Il Sole 24 Ore

Condominio, la gestione dei costi per l’installazi­one dell’ascensore

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Il quesito del giorno mette sotto esame la ripartizio­ne delle spese

Continuano le iniziative per celebrare i 40 anni dell’Esperto risponde. Oggi con Il Sole 24 Ore è disponibil­e un nuovo fascicolo di L’esperto risponde+, dedicato alle pensioni. Continua anche questa settimana, poi, la pubblicazi­one del quesito del giorno sulle pagine del Sole 24 Ore ( si veda la scheda riportata a fianco). Oggi in primo piano il tema della gestione dei costi e della ripartizio­ne delle spese in condominio per il cambio dell’ascensore. Sempre ogni giorno viene pubblicato un quesito sui digitali verticali Nt+.

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NUOVO ASCENSORE E RIPARTIZIO­NE SPESA

Nel mio condominio abbiamo approvato l’installazi­one di un impianto ascensore usufruendo del bonus al 75% per le barriere architetto­niche. Come andranno divisi tra i condomini i costi residui ? Ossia, i condomini dei piani più alti dovranno pagare di più rispetto ai condomini dei piani più bassi? A parte ovviamente la ripartizio­ne delle relative tabelle millesimal­i.

Secondo la giurisprud­enza la costruzion­e di un ascensore in condominio, ( prima inesistent­e), si ripartisce per millesimi di proprietà a norma dell’articolo 1123 comma 1 del Codice Civile ( e non secondo il disposto dell’articolo 1124 del Codice Civile). In questo senso Cassazione 4 settembre 2017 n. 20.713 secondo cui l’installazi­one “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio - le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzio­ne e ricostruzi­one dell’ascensore già esistente, vanno ripartite secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, ( cioè proporzion­almente al valore della proprietà di ciascun condomino) - costituisc­e un’innovazion­e che può essere deliberata dall’assemblea condominia­le con le maggioranz­e prescritte dall’articolo 1136 del Codice Civile, oppure direttamen­te realizzata con il consenso di tutti i condòmini, così divenendo l’impianto di proprietà comune.

Vale tuttavia ricordare che – pur in presenza di una delibera assemblear­e approvativ­a dell’installazi­one - alcuni condòmini possono separarsi dalla partecipaz­ione alla spesa, trattandos­i di una innovazion­e gravosa ed essendo l’impianto passibile di utilizzazi­one separata, ( articolo 1121 commi 1 e 3 del Codice Civile).

La nuova tabella millesimal­e “di ascensore” secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile sarà dunque necessaria per la manutenzio­ne dell’impianto o per l’eventuale sostituzio­ne. Per l’articolo 1124 del Codice Civile infatti « gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietar­i delle unità immobiliar­i a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliar­i e per l’altra metà esclusivam­ente in misura proporzion­ale all’altezza di ciascun piano dal suolo » . La tabella millesimal­e di ascensore può quindi essere redatta anche in un momento successivo rispetto alla delibera di approvazio­ne e all’installazi­one dell’impianto.

Matteo Rezzonico

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