Nella liquidazione valutazione prudente sul valore di realizzo
In consultazione il nuovo Oic 5: l’informazione in nota integrativa
Bilanci di liquidazione con nuove regole contabili nella bozza del principio Oic 5 posta in consultazione sino al 31 luglio 2024 dall’Organismo italiano di contabilità.
Le difficoltà della redazione del bilancio di esercizio delle società in liquidazione sono causate dal venir meno del postulato della continuità aziendale ( going concern).
L’organismo contabile ha preso atto che l’attuale principio contabile Oic 5 non ha trovato piena applicazione tra gli operatori, a causa di due criticità.
La prima riguarda la valutazione delle attività al valore di realizzo quando il valore di realizzo è superiore al valore contabile: in tali casi, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori, questa disposizione generalmente non è stata applicata.
Pertanto, l’impostazione contenuta nella bozza del nuovo Oic 5 prevede che nella valutazione delle poste dell’attivo deve essere utilizzato il criterio del minore tra costo e valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Tuttavia, l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata nella nota integrativa, prevedendo che i liquidatori illustrino le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.
Per la valutazione delle poste del passivo, invece, vale il criterio del valore di presumibile estinzione.
La seconda criticità riguarda gli oneri di liquidazione. La scelta è stata quella di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo l’iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.
Nella sostanza, si tratta di individuare quali contratti devono essere considerati onerosi in base al principio Oic 31 e quali contratti generano meri costi operativi, da rilevare in base alla maturazione lungo il periodo della liquidazione: per esempio, costi del liquidatore, del personale necessario allo svolgimento della liquidazione, interessi, utenze, locazioni della sede legale.
Infine, altra novità riguarda lo schema di stato patrimoniale nel quale perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato: pertanto, la classificazione delle voci dell’attivo avviene esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante.
Gli schemi ordinari sono utilizzati quando l’assemblea ha deciso la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva. Le piccole e micro- imprese possono utilizzare ( facoltà) gli schemi ordinari.