Trasferimento di ramo o di azienda agevolato se si continua l’attività
Il decreto delegato sulle imposte indirette ha confermato e potenziato l’esenzione per i trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende a favore di discendenti e coniuge, inter vivos o mortis causa, anche realizzati tramite i patti di famiglia. Si tratta dell’agevolazione contenuta nell’articolo 3, comma 4- ter, Dllgs 346/ 1990, introdotta dalla legge finanziaria del 2007, rispetto alla quale la riforma ha inteso realizzare un intervento per così dire correttivo, per definire “in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione” ( così la relazione illustrativa).
In primo luogo, sono state meglio specificate, rispetto alla norma vigente, le condizioni oggettive cui l’agevolazione è subordinata, distinguendo ciascuna delle tre fattispecie oggetto dell’ esenzione: a) per il trasferimento di quote di società di capitali, è necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo e tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni; b) per il trasferimento di quote di società di persone, occorre il trasferimento ( ed il mantenimento quinquennale) della “titolarità” del diritto sulla quota; c) per il trasferimento di aziende o rami di azienda, è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni. I beneficiari devono rendere apposita dichiarazione di impegno ed è prevista, come nella versione vigente, l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria, più interessi e sanzioni, in caso di mancato rispetto delle condizioni.
Questa più precisa formulazione letterale dovrebbe rendere ancor più esplicito, in termini di ratio, che il requisito dell’esercizio di impresa assume rilevanza esclusivamente nella fattispecie di trasferimento di azienda o ramo d’azienda. Con la conseguenza di garantire l’esenzione, nel rispetto delle diverse condizioni legislative, quando il passaggio generazionale abbia ad oggetto quote o azioni, indipendentemente dall’esercizio o meno di un’attività d’impresa da parte della società partecipata. Sarebbero allora agevolabili anche i trasferimenti di quote di società holding o di società immobiliari, diversamente da quanto oggi affermato dalle Entrate ( risoluzione 552/ 2021).
Con riferimento alle quote di società di capitali, si è precisato che l’esenzione spetta quando il trasferimento consente di acquisire il controllo oppure quando sia “integrato un controllo già esistente”: nelle ipotesi, cioè, in cui il beneficiario incrementi ulteriormente una partecipazione preesistente di controllo. Anche in questo caso, si tratta di una previsione diametralmente opposta rispetto alla prassi dell’agenzia delle Entrate, che ritiene non agevolabile l’integrazione di un controllo esistente ( risoluzione 72/ 2024).
Infine, è aggiunto un ultimo periodo alla disposizione, che prevede l’applicazione dell’esenzione anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società non residenti, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quelle residenti. Il legislatore ha recepito le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte ( Cassazione
5674/ 2023) ed evitato la lesione del principio europeo di libertà di stabilimento. È da sottolineare che l’agevolazione non è però limitata alle sole quote di società Ue o di Stati aderenti allo See ma estesa a tutti i Paesi che garantiscono un « adeguato scambio di informazioni » .
Le modifiche recate dal decreto delegato sono dunque di notevole impatto, non limitandosi a un mero restyling letterale ma risolvendo, in termini estensivi dell’agevolazione, diverse problematiche applicative. Tanto da doversi interrogare sulla portata dell’intervento legislativo, che non pare realmente innovativa. Sembrerebbe anzi doversi affermare che la riforma abbia avuto la finalità di recepire orientamenti già elaborati dal diritto vivente ( per esempio, in tema di agevolabilità del trasferimento di quote di società estere) e di confermare soluzioni in fondo già ricavabili dalla disposizione attualmente in vigore ( si pensi al profilo della “integrazione” del controllo o a quello dell’esercizio dell’impresa come condizione per l’agevolazione). In questo senso, le “precisazioni” normative introdotte dal decreto delegato, in quanto idonee a disvelare ( e non a modificare) l’ambito e la ratio dell’agevolazione, potrebbero essere utilizzate anche per risolvere questioni sorte nella vigenza della precedente disposizione.