Il primo bilancio con gli schemi per gli Ets senza i risultati dell’esercizio precedente
Per il rendiconto di cassa il limite di accesso è destinato a cambiare Obblighi di nomina degli organi di controllo solo per enti di maggiori dimensioni
Gli Enti del Terzo settore ( Ets) al test dei bilanci. Il mese di aprile vede infatti impegnate molte delle realtà iscritte nel Registro, chiamate, con tale adempimento, a dare evidenza dei risultati conseguiti seguendo gli schemi predisposti dal ministero.
Diversi gli aspetti da valutare con particolare riguardo all’individuazione delle modalità di rendicontazione coerenti con la dimensione dell’ente.
Innanzitutto, gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220 mila euro dovranno redigere il bilancio esclusivamente nella forma “ordinaria” di cui all’articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore ( Cts).
Occorrerà, quindi, predisporre un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, secondo gli schemi ministeriali del Dm 5 marzo 2020. La tecnica di redazione dovrà poi tener conto dei principi contabili Oic 35.
Per gli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220 mila euro, invece, il bilancio potrà essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa, in alternativa a quella ordinaria.
Anche in questo caso, il bilancio ( per quanto possibile) dovrà ispirarsi ai principi e criteri degli Ets di grandi dimensioni.
Tuttavia, con riferimento al rendiconto per cassa, vale la pena segnalare che il limite di accesso sarà molto probabilmente destinato a cambiare.
Infatti, il disegno di legge approvato alla Camera ( Atto Camera 1532- ter) e attualmente in discussione al Senato, fissa a 300mila euro il tetto massimo per accedere a tale forma di rendiconto semplificato.
Altro elemento da considerare nella predisposizione del bilancio, riguarda il fatto che gli schemi ministeriali potranno adattarsi alle caratteristiche dell’ente.
Pur trattandosi di schemi fissi, sarà possibile suddividere, aggiungere o raggruppare le voci sino ad eliminarle in presenza di importi nulli per due esercizi consecutivi dandone evidenza nella relazione di missione.
Sotto il profilo procedurale, l’adozione degli schemi di bilancio è obbligatoria per gli enti iscritti al Runts ma con alcune deroghe per le realtà che accedono nell’ultima parte dell’anno.
La nota 5941/ 2022 prevede, infatti, che gli enti iscritti nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario ( ultimo trimestre dell’anno solare, laddove esercizio finanziario e anno solare coincidano), potranno redigere il bilancio d’esercizio relativo al periodo di iscrizione in forma libera.
Tale impostazione, espressa per le imprese sociali ( numero 5176/ 2021), si applica a maggior ragione agli enti che risultano iscritti nel periodo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e la data del deposito.
Nel bilancio, poi, sono da riportare i dati comparativi dell’esercizio antecedente. Tuttavia, al fine di semplificare i criteri applicativi in questa fase, l’Oic 35 ha previsto che nel primo bilancio redatto secondo gli schemi ministeriali, gli enti del terzo settore potranno evitare di riportare i risultati dell’esercizio antecedente.
Tale modalità “alleggerita” vale anche per i bilanci redatti nella forma del rendiconto per cassa.
Inoltre, i risultati di bilancio costituiscono il momento per verificare l’obbligo di nomina dei soggetti preposti ai controlli dell’ente in base alle dimensioni raggiunte.
In particolare, gli enti costituiti in forma associativa che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti degli articoli 30 e 31 de Codice del terzo settore sono tenuti a nominare l’organo di controllo e/ o il revisore legale, anche se tali limiti sono superati al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settore.
Qualora l’ente non dovesse provvedervi, la nomina potrà essere richiesta d’ufficio in sede di controllo. Il mancato adeguamento potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione dell’ente.
Infine, bisogna tenere a mente che gli enti che depositano il rendiconto per cassa, anche se non tenuti a presentare informazioni qualitative, dovranno in ogni caso riportare in calce a tale documento la rendicontazione delle singole raccolte fondi occasionali, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore.
Può essere richiesta d’ufficio all’ente che vi è tenuto la nomina dell’organo di controllo e/ o il revisore legale