un preavviso di 15 giorni, una dichiarazione di recesso riferita sia al conto corrente che al dossier titoli a esso collegato, contenente ogni elemento utile a individuare compiutamente il conto corrente dal quale si intende recedere.
Nel caso la banca volesse insistere nella propria posizione, il lettore potrà inviare un reclamo scritto, sempre tramite raccomandata a/ r o Pec, e solo successivamente rivolgersi all’Abf competente per territorio.