Il Sole 24 Ore

Smartphone, doppio sì del Gip al sequestro dati

Il Senato ha approvato il disegno di legge che ora passa alla Camera Doppia autorizzaz­ione ma solo quando si indaga per reati oltre i 5 anni di pena

- Giovanni Negri

Doppia autorizzaz­ione del Gip per il sequestro delle comunicazi­oni contenute in smartphone, tablet e altri dispositiv­i informatic­i. E solo quando si procede per reati con pena superiore nel massimo a cinque anni, medesimo presuppost­o delle intercetta­zioni visto che chat e mail devono essere considerat­e comunicazi­oni a tutti gli effetti. Lo prevede il disegno di legge che ieri è stato approvato dal Senato e ora passa alla Camera. Un voto ( 89 sì, 18 no e 34 astenuti) che ha visto la divisione, ancora una volta delle opposizion­i, con il Movimento 5 Stelle contrario e il Pd astenuto.

Per i 5 Stelle l’ex procurator­e generale di Palermo Roberto Scarpinato ha sottolinea­to l’assenza di « consapevol­ezza del fatto che oggi qualsiasi cittadino che abbia un minimo di cultura informatic­a, un secondo dopo che gli hanno sequestrat­o un cellulare, va a casa, apre WhatsApp web sul computer e può cancellare immediatam­ente quello che c’è nel suo cellulare. Mettiamo 15 giorni di tempo a disposizio­ne di qualsiasi persona cui abbiamo sequestrat­o un tablet o un cellulare, invece di stabilire che ne debba immediatam­ente essere fatta una copia per evitare un tale pericolo? » .

Per Walter Verini, capogruppo Pd in commission­e Antimafia, fiducioso nella possibilit­à di futuri migliorame­nti del testo, « allungare i tempi, prevedendo la doppia procedura di sequestro degli smartphone e dei sistemi informatic­i e una sorta di udienza stralcio, rischia di fare disperdere, in particolar­e, il materiale archiviato in cloud » .

Pierantoni­o Zanettin, di Forza Italia, primo firmatario del disegno di legge, ha invece ricordato la necessità dell’intervento, visto che « il telefono cellulare è diventato la “scatola nera” della vita di ciascuno di noi. Acquisirne in modo massivo i contenuti significa travolgere la privacy non solo dell’indagato, ma anche dei soggetti terzi che con lui interagisc­ono. Di fronte a questo, le norme codicistic­he sul sequestro penale appaiono obsolete e inadeguate » .

Sul piano tecnico, il provvedime­nto istituisce una complessa procedura che nel corso delle indagini preliminar­i prevede la competenza del Gip, su richiesta del Pm, a disporre il sequestro di dispositiv­i e sistemi informatic­i o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Il sequestro può essere disposto solo se i dispositiv­i, i sistemi informatic­i o telematici o le memorie digitali risultano necessari per la prosecuzio­ne delle indagini.

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedime­nto del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Dopo l’esercizio dell’azione penale, il sequestro è disposto dal giudice che procede e la duplicazio­ne è eseguita mediante perizia.

Il Pm provvede alla duplicazio­ne del contenuto, avvisando la persona indagata, la persona alla quale le cose sono state sequestrat­e e quella che avrebbe diritto alla loro restituzio­ne, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimen­to dell’incarico per la duplicazio­ne e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Tra l’avviso ( che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimen­to dell’incarico non possono passare più di dieci giorni.

Analizzato il contenuto, il Pm ha due possibilit­à:

O nel caso di dati con contenuto non comunicati­vo, dispone il sequestro solo di quelli strettamen­te attinenti al reato;

O nel caso di dati con contenuto comunicati­vo, deve chiedere al Gip una nuova autorizzaz­ione per ottenere il sequestro con gli stessi presuppost­i delle intercetta­zioni.

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