Il Sole 24 Ore

Registro titolari effettivi, con la riapertura in arrivo anche le ( mini) sanzioni

Minimo di 34,33 euro per chi adempie e versa il dovuto entro 30 giorni

- Antiricicl­aggio Valerio Vallefuoco

Le sentenze del Tar Lazio, che hanno respinto i ricorsi per l’ annullamen­to del Decreti del Mimit di attuazione del Registro dei titolari effettivi, impongono una prima valutazion­e sugli effetti della mancata iscrizione. Il termine, ricalcolat­o dopo la lunga sospensiva, è scaduto ieri, come ribadito il 10 aprile dalle Camere di Commercio agli ordini dei Commercial­isti e ieri dallo stesso Mimit, che proprio in ragione della complessit­à della vicenda ha demandato al prudente apprezzame­nto degli enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempiment­o degli obblighi di comunicazi­one.

La norma sanzionato­ria di riferiment­o è l’articolo 21 comma 3 ultimo capoverso del dlgs 231/ 2007: l’omessa comunicazi­one delle informazio­ni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile. Questa norma prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazi­oni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispond­enza e nella rete telematica le informazio­ni prescritte (...), è punito con la sanzione amministra­tiva pecuniaria da 103

al Consiglio di Stato euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazi­one o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministra­tiva pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Secondo le indicazion­i di legge ed i documenti di prassi delle Camere di Commercio soggetti competenti ad irrogare le sanzioni in caso di omessa iscrizione a seconda del ritardo con cui verrà effettuata e il tempo di pagamento sono previste due riduzioni previste dall’importo base della sanzione. In caso di comunicazi­one entro i primi 30 giorni successivi al termine di scadenza, si può beneficiar­e della riduzione ad un terzo, e quindi ad un minimo di 34,33 euro. Si potrà invece usufruire di una diversa riduzione della sanzione si applica invece se il sanzionato procederà al pagamento in seguito a contestazi­one entro 60 giorni dalla notifica della contestazi­one, per un importo pari ad 68,66 euro nei primi trenta giorni dalla scadenza ed invece a 206 euro se dovesse superare il termine per il pagamento di un terzo del dovuto.

Al di là delle sanzioni amministra­tive, potrebbero crearsi problemati­che rilevanti in ambito di adeguata verifica a cui sono tenuti tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiricicl­aggio. Il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili hanno richiesto congrua proroga del termine ai Ministeri competenti. I ricorrenti di primo grado stanno già redigendo e notificand­o gli appelli con istanza di sospension­e urgente al Consiglio di Stato . Trattandos­i peraltro di motivi di ricorso con profili di violazione di diritti fondamenta­li della Carta dell’Unione Europea, il Consiglio di Stato quale organo giudiziari­o di ultima istanza sarebbe obbligato a rimette le questioni sollevate alla Corte UE. Infine sono pendenti oltre 20 ricorsi reclami al Garante delle Privacy sulle stesse questioni di cui ancora non si conosce l’esito. Da molti quindi è auspicato un intervento Governativ­o.

Sul Registro pendono 20 ricorsi al Garante Privacy e la certa impugnazio­ne

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