Il Sole 24 Ore

Insanabile il capannone troppo vicino a un fiume

- A CURA DI Luca Stendardi

Un'azienda ha sottoscrit­to, nel maggio 2023, un contratto di "rent to buy" ( affitto con riscatto) per l'acquisto di un capannone industrial­e, con termine di riscatto a marzo 2025. Nel corso della locazione l'azienda ha avviato consistent­i interventi edilizi di efficienta­mento e consolidam­ento sul fabbricato ( autorizzat­i dal contratto di rent to buy), durante i quali un tecnico ha rilevato una importante irregolari­tà sull'intero lato del fabbricato, consistent­e nel mancato rispetto delle distanze dal fiume demaniale ( inferiore a 10 metri) che scorre in parallelo. Si tratta di un abuso sanabile? In caso di risposta affermativ­a, a chi spetta l'onere di sanare l'irregolari­tà? In caso di risposta negativa, invece, il contratto di rent to buy - nel quale si dichiara la regolarità urbanistic­a del capannone - è valido? È possibile acquistare l'immobile in questo stato? Sulla base dei dati forniti dal quesito, si evidenzia l’insanabili­tà dell’abuso costituito dalla costruzion­e di un manufatto senza rispetto delle distanze dal corso d’acqua confinante.

La giurisprud­enza - sia civile sia amministra­tiva - si attesta sul principio per il quale, in linea generale, il divieto di costruzion­e di opere a una distanza insufficie­nte dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’articolo 96, lettera f, del Rd 523/ 1904 ( Testo unico sulle opere idrauliche), ha carattere legale, assoluto e inderogabi­le, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilit­à di sfruttamen­to delle acque demaniali, ma anche - e soprattutt­o - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici ( Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31022, e sentenza 30 luglio 2009, n. 17784). La ratio della norma risponde sia alla finalità di scongiurar­e l’occupazion­e edificator­ia degli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorriment­o delle acque, sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da esondazion­i.

La L a natura degli interessi pubblici tutelati comporta che il vincolo operi con un effetto conformati­vo particolar­mente ampio, determinan­do l'inedificab­ilità assoluta della fascia di rispetto ( Tar Toscana, sezione III, sentenza 439/ 2012), conseguent­emente dimostrand­osi legittimo « il diniego di rilascio di concession­e edilizia in sanatoria relativame­nte ad un fabbricato realizzato all'interno della c. d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzion­e abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazio­ne l'articolo 33 della legge 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificab­ilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinat­e aree » ( Tar Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza 1141/ 2018). In caso di abusi differenti, invece, la ricerca di una ipotetica sanatoria ( che nel caso prospettat­o, si sottolinea, non appare allo stato possibile) è onere dell'attuale proprietar­io dell'immobile.

Stante l’insanabili­tà assoluta del vizio, nel caso descritto dal quesito, il compratore:

- potrà p otrà decidere di non esercitare il riscatto per fatto imputabile al venditore, valutando le opportune azioni l legali; egali;

- nell’esercitare il riscatto, sarà assoggetta­to alla possibile azione demolitori­a da parte della pubblica amministra­zione.

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy