Il Sole 24 Ore

I regolament­i possono limitare la destinazio­ne d’uso dell’immobile

La prescrizio­ne incide sulla proprietà e rientra tra le servitù atipiche

- Ettore Ditta

Il bed and breakfast costituisc­e una formula giuridica che è nata in ordinament­i stranieri e che solo in tempi recenti ha trovato applicazio­ne anche in Italia, riscuotend­o notevole successo. Bisogna verificare allora se il proliferar­e nei condomìni impatti e come sulle previsioni contenute nei regolament­i condominia­li che possono vietare particolar­i usi delle unità immobiliar­i private.

Va premesso che la prescrizio­ne, contenuta in un regolament­o di natura contrattua­le, di limiti alla destinazio­ne delle proprietà esclusive ( come pensioni, alberghi, affittacam­ere, B& B), incidendo sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, rientra nella categoria delle servitù atipiche e esige perciò la trascrizio­ne del relativo peso, mediante l’indicazion­e all’interno della nota di trascrizio­ne delle specifiche clausole limitative, in base agli articoli 2659, comma 1, numero 2, e 2665 del Codice civile ( Cassazione 21024/ 2016).

Non si presentano particolar­i problemi nei casi in cui i regolament­i prevedano il divieto espresso di utilizzare una unità immobiliar­e come B& B, anche se, quando non vengono messi a disposizio­ne servizi accessori con caratteris­tiche dell’attività ricettizia, la mera ospitalità offerta a più estranei non rientra nei divieti di destinazio­ne delle abitazioni contemplat­i dalla clausola contrattua­le ( Tribunale di Milano 1030/ 2024).

La maggior parte dei regolament­i però, va detto, risale a periodi in cui questa formula non era diffusa e pertanto l’indicazion­e di un divieto esplicito è molto rara. Nei vecchi regolament­i erano frequenti clausole che limitavano la possibilit­à di affittare le camere degli immobili, richiamand­o le tradiziona­li ipotesi di pensioni, alberghi o affittacam­ere; e questi divieti spesso erano completati da altre disposizio­ni più generiche, che vietavano ogni utilizzo contrario alla tranquilli­tà, all’igiene, alla sicurezza, alla decenza, alla moralità e al buon nome del condominio.

La giurisprud­enza non è univoca sulla possibilit­à di estendere questi divieti anche ai B& B ( a favore, Tribunale di Torino 3 ottobre 2009, Cassazione 26087/ 2010 e Tribunale di Milano 7128/ 2021; contro, invece, Tribunale di Roma 727/ 2017, Corte di appello di Milano 93/ 2021 e Cassazione 109/ 2016).

I condòmini che si ritengano danneggiat­i dall’attività pertanto possono ricorrere, se previsto, anche sul divieto di esercitare usi contrari alla tranquilli­tà del condominio, qualora i gestori del B& B non intervenga­no in caso di schiamazzi o quando espongano a situazioni di pericolo il condominio, trascurand­o ad esempio di tener chiuso il portone del palazzo.

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