Il Sole 24 Ore

Trust testamenta­rio senza imposta di succession­e

Se la dotazione del trust si realizza con l’apertura della succession­e del testato

- Interpello — A. Bu.

Non è soggetta a imposta di succession­e la dotazione del trust disposta mediante un testamento e che si realizza con l’apertura della succession­e del testatore: è questa la risposta a interpello n. 90 dell’ 11 aprile 2024 con la quale, per la prima volta, l’agenzia delle Entrate si occupa della fiscalità del trust testamenta­rio o, meglio, dell’apporto di patrimonio in un trust effettuato con testamento.

I tre formati

Situazione che può presentars­i in almeno tre possibili formati: a) il de cuius scrive, nel suo testamento, l’intero atto istitutivo del trust oppure, come accade più frequentem­ente, delinea gli elementi fondamenta­li di un trust incaricand­o un esecutore testamenta­rio di stipulare il relativo atto costituito e di definirne i particolar­i mancanti; in questo suo testamento il de cuius provvede anche alla dotazione patrimonia­le del trust, attribuend­o al trustee singoli beni oppure anche l’intero suo patrimonio; b) il trust viene istituito dal disponente durante la sua vita, con l’intenzione però di effettuare l’apporto patrimonia­le al trust mediante un testamento; in questa ipotesi si parla di trust “dormiente” perché non è operativo fino a che non si apra la succession­e mortis causa del disponente per effetto della quale, secondo le disposizio­ni testamenta­rie, il trust viene dotato di patrimonio; c) l’istituzion­e e la dotazione del trust vengono effettuate durante la vita del disponente ( in questa ipotesi il trust inizia subito a operare) e a ciò fa seguito un ulteriore apporto di patrimonio al trust da parte del disponente mediante il proprio testamento e, quindi, con effetto dal momento del suo decesso.

La risposta delle Entrate

È proprio quest’ultimo il caso che è stato prospettat­o all’Agenzia nell’istanza di interpello la quale ha avuto esito nella predetta risposta n. 90/ 2024, ove l’Agenzia prescrive che comunque deve essere presentata la dichiarazi­one di succession­e.

Quest’ultima affermazio­ne era già stata esternata dall’Agenzia in una “faq” pubblicata sul suo sito internet il 5 aprile 2023 ( si veda il Sole 24 Ore del giorno successivo). Ma già allora questa posizione suscitò perplessit­à in quanto la dichiarazi­one di succession­e è preordinat­a al pagamento dell’imposta di succession­e che, in questo caso, per definizion­e, non si deve versare.

Se poi il tema fosse quello di presentare la dichiarazi­one di succession­e ( nel caso che l’apporto al trust avesse a oggetto anche o solo beni immobili) per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, dovute in ogni caso in misura fissa, lo strumento della dichiarazi­one di succession­e appare sovrabbond­ante perché si potrebbe più facilmente ovviare con una denuncia del tipo di quelle che si devono fare ( ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 131/ 1986).

C’è infine da notare che sul trust testamenta­rio si è concentrat­a di recente una notevole attenzione in quanto, nella bozza di riforma della imposta di succession­e, varata dal Governo il 9 aprile, al trustee di un trust testamenta­rio verrà attribuita l’opzione ( si veda il Sole 24 Ore del 10 aprile) per il pagamento immediato dell’imposta di succession­e al fine di evitare che l’imposta di donazione si applichi alle distribuzi­oni patrimonia­li che il trustee stesso effettuerà a favore dei beneficiar­i.

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