Ruling fiscali da riabilitare: è il turno delle esenzioni Uk
Nell’ultimo anno cancellata una serie di decisioni di Commissione e Tribunale
L’avvocato generale dell’Ue « suggerisce » di annullare le sanzioni per le regole Sec
Dopo il Lussemburgo, il Regno Unito. L’opera di demolizione per via giudiziaria della strategia della Commissione Ue contro ruling e trattamenti fiscali di favore continua imperterrita sui binari di un principio giurisprudenziale sempre più solido: il calcolo di « selettività » dell’aiuto/ vantaggio, e quindi la oggettiva disparità di trattamento adottata a favore della società contraente, va operato sull’intero corpo normativo del paese concedente, non invece su un “estratto” confrontato peraltro con un ( inesistente) diritto fiscale unionale “pro- tempore”.
Ieri a riscrivere una pagina dell’ormai lontana campagna della Commissione contro l’elusione internazionale è stato l’Avvocato generale dell’Ue, che ha « suggerito » alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale unionale dell’ 8 giugno 2022 ( Regno Unito e ITV/ Commissione, T- 363/ 19 e T456/ 19, EU: T: 2022: 349) e la collegata la decisione 2019/ 1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato concesso dal Regno Unito su un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi cosidetti « Sec »
Secondo l’avvocato Medina, Tribunale e Commissione sbagliano nel considerare che le norme Sec siano il quadro di riferimento corretto per esaminare se sia stato concesso un vantaggio selettivo. Quadro di riferimento che avrebbe invece dovuto essere il sistema generale di imposizione delle società del Regno Unito.
La vicenda oggetto del lungo braccio di ferro si sviluppa tra il 2013 e il 2018, quando il Regno Unito aveva concesso un presunto ( e oggi più che mai in dubbio) aiuto di Stato di matrice fiscale a gruppi finanziari multinazionali: nel merito, esentandoli dalle maglie strette della lotta all’evasione fiscale.
Secondo la Commissione, le norme relative alle società estere controllate ( Sec) miravano a evitare che società Uk si avvalessero di una società figlia residente in un paradiso fiscale per sottrarsi all’imposizione di Sua Maestà. Le norme Sec consentivano infatti alle autorità tributarie del Regno Unito di riassegnare gli utili artificialmente dirottati verso una società figlia offshorealla offshore alla società madre del Regno Unito, per assoggettarli a normale tassazione.
Tra il 2013 e il 2018, le norme Sec avevano però previsto esenzioni per alcuni redditi finanziari ( ad esempio per i pagamenti di interessi ricevuti su prestiti) di gruppi multinazionali attivi nel Regno Unito. La Commissione nel 2019 aveva considerato una parte di questa esenzione relativa al finanziamento dei gruppi Sec come un « vantaggio fiscale illegittimo » da recuperare a tassazione presso i beneficiari. Nel giugno 2022 il Tribunale aveva respinto i ricorsi delle multinazionali interessate, innescando la nuova impugnazione davanti alla Corte Ue del Regno Unito, di ITV e di due società del London Stock Exchange.
In attesa della ( immimente) decisione di ultimo grado, l’avvocato generale Medina ha ribadito l’ormai consolidato orientamento “correttivo” della Corte sui ruling: al fine di qualificare una misura fiscale come « selettiva » la Commissione deve anzitutto identificare il sistema di riferimento, ossia il sistema tributario « normale » applicabile nello Stato interessato. La Commissione deve poi dimostrare che la misura sotto investigazione deroga a tale sistema di riferimento poiché opera una distinzione/ discriminazione tra imprese che si trovano in una situazione comparabile. Lo scorso anno le pronunce in questo senso sono state di fatto seriali. All’appello mancava solo il grande ex della famiglia europea.