Registro fai da te anche per gli atti diversi dagli affitti
Il contribuente paga in autoliquidazione e poi il Fisco controlla
Il fai da te allarga il raggio d’azione per l’imposta di registro anche oltre gli affitti. Il decreto delegato sulle imposte indirette ( ad eccezione dell’Iva) approvato ieri in Consiglio dei ministri prevede l’autoliquidazione – oltre che per l’imposta di successione – anche per tutti gli atti prodotti per la registrazione, diversa dagli atti giudiziari e dai quali è prevista una registrazione a debito. Un intervento che, in qualche modo, va a completare la disciplina già esistente e prevista per gli immobili, in cui quindi viene confermata la procedura di fai da te e in via telematica.
Il modello già sperimentato per gli affitti di case si estende così anche agli altri soggetti a registrazione. Registrazione che, quindi, verrà eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata non più dall’ufficio ma dai soggetti obbligati. L’imposta viene liquidata e assolta dal contribuente, senza l’intervento dell’amministrazione finanziaria che procede successivamente a correggere eventuali errori materiali o di calcolo effettuati dal diretto interessato. Errori che vengono sottolineati con la “penna blu” dell’avviso di liquidazione.
Ma come si svolgeranno i controlli del Fisco? Sulla base degli elementi desumibili dall’atto, l’Agenzia controlla, anche avvalendosi di procedure automatizzate, la regolarità dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti e, se emerge una maggiore imposta, notifica al contribuente appunto l’avviso di liquidazione. Il tutto con un meccanismo premiale per chi si corregge più velocemente. Infatti, se il contribuente effettua il pagamento per l’integrazione dell’imposta inizialmente versata, la sanzione amministrativa e degli interessi di mora entro sessanta giorni, la penalità applicabile è ridotta a un terzo.
Naturalmente la procedura di controllo si deve svolgere entro parametri temporali ben delimitati. Proprio per adeguare la nuova disciplina all’allargamento dell’area del fai da te, il termine di decadenza di due anni per la notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione relativo al valore degli immobili e delle aziende decorre dal termine di registrazione o di pagamento dell’imposta principale richiesta dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione, anziché dal pagamento dell’imposta proporzionale come previsto dalle disposizioni su cui si interviene.
L’input all’autoliquidazione si accompagna a una forte spinta sulla telematica. Il decreto delegato si spinge a un restyling sugli articoli del Testo unico sul registro ( Tur) relativi alla registrazione degli atti disegnando una traiettoria per una progressiva informatizzazione delle procedure in tutti i casi in cui non sia ancora prevista. Un percorso che dovrà andare di pari passo con la predisposizione da parte delle Entrate di modalità di predisposizione del modello telematico di registrazione e di individuazione delle modalità di presentazione dell’atto da registrare, compresi i contratti di affitto dei fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di pari passo l’Agenzia potrà stabilire che siano telematiche anche le procedure per eseguire la registrazione e anche la conservazione degli atti. Un modo per rendere quindi interamente dematerializzato tutto l’iter per la registrazione e il versamento dell’imposta dovuta.
‘ Forse impulso alla semplificazione con il progressivo ricorso alla telematica delle procedure