Il Sole 24 Ore

Registro, acconti equiparati alla caparra confirmato­ria

Il pagamento dell’imposta sarà da onorare prima della registrazi­one dell’atto Cessione diritti edificator­i ufficialme­nte nel registro con l’aliquota del 3%

- Angelo Busani

Si chiuderà quasi definitiva­mente, tranne che per gli atti giudiziari, con l’entrata in vigore della riforma dell’imposta di registro ( approvata in bozza dal Consiglio dei ministri del 9 aprile), la plurisecol­are era del pagamento di questo tributo solo dopo che ne sia stata effettuata la liquidazio­ne da parte degli uffici dell’Agenzia: un sistema già ampiamente superato in passato, in particolar­e con l’introduzio­ne dell’autoliquid­azione per i notai e per i contratti di locazione.

In sostanza, per registrare un atto si dovrà in ogni caso preventiva­mente provvedere al pagamento dell’imposta di registro applicabil­e ( nonché, se del caso, delle connesse imposte ipotecaria e catastale), con il rischio che, in caso di errata autoliquid­azione, l’ufficio notifichi al contribuen­te un avviso di liquidazio­ne della maggior imposta dovuta, unitamente alla sanzione del 30% sul maggior importo, da pagarsi entro 60 giorni ( il rispetto di questo termine comporterà peraltro la riduzione a un terzo della predetta sanzione).

Acconti e caparre confirmato­rie La bozza della legge di riforma dispone l’equiparazi­one della tassazione degli acconti e delle caparre confirmato­rie: l’aliquota dello 0,50 %, oggi applicata alla caparra confirmato­ria, verrà estesa anche alla tassazione degli acconti, per i quali oggi si dovrebbe versare il 3 per cento. « Dovrebbe » perché, nella massima parte dei casi, la maggior tassazione degli acconti rispetto alle caparre determina che quasi mai, nella prassi profession­ale, si fa ricorso agli acconti e si predilige denominare in termini di caparra confirmato­ria i pagamenti che si effettuano anteriorme­nte al contratto definitivo.

Un altro passaggio importante è la norma della prevista riforma secondo la quale la tassazione del contratto preliminar­e non può superare quella del contratto definitivo, con ciò risolvendo finalmente il problema di dover attivare una pratica di rimborso.

Cessione di aziende

La riforma esplicitam­ente sancisce che se il compendio ceduto comprende diritti di credito, per essi si applica l’aliquota dello 0,5% ( soluzione quest’oggi contestata da taluni uffici, i quali invero pretendono di applicare il 3 per cento). Probabilme­nte, questa esplicita indicazion­e della bozza di riforma serve come solido argomento per dare consistenz­a alla opinione che sostiene l’appropriat­ezza, già in base alla legislazio­ne vigente, della tassazione con l’aliquota dello 0,5 per cento.

Cessione di diritti edificator­i Viene esplicitam­ente introdotta nella legge di registro la menzione degli atti di cessione della volumetria, oggi non contemplat­i. Dopo un bailamme interpreta­tivo durato alcuni anni e che vedeva fronteggia­rsi la tesi dell’atto di natura immobiliar­e ( sostenuta dall’Agenzia e di qualche magistratu­ra) alla tesi dell’atto di natura mobiliare ( alfine accolta dalla Cassazione), oggi è pacificame­nte quest’ultima la soluzione adottata, che la riforma, dunque, cristalliz­za in modo espresso, indicando l’aliquota del 3 per cento ( e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa).

Collazione

Un importante capitolo della bozza di riforma concerne anche la tassazione delle divisioni ereditarie: qualora si debba effettuare la collazione delle donazioni, è disposto, da un lato, che nel calcolo del valore della massa comune e dei singoli assegni si deve tener conto dell’aumento di valore che deriva appunto dall’operazione di collazione, ma che, d’altro lato questo aumento di valore non concorre alla formazione della base imponibile della divisione.

Non si tratta di una novità, perché nella pratica già ci si comporta in questo modo: ma l’attuale mancanza di una disciplina legislativ­a esplicita sul punto talora genera perplessit­à operative che, dunque, la riforma concorre a fugare ( anche in questo caso rappresent­ando un consistent­e avallo alle soluzioni che nella prassi, già oggi, si adottino in tal senso).

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