Condominio, la gestione dei costi per l’installazione dell’ascensore
Il quesito del giorno mette sotto esame la ripartizione delle spese
Continuano le iniziative per celebrare i 40 anni dell’Esperto risponde. Oggi con Il Sole 24 Ore è disponibile un nuovo fascicolo di L’esperto risponde+, dedicato alle pensioni. Continua anche questa settimana, poi, la pubblicazione del quesito del giorno sulle pagine del Sole 24 Ore ( si veda la scheda riportata a fianco). Oggi in primo piano il tema della gestione dei costi e della ripartizione delle spese in condominio per il cambio dell’ascensore. Sempre ogni giorno viene pubblicato un quesito sui digitali verticali Nt+.
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NUOVO ASCENSORE E RIPARTIZIONE SPESA
Nel mio condominio abbiamo approvato l’installazione di un impianto ascensore usufruendo del bonus al 75% per le barriere architettoniche. Come andranno divisi tra i condomini i costi residui ? Ossia, i condomini dei piani più alti dovranno pagare di più rispetto ai condomini dei piani più bassi? A parte ovviamente la ripartizione delle relative tabelle millesimali.
Secondo la giurisprudenza la costruzione di un ascensore in condominio, ( prima inesistente), si ripartisce per millesimi di proprietà a norma dell’articolo 1123 comma 1 del Codice Civile ( e non secondo il disposto dell’articolo 1124 del Codice Civile). In questo senso Cassazione 4 settembre 2017 n. 20.713 secondo cui l’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio - le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, vanno ripartite secondo l’articolo 1123 del Codice Civile, ( cioè proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino) - costituisce un’innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 del Codice Civile, oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condòmini, così divenendo l’impianto di proprietà comune.
Vale tuttavia ricordare che – pur in presenza di una delibera assembleare approvativa dell’installazione - alcuni condòmini possono separarsi dalla partecipazione alla spesa, trattandosi di una innovazione gravosa ed essendo l’impianto passibile di utilizzazione separata, ( articolo 1121 commi 1 e 3 del Codice Civile).
La nuova tabella millesimale “di ascensore” secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile sarà dunque necessaria per la manutenzione dell’impianto o per l’eventuale sostituzione. Per l’articolo 1124 del Codice Civile infatti « gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo » . La tabella millesimale di ascensore può quindi essere redatta anche in un momento successivo rispetto alla delibera di approvazione e all’installazione dell’impianto.
Matteo Rezzonico