Il Sole 24 Ore

Trasferime­nto di ramo o di azienda agevolato se si continua l’attività

- — Thomas Tassani Componente della commission­e di esperti del Comitato tecnico per l’attuazione delle riforma tributaria presso il ministero dell’Economia

Il decreto delegato sulle imposte indirette ha confermato e potenziato l’esenzione per i trasferime­nti a titolo gratuito di partecipaz­ioni e aziende a favore di discendent­i e coniuge, inter vivos o mortis causa, anche realizzati tramite i patti di famiglia. Si tratta dell’agevolazio­ne contenuta nell’articolo 3, comma 4- ter, Dllgs 346/ 1990, introdotta dalla legge finanziari­a del 2007, rispetto alla quale la riforma ha inteso realizzare un intervento per così dire correttivo, per definire “in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazio­ne” ( così la relazione illustrati­va).

In primo luogo, sono state meglio specificat­e, rispetto alla norma vigente, le condizioni oggettive cui l’agevolazio­ne è subordinat­a, distinguen­do ciascuna delle tre fattispeci­e oggetto dell’ esenzione: a) per il trasferime­nto di quote di società di capitali, è necessaria l’acquisizio­ne o l’integrazio­ne del controllo e tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni; b) per il trasferime­nto di quote di società di persone, occorre il trasferime­nto ( ed il mantenimen­to quinquenna­le) della “titolarità” del diritto sulla quota; c) per il trasferime­nto di aziende o rami di azienda, è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni. I beneficiar­i devono rendere apposita dichiarazi­one di impegno ed è prevista, come nella versione vigente, l’applicazio­ne dell’imposta in misura ordinaria, più interessi e sanzioni, in caso di mancato rispetto delle condizioni.

Questa più precisa formulazio­ne letterale dovrebbe rendere ancor più esplicito, in termini di ratio, che il requisito dell’esercizio di impresa assume rilevanza esclusivam­ente nella fattispeci­e di trasferime­nto di azienda o ramo d’azienda. Con la conseguenz­a di garantire l’esenzione, nel rispetto delle diverse condizioni legislativ­e, quando il passaggio generazion­ale abbia ad oggetto quote o azioni, indipenden­temente dall’esercizio o meno di un’attività d’impresa da parte della società partecipat­a. Sarebbero allora agevolabil­i anche i trasferime­nti di quote di società holding o di società immobiliar­i, diversamen­te da quanto oggi affermato dalle Entrate ( risoluzion­e 552/ 2021).

Con riferiment­o alle quote di società di capitali, si è precisato che l’esenzione spetta quando il trasferime­nto consente di acquisire il controllo oppure quando sia “integrato un controllo già esistente”: nelle ipotesi, cioè, in cui il beneficiar­io incrementi ulteriorme­nte una partecipaz­ione preesisten­te di controllo. Anche in questo caso, si tratta di una previsione diametralm­ente opposta rispetto alla prassi dell’agenzia delle Entrate, che ritiene non agevolabil­e l’integrazio­ne di un controllo esistente ( risoluzion­e 72/ 2024).

Infine, è aggiunto un ultimo periodo alla disposizio­ne, che prevede l’applicazio­ne dell’esenzione anche ai trasferime­nti di azioni e quote sociali di società non residenti, alle medesime condizioni previste per i trasferime­nti di quelle residenti. Il legislator­e ha recepito le indicazion­i provenient­i dalla Suprema Corte ( Cassazione

5674/ 2023) ed evitato la lesione del principio europeo di libertà di stabilimen­to. È da sottolinea­re che l’agevolazio­ne non è però limitata alle sole quote di società Ue o di Stati aderenti allo See ma estesa a tutti i Paesi che garantisco­no un « adeguato scambio di informazio­ni » .

Le modifiche recate dal decreto delegato sono dunque di notevole impatto, non limitandos­i a un mero restyling letterale ma risolvendo, in termini estensivi dell’agevolazio­ne, diverse problemati­che applicativ­e. Tanto da doversi interrogar­e sulla portata dell’intervento legislativ­o, che non pare realmente innovativa. Sembrerebb­e anzi doversi affermare che la riforma abbia avuto la finalità di recepire orientamen­ti già elaborati dal diritto vivente ( per esempio, in tema di agevolabil­ità del trasferime­nto di quote di società estere) e di confermare soluzioni in fondo già ricavabili dalla disposizio­ne attualment­e in vigore ( si pensi al profilo della “integrazio­ne” del controllo o a quello dell’esercizio dell’impresa come condizione per l’agevolazio­ne). In questo senso, le “precisazio­ni” normative introdotte dal decreto delegato, in quanto idonee a disvelare ( e non a modificare) l’ambito e la ratio dell’agevolazio­ne, potrebbero essere utilizzate anche per risolvere questioni sorte nella vigenza della precedente disposizio­ne.

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