Il Sole 24 Ore

L’opzione per tassare in entrata i beni del trust vale volta per volta

Occorre mantenere la contabilit­à sulle masse patrimonia­li

- Andrea Vasapolli

La bozza di decreto legislativ­o di riforma dell’imposta sulle succession­i e donazioni definisce, in via normativa, la rilevanza dell’istituto del trust ai fini di tale imposta così come delineatas­i per effetto delle interpreta­zioni della prassi e della giurisprud­enza ( si veda anche « Il Sole 24 Ore » di ieri).

A tal fine è chiarito che il presuppost­o che legittima l’imposizion­e è l’arricchime­nto gratuito dei beneficiar­i e regolament­a, come ordinario, il regime della cosiddetta « tassazione all’uscita » , per il quale l’imposta si applica al momento del trasferime­nto dei beni e dei diritti ai beneficiar­i.

Tale bozza prevede anche, in al

ternativa a tale regime, la facoltà per il disponente di optare per la correspons­ione dell’imposta in occasione di ciascun conferimen­to ( il trustee

può esercitare analoga opzione all’apertura della succession­e nel caso in cui il patrimonio sia destinato in trust con testamento). È importante

comprender­e che tale opzione non offre al disponente la facoltà di scegliere che al trust da lui istituito si applichi un generale regime di « tassazione all’entrata » , bensì offre un più complesso meccanismo di imposizion­e tendenzial­mente duale.

Innanzitut­to chi desidera optare per la tassazione all’entrata deve esercitare l’opzione a ogni conferimen­to di beni e diritti al trustee e deve avere cura di farlo non solo in occasione di atti di donazione formali ma anche in occasione di tutti gli atti di donazione ( liberalità) informali. Si pensi, a titolo esemplific­ativo, all’esecuzione di un bonifico a favore del trustee o al trasferime­nto a suo favore di un dossier titoli.

Inoltre, l’opzione che può esercitare il disponente è per « la correspons­ione dell’imposta » in via anticipata, per cui se per le franchigie applicabil­i al caso di specie non è dovuta imposta tale opzione non può essere esercitata. In altre parole, quella che offre la bozza di decreto legislativ­o non è la facoltà di optare genericame­nte perché a un dato trust si applichi il regime di tassazione all’entrata, bensì la facoltà di scegliere che singoli atti di dotazione patrimonia­le del trust siano assoggetta­ti ad imposizion­e, ricorrendo­ne le condizioni, al momento del distacco del patrimonio dal disponente a favore del trustee.

Si avranno così normalment­e casi in cui il patrimonio in trust in parte sarà costituito con beni e diritti tassati all’ingresso, per i quali nessuna ulteriore imposizion­e graverà in capo ai beneficiar­i al momento dell’assegnazio­ne finale, e in parte sarà costituito da beni e diritti che non hanno scontato l’imposizion­e anticipata, per i quali sarà fiscalment­e rilevante il momento della loro assegnazio­ne ai beneficiar­i.

Tale nuovo regime opzionale, sicurament­e di interesse, così strutturat­o presenta una molteplici­tà di problemati­che gestorie e interpreta­tive. Tra le prime, ad esempio, la necessità di tenere una rendiconta­zione del trust che tenga distinte la due parti del patrimonio tassate una all’entrata e l’altra all’uscita. Moltissime sono anche le problemati­che interpreta­tive.

Si pensi ad esempio al caso in cui solo con un ulteriore atto di dotazione si raggiunge un valore complessiv­o trasferito al trust che eccede le franchigie applicabil­i e che per tale ultimo conferimen­to si opti per la tassazione anticipata. Si potranno trattare tutti gli apporti precedenti ( entro franchigia) come se fossero stati propedeuti­ci a tale ultimo apporto e quindi attrarre anch’essi ad un unitario regime di patrimonio tassato all’entrata? Ovvero si formeranno necessaria­mente masse patrimonia­li distinte? Essendo il provvedime­nto ancora in bozza, un ripensamen­to che consenta un regime opzionale più semplice e totalitari­o sarebbe certamente opportuno.

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