Smartphone, doppio sì del Gip al sequestro dati
Il Senato ha approvato il disegno di legge che ora passa alla Camera Doppia autorizzazione ma solo quando si indaga per reati oltre i 5 anni di pena
Doppia autorizzazione del Gip per il sequestro delle comunicazioni contenute in smartphone, tablet e altri dispositivi informatici. E solo quando si procede per reati con pena superiore nel massimo a cinque anni, medesimo presupposto delle intercettazioni visto che chat e mail devono essere considerate comunicazioni a tutti gli effetti. Lo prevede il disegno di legge che ieri è stato approvato dal Senato e ora passa alla Camera. Un voto ( 89 sì, 18 no e 34 astenuti) che ha visto la divisione, ancora una volta delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle contrario e il Pd astenuto.
Per i 5 Stelle l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato ha sottolineato l’assenza di « consapevolezza del fatto che oggi qualsiasi cittadino che abbia un minimo di cultura informatica, un secondo dopo che gli hanno sequestrato un cellulare, va a casa, apre WhatsApp web sul computer e può cancellare immediatamente quello che c’è nel suo cellulare. Mettiamo 15 giorni di tempo a disposizione di qualsiasi persona cui abbiamo sequestrato un tablet o un cellulare, invece di stabilire che ne debba immediatamente essere fatta una copia per evitare un tale pericolo? » .
Per Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia, fiducioso nella possibilità di futuri miglioramenti del testo, « allungare i tempi, prevedendo la doppia procedura di sequestro degli smartphone e dei sistemi informatici e una sorta di udienza stralcio, rischia di fare disperdere, in particolare, il materiale archiviato in cloud » .
Pierantonio Zanettin, di Forza Italia, primo firmatario del disegno di legge, ha invece ricordato la necessità dell’intervento, visto che « il telefono cellulare è diventato la “scatola nera” della vita di ciascuno di noi. Acquisirne in modo massivo i contenuti significa travolgere la privacy non solo dell’indagato, ma anche dei soggetti terzi che con lui interagiscono. Di fronte a questo, le norme codicistiche sul sequestro penale appaiono obsolete e inadeguate » .
Sul piano tecnico, il provvedimento istituisce una complessa procedura che nel corso delle indagini preliminari prevede la competenza del Gip, su richiesta del Pm, a disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositivi, i sistemi informatici o telematici o le memorie digitali risultano necessari per la prosecuzione delle indagini.
Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Dopo l’esercizio dell’azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede e la duplicazione è eseguita mediante perizia.
Il Pm provvede alla duplicazione del contenuto, avvisando la persona indagata, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Tra l’avviso ( che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell’incarico non possono passare più di dieci giorni.
Analizzato il contenuto, il Pm ha due possibilità:
O nel caso di dati con contenuto non comunicativo, dispone il sequestro solo di quelli strettamente attinenti al reato;
O nel caso di dati con contenuto comunicativo, deve chiedere al Gip una nuova autorizzazione per ottenere il sequestro con gli stessi presupposti delle intercettazioni.