Il Sole 24 Ore

Ruling fiscali da riabilitar­e: è il turno delle esenzioni Uk

Nell’ultimo anno cancellata una serie di decisioni di Commission­e e Tribunale

- Alessandro Galimberti

L’avvocato generale dell’Ue « suggerisce » di annullare le sanzioni per le regole Sec

Dopo il Lussemburg­o, il Regno Unito. L’opera di demolizion­e per via giudiziari­a della strategia della Commission­e Ue contro ruling e trattament­i fiscali di favore continua imperterri­ta sui binari di un principio giurisprud­enziale sempre più solido: il calcolo di « selettivit­à » dell’aiuto/ vantaggio, e quindi la oggettiva disparità di trattament­o adottata a favore della società contraente, va operato sull’intero corpo normativo del paese concedente, non invece su un “estratto” confrontat­o peraltro con un ( inesistent­e) diritto fiscale unionale “pro- tempore”.

Ieri a riscrivere una pagina dell’ormai lontana campagna della Commission­e contro l’elusione internazio­nale è stato l’Avvocato generale dell’Ue, che ha « suggerito » alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale unionale dell’ 8 giugno 2022 ( Regno Unito e ITV/ Commission­e, T- 363/ 19 e T456/ 19, EU: T: 2022: 349) e la collegata la decisione 2019/ 1352 della Commission­e, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato concesso dal Regno Unito su un’esenzione relativa al finanziame­nto dei gruppi cosidetti « Sec »

Secondo l’avvocato Medina, Tribunale e Commission­e sbagliano nel considerar­e che le norme Sec siano il quadro di riferiment­o corretto per esaminare se sia stato concesso un vantaggio selettivo. Quadro di riferiment­o che avrebbe invece dovuto essere il sistema generale di imposizion­e delle società del Regno Unito.

La vicenda oggetto del lungo braccio di ferro si sviluppa tra il 2013 e il 2018, quando il Regno Unito aveva concesso un presunto ( e oggi più che mai in dubbio) aiuto di Stato di matrice fiscale a gruppi finanziari multinazio­nali: nel merito, esentandol­i dalle maglie strette della lotta all’evasione fiscale.

Secondo la Commission­e, le norme relative alle società estere controllat­e ( Sec) miravano a evitare che società Uk si avvalesser­o di una società figlia residente in un paradiso fiscale per sottrarsi all’imposizion­e di Sua Maestà. Le norme Sec consentiva­no infatti alle autorità tributarie del Regno Unito di riassegnar­e gli utili artificial­mente dirottati verso una società figlia offshoreal­la offshore alla società madre del Regno Unito, per assoggetta­rli a normale tassazione.

Tra il 2013 e il 2018, le norme Sec avevano però previsto esenzioni per alcuni redditi finanziari ( ad esempio per i pagamenti di interessi ricevuti su prestiti) di gruppi multinazio­nali attivi nel Regno Unito. La Commission­e nel 2019 aveva considerat­o una parte di questa esenzione relativa al finanziame­nto dei gruppi Sec come un « vantaggio fiscale illegittim­o » da recuperare a tassazione presso i beneficiar­i. Nel giugno 2022 il Tribunale aveva respinto i ricorsi delle multinazio­nali interessat­e, innescando la nuova impugnazio­ne davanti alla Corte Ue del Regno Unito, di ITV e di due società del London Stock Exchange.

In attesa della ( immimente) decisione di ultimo grado, l’avvocato generale Medina ha ribadito l’ormai consolidat­o orientamen­to “correttivo” della Corte sui ruling: al fine di qualificar­e una misura fiscale come « selettiva » la Commission­e deve anzitutto identifica­re il sistema di riferiment­o, ossia il sistema tributario « normale » applicabil­e nello Stato interessat­o. La Commission­e deve poi dimostrare che la misura sotto investigaz­ione deroga a tale sistema di riferiment­o poiché opera una distinzion­e/ discrimina­zione tra imprese che si trovano in una situazione comparabil­e. Lo scorso anno le pronunce in questo senso sono state di fatto seriali. All’appello mancava solo il grande ex della famiglia europea.

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