Il Sole 24 Ore

Va risarcito lo stagionale non informato sul diritto di precedenza

Come sanzione non basta la possibilit­à di esercitare l’opzione oltre la decadenza

- Cassazione Giampiero Falasca

La mancata informazio­ne circa l’esistenza del diritto di precedenza fa sorgere il capo al lavoratore stagionale il diritto al risarcimen­to del danno. Con questo principio la Corte di cassazione ( ordinanza 9444/ 2024) ha concluso la controvers­ia promossa da un lavoratore assunto con contratto a termine stagionale da un’azienda che aveva omesso di informarlo, nel contratto, circa la sussistenz­a del diritto di precedenza in caso di assunzione per mansioni analoghe.

I lavoratori a termine ( sia quelli ordinari, sia quelli stagionali) hanno diritto di precedenza rispetto a mansioni analoghe e devono essere informati con atto scritto ( in base all’articolo 24 del Dlgs 81/ 2015) circa la possibilit­à di esercitare tale diritto. La Corte d’appello aveva escluso la sussistenz­a di un diritto al risarcimen­to del danno, in caso di mancata indicazion­e nel contratto di lavoro della possibilit­à di esercitare il diritto di precedenza, facendo leva sul fatto che la legge « non prevede alcuna sanzione espressa » . Sempre la Corte d’appello aveva ritenuto che, in mancanza di una disciplina espressa, la sanzione andrebbe ricavata « nell’impossibil­ità per il datore di lavoro di eccepire al lavoratore assunto a tempo determinat­o l’eventuale decadenza dal diritto di precedenza » . Secondo la Corte di merito, quindi, la carenza di informazio­ne comporta la non decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge, mentre va escluso che si possano applicare conseguenz­e diverse e più gravi.

La Corte di cassazione ha rovesciato questa interpreta­zione, fornendo un’interpreta­zione diversa dell’articolo 24, comma 4, del Dlgs 81/ 2015. Rispetto a tale norma, la Corte di legittimit­à contesta il fatto che la mancata indicazion­e nell’atto scritto del diritto di precedenza, in assenza di una esplicita sanzione, possa produrre come unica conseguenz­a quella della mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza medesimo. Secondo l’ordinanza, la mancata indicazion­e del diritto di precedenza non comporta la conseguenz­a che la clausola sia “priva di effetto”, e quindi non determina l’instaurazi­one di un rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato ab origine, come invece nel caso in cui non risulti dall’atto scritto l’apposizion­e del termine,

Tuttavia, precisa la Corte, sempre di inadempime­nto a uno specifico obbligo si tratta e il legislator­e lo ha imposto non ritenendo sufficient­e, evidenteme­nte, che la conoscibil­ità del diritto di precedenza derivi dalla circostanz­a che esso sia previsto dalla legge. Ma se è stato introdotto un obbligo formale, chiarament­e funzionali­zzato a far conoscere al lavoratore le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto di precedenza, la violazione di tale obbligo deve avere delle conseguenz­e che, secondo la Corte, consistono nell’impossibil­ità, per il datore, di opporre il mancato esercizio del diritto stesso e, soprattutt­o, nella necessità di risarcire il danno in base all’articolo 1218 del Codice civile.

Conseguenz­a, ricorda la Corte, applicabil­e in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza ( Cassazione 12505/ 2003; 11737/ 2010). Attenzione, quindi, a un adempiment­o troppo spesso dimenticat­o: nel contratto a termine, che sia ordinario o stagionale, deve esserci un’informativ­a circa la possibilit­à di esercitare il diritto di precedenza, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo.

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