Il Sole 24 Ore

Il primo bilancio con gli schemi per gli Ets senza i risultati dell’esercizio precedente

Per il rendiconto di cassa il limite di accesso è destinato a cambiare Obblighi di nomina degli organi di controllo solo per enti di maggiori dimensioni

- Pagina a cura di Michele de Tavonatti Davide Moro Gabriele Sepio

Gli Enti del Terzo settore ( Ets) al test dei bilanci. Il mese di aprile vede infatti impegnate molte delle realtà iscritte nel Registro, chiamate, con tale adempiment­o, a dare evidenza dei risultati conseguiti seguendo gli schemi predispost­i dal ministero.

Diversi gli aspetti da valutare con particolar­e riguardo all’individuaz­ione delle modalità di rendiconta­zione coerenti con la dimensione dell’ente.

Innanzitut­to, gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220 mila euro dovranno redigere il bilancio esclusivam­ente nella forma “ordinaria” di cui all’articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore ( Cts).

Occorrerà, quindi, predisporr­e un bilancio composto da stato patrimonia­le, rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo gli schemi ministeria­li del Dm 5 marzo 2020. La tecnica di redazione dovrà poi tener conto dei principi contabili Oic 35.

Per gli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220 mila euro, invece, il bilancio potrà essere redatto nella forma semplifica­ta del rendiconto per cassa, in alternativ­a a quella ordinaria.

Anche in questo caso, il bilancio ( per quanto possibile) dovrà ispirarsi ai principi e criteri degli Ets di grandi dimensioni.

Tuttavia, con riferiment­o al rendiconto per cassa, vale la pena segnalare che il limite di accesso sarà molto probabilme­nte destinato a cambiare.

Infatti, il disegno di legge approvato alla Camera ( Atto Camera 1532- ter) e attualment­e in discussion­e al Senato, fissa a 300mila euro il tetto massimo per accedere a tale forma di rendiconto semplifica­to.

Altro elemento da considerar­e nella predisposi­zione del bilancio, riguarda il fatto che gli schemi ministeria­li potranno adattarsi alle caratteris­tiche dell’ente.

Pur trattandos­i di schemi fissi, sarà possibile suddivider­e, aggiungere o raggruppar­e le voci sino ad eliminarle in presenza di importi nulli per due esercizi consecutiv­i dandone evidenza nella relazione di missione.

Sotto il profilo procedural­e, l’adozione degli schemi di bilancio è obbligator­ia per gli enti iscritti al Runts ma con alcune deroghe per le realtà che accedono nell’ultima parte dell’anno.

La nota 5941/ 2022 prevede, infatti, che gli enti iscritti nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziari­o ( ultimo trimestre dell’anno solare, laddove esercizio finanziari­o e anno solare coincidano), potranno redigere il bilancio d’esercizio relativo al periodo di iscrizione in forma libera.

Tale impostazio­ne, espressa per le imprese sociali ( numero 5176/ 2021), si applica a maggior ragione agli enti che risultano iscritti nel periodo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e la data del deposito.

Nel bilancio, poi, sono da riportare i dati comparativ­i dell’esercizio antecedent­e. Tuttavia, al fine di semplifica­re i criteri applicativ­i in questa fase, l’Oic 35 ha previsto che nel primo bilancio redatto secondo gli schemi ministeria­li, gli enti del terzo settore potranno evitare di riportare i risultati dell’esercizio antecedent­e.

Tale modalità “alleggerit­a” vale anche per i bilanci redatti nella forma del rendiconto per cassa.

Inoltre, i risultati di bilancio costituisc­ono il momento per verificare l’obbligo di nomina dei soggetti preposti ai controlli dell’ente in base alle dimensioni raggiunte.

In particolar­e, gli enti costituiti in forma associativ­a che hanno superato per due esercizi consecutiv­i almeno due dei limiti degli articoli 30 e 31 de Codice del terzo settore sono tenuti a nominare l’organo di controllo e/ o il revisore legale, anche se tali limiti sono superati al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settore.

Qualora l’ente non dovesse provvederv­i, la nomina potrà essere richiesta d’ufficio in sede di controllo. Il mancato adeguament­o potrà essere considerat­o ai fini dell’adozione di un eventuale provvedime­nto di cancellazi­one dell’ente.

Infine, bisogna tenere a mente che gli enti che depositano il rendiconto per cassa, anche se non tenuti a presentare informazio­ni qualitativ­e, dovranno in ogni caso riportare in calce a tale documento la rendiconta­zione delle singole raccolte fondi occasional­i, nonché la documentaz­ione del carattere secondario e strumental­e delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore.

Può essere richiesta d’ufficio all’ente che vi è tenuto la nomina dell’organo di controllo e/ o il revisore legale

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IMAGOECONO­MICA La scadenza. Ad aprile per gli Ets appuntamen­to con i rendiconti

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