Il Sole 24 Ore

Due anni per la verifica sull’autoliquid­azione

Il nuovo obbligo entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one

- L’autoliquid­azione dell’imposta è senz’altro il punto più rilevante del — A. Bu.

progetto di riforma dell’imposta di succession­e che è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 9 aprile. Per il resto, disposizio­ni sul trust a parte ( si veda l’articolo in alto) non vi sono cambiament­i rilevanti, tranne quello inerente alla base imponibile delle rendite vitalizie – caso peraltro abbastanza raro nella prassi profession­ale – al fine di sterilizza­re il rischio che l’eccessivo abbassamen­to del tasso di interesse provochi, a causa del calcolo matematico attualment­e imposto dalla legge, un risultato disastroso ( come venne dimostrato sul Sole 24 Ore il 4 gennaio 2020). Quindi, in particolar­e, non cambiano le aliquote e non cambiano le franchigie.

L’autoliquid­azione

Circa il pagamento delle imposte dovute in seguito a una succession­e ereditaria, oggi il contribuen­te autoliquid­a le sole imposte ipotecaria e catastale ( qualora la succession­e comprenda beni immobili) e questa autoliquid­azione è il presuppost­o per poter registrare la dichiarazi­one di succession­e, in quanto nella relativa trasmissio­ne telematica occorre dimostrare detto pagamento. L’imposta di succession­e invece si deve pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazio­ne, che il fisco deve inviare entro tre anni dalla registrazi­one della dichiarazi­one di succession­e.

Una volta che la riforma sarà vigente e con effetto per i decessi che interverra­nno dalla sua data di entrata in vigore avanti, i soggetti obbligati al pagamento invece dovranno:

● effettuare l’autoliquid­azione delle imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e ( sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accade attualment­e);

● autoliquid­are l’imposta di succession­e in base alla dichiarazi­one della succession­e entro 90 giorni dal termine di presentazi­one della dichiarazi­one ( che rimane fissato in un anno dal giorno del decesso).

In alternativ­a, il contribuen­te potrà eseguire il pagamento dell’imposta sulle succession­i autoliquid­ata nella misura non inferiore al venti per cento entro il termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in otto rate trimestral­i oppure, se si tratta di importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestral­i ( non essendo però ammissibil­e dilazionar­e importi inferiori a mille euro).

I rilievi del Fisco

Qualora poi rilevi un difetto di autoliquid­azione, l’Agenzia effettuerà ( entro due anni dal giorno di registrazi­one della dichiarazi­one di succession­e) la notifica di un avviso di liquidazio­ne cui dovrà conseguire, entro sessanta giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall’ufficio unitamente a una sanzione amministra­tiva ( attualment­e pari al 30 per cento dell’imposta non versata), ridotta a un terzo se sia pagata entro il predetto termine di 60 giorni.

Sotto questo aspetto, dunque, la scelta compiuta dal redattore della bozza di riforma dell’imposta di succession­e non appare essere nel segno della semplifica­zione: l’autoliquid­azione non è nuova al sistema dell’imposta di succession­e in quanto, una modalità identica fu introdotta ( in parallelo con l’autoliquid­azione dell’imposta di registro) dall’articolo 23 della legge 413/ 1991 e restò in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 aprile 1994 ( per effetto dell’articolo 9 del Dl 260/ 1994).

La sua repentina abolizione e il ritorno al sistema di pagamento dell’imposta di succession­e previa sua liquidazio­ne da parte dell’ufficio trovò ragione nella consideraz­ione che il calcolo da compiere, se è facile nella maggior parte dei casi, in non pochi casi è invece molto complicato, perché occorre tenere in consideraz­ione una pluralità di fattori di non facile gestione ( presunzion­e del dieci per cento, passività deducibili, riduzioni e detrazioni ecc.).

Il 20% può essere pagato entro 90 giorni dalla dichiarazi­one e il resto a rate ( otto o 12 per importi più alti)

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