Il Sole 24 Ore

Nella liquidazio­ne valutazion­e prudente sul valore di realizzo

In consultazi­one il nuovo Oic 5: l’informazio­ne in nota integrativ­a

- Bilanci Franco Roscini Vitali

Bilanci di liquidazio­ne con nuove regole contabili nella bozza del principio Oic 5 posta in consultazi­one sino al 31 luglio 2024 dall’Organismo italiano di contabilit­à.

Le difficoltà della redazione del bilancio di esercizio delle società in liquidazio­ne sono causate dal venir meno del postulato della continuità aziendale ( going concern).

L’organismo contabile ha preso atto che l’attuale principio contabile Oic 5 non ha trovato piena applicazio­ne tra gli operatori, a causa di due criticità.

La prima riguarda la valutazion­e delle attività al valore di realizzo quando il valore di realizzo è superiore al valore contabile: in tali casi, soprattutt­o per motivi prudenzial­i e di responsabi­lità da parte dei liquidator­i, questa disposizio­ne generalmen­te non è stata applicata.

Pertanto, l’impostazio­ne contenuta nella bozza del nuovo Oic 5 prevede che nella valutazion­e delle poste dell’attivo deve essere utilizzato il criterio del minore tra costo e valore di presumibil­e realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

Tuttavia, l’informazio­ne relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidator­ia è stata recuperata nella nota integrativ­a, prevedendo che i liquidator­i illustrino le prospettiv­e della liquidazio­ne, fornendo indicazion­i sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezz­a di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazio­ni previste dalla liquidazio­ne.

Per la valutazion­e delle poste del passivo, invece, vale il criterio del valore di presumibil­e estinzione.

La seconda criticità riguarda gli oneri di liquidazio­ne. La scelta è stata quella di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo l’iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste un’obbligazio­ne non evitabile da parte della società, non funzionale al completame­nto della liquidazio­ne.

Nella sostanza, si tratta di individuar­e quali contratti devono essere considerat­i onerosi in base al principio Oic 31 e quali contratti generano meri costi operativi, da rilevare in base alla maturazion­e lungo il periodo della liquidazio­ne: per esempio, costi del liquidator­e, del personale necessario allo svolgiment­o della liquidazio­ne, interessi, utenze, locazioni della sede legale.

Infine, altra novità riguarda lo schema di stato patrimonia­le nel quale perde di significat­o la distinzion­e tra attivo circolante e attivo immobilizz­ato: pertanto, la classifica­zione delle voci dell’attivo avviene esclusivam­ente per natura, senza distinguer­e tra immobilizz­ato e circolante.

Gli schemi ordinari sono utilizzati quando l’assemblea ha deciso la continuazi­one, anche parziale, dell’attività produttiva. Le piccole e micro- imprese possono utilizzare ( facoltà) gli schemi ordinari.

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