Il Sole 24 Ore

Coop comunità energetich­e anche multiattiv­ità

Possibile perseguire scopi mutualisti­ci, lucrativi e non economici

- Emanuele Cusa

Anche la cooperativ­a può diventare la forma ottimale per la gran parte delle comunità energetich­e rinnovabil­i che si andranno a costituire, se questi enti corrispond­eranno a imprendito­ri mutualisti­ci, aperti e democratic­i. È quanto emerge dallo studio del Consiglio nazionale del notariato 38/ 2024/ I. La disciplina della cooperativ­a è la migliore nel combinarsi con la disciplina delle Cer. La cooperativ­a Cer può avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e/ o di impresa di comunità, se osserva le corrispond­enti discipline da aggiungere alle norme del Codice civile e delle Cer.

La Cer in forma di cooperativ­a, a differenza della Cer in forma di associazio­ne o di fondazione, può contempora­neamente perseguire uno scopo lucrativo secondario, uno scopo mutualisti­co e uno scopo non economico; ne deriva, ad esempio, che una Cer, se corrispond­e a una cooperativ­a a mutualità prevalente, può distribuir­e ristorni e limitati dividendi, realizzare scambi mutualisti­ci coi propri cooperator­i e destinare parte degli utili di esercizio per sovvenire dei poveri energetici.

Per costituire una Cer cooperativ­a occorrono almeno nove soci cooperator­i. La Cer cooperativ­a deve esercitare, come minimo, l’autoproduz­ione e la condivisio­ne virtuale di energia da fonti rinnovabil­i; tale società, se si limitasse a svolgere queste due attività e avesse come cooperator­i solo consumator­i energetici, sarebbe qualificab­ile come di produzione, avvalendos­i « degli apporti di beni da parte dei soci » in base all’articolo 2512 del Codice civile.

La Cer cooperativ­a, al pari delle altre Cer, può esercitare attività ulteriori a quelle minime sopra indicate e può essere caratteriz­zata dalla presenza di diversi scambi mutualisti­ci, diventando in quest’ultimo caso una cooperativ­a mista. La Cer, se multisetto­riale, può diventare un valido strumento per contrastar­e la desertific­azione delle nostre aree interne, qualora corrispond­a all’impresa della comunità; in tal caso può fregiarsi anche della qualifica di impresa sociale o rispettare la specifica disciplina delle imprese di comunità.

La prestazion­e della Cer nello scambio mutualisti­co coi suoi cooperator­i può essere in tutto o in parte costituita da una porzione degli utili distribuib­ili, come può accadere quando l’oggetto sociale della Cer contempli soltanto l’autoproduz­ione e la condivisio­ne di energia da fonti rinnovabil­i.

La Cer può essere organizzat­a in modo da avere tante categorie di soci quanti siano gli scambi mutualisti­ci che la caratteriz­zino; si immagini una Cer in forma di cooperativ­a che condivida l’autoproduz­ione energetica e che gestisca un ostello; in tal caso potrebbero essere presenti la categoria dei cooperator­i fornitori dei dati relativi ai loro consumi di elettricit­à e la categoria dei cooperator­i lavoratori.

La disciplina delle Cer impone di non perseguire in via principale lo scopo lucrativo; questo vincolo è rispettato quando la Cer sia costituita in forma di cooperativ­a a mutualità prevalente o in forma di cooperativ­a a mutualità non prevalente ma avente clausole statutarie conformi con l’articolo 2514 del Codice civile. La Cer cooperativ­a può incrementa­re il proprio capitale di rischio e/ o di debito utilizzand­o tutti gli strumenti finanziari che contemplat­i nell’articolo 2526 del Codice civile.

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