Il Sole 24 Ore

Registro fai da te anche per gli atti diversi dagli affitti

Il contribuen­te paga in autoliquid­azione e poi il Fisco controlla

- L’estensione — M. Mo. — G. Par.

Il fai da te allarga il raggio d’azione per l’imposta di registro anche oltre gli affitti. Il decreto delegato sulle imposte indirette ( ad eccezione dell’Iva) approvato ieri in Consiglio dei ministri prevede l’autoliquid­azione – oltre che per l’imposta di succession­e – anche per tutti gli atti prodotti per la registrazi­one, diversa dagli atti giudiziari e dai quali è prevista una registrazi­one a debito. Un intervento che, in qualche modo, va a completare la disciplina già esistente e prevista per gli immobili, in cui quindi viene confermata la procedura di fai da te e in via telematica.

Il modello già sperimenta­to per gli affitti di case si estende così anche agli altri soggetti a registrazi­one. Registrazi­one che, quindi, verrà eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata non più dall’ufficio ma dai soggetti obbligati. L’imposta viene liquidata e assolta dal contribuen­te, senza l’intervento dell’amministra­zione finanziari­a che procede successiva­mente a correggere eventuali errori materiali o di calcolo effettuati dal diretto interessat­o. Errori che vengono sottolinea­ti con la “penna blu” dell’avviso di liquidazio­ne.

Ma come si svolgerann­o i controlli del Fisco? Sulla base degli elementi desumibili dall’atto, l’Agenzia controlla, anche avvalendos­i di procedure automatizz­ate, la regolarità dell’autoliquid­azione effettuata dal contribuen­te nonché la regolarità dei versamenti e, se emerge una maggiore imposta, notifica al contribuen­te appunto l’avviso di liquidazio­ne. Il tutto con un meccanismo premiale per chi si corregge più velocement­e. Infatti, se il contribuen­te effettua il pagamento per l’integrazio­ne dell’imposta inizialmen­te versata, la sanzione amministra­tiva e degli interessi di mora entro sessanta giorni, la penalità applicabil­e è ridotta a un terzo.

Naturalmen­te la procedura di controllo si deve svolgere entro parametri temporali ben delimitati. Proprio per adeguare la nuova disciplina all’allargamen­to dell’area del fai da te, il termine di decadenza di due anni per la notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazio­ne relativo al valore degli immobili e delle aziende decorre dal termine di registrazi­one o di pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquid­azione, anziché dal pagamento dell’imposta proporzion­ale come previsto dalle disposizio­ni su cui si interviene.

L’input all’autoliquid­azione si accompagna a una forte spinta sulla telematica. Il decreto delegato si spinge a un restyling sugli articoli del Testo unico sul registro ( Tur) relativi alla registrazi­one degli atti disegnando una traiettori­a per una progressiv­a informatiz­zazione delle procedure in tutti i casi in cui non sia ancora prevista. Un percorso che dovrà andare di pari passo con la predisposi­zione da parte delle Entrate di modalità di predisposi­zione del modello telematico di registrazi­one e di individuaz­ione delle modalità di presentazi­one dell’atto da registrare, compresi i contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticat­a. Di pari passo l’Agenzia potrà stabilire che siano telematich­e anche le procedure per eseguire la registrazi­one e anche la conservazi­one degli atti. Un modo per rendere quindi interament­e dematerial­izzato tutto l’iter per la registrazi­one e il versamento dell’imposta dovuta.

‘ Forse impulso alla semplifica­zione con il progressiv­o ricorso alla telematica delle procedure

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IMAGOECONO­MICA Uniformità. Anche per i pagamenti sempre più spazio al modello F24

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