Approvazione del bilancio nello statuto
Il Codice civile indica 120 giorni dalla data di chiusura di esercizio
gli enti del terzo settore dovranno tener conto di alcuni aspetti che esulano dal piano contabile. Il primo elemento riguarda la tempistica entro cui il documento dovrà essere approvato. Su tale aspetto, il Codice del Terzo settore non contiene prescrizioni puntuali, limitandosi a indicare quale unica data quella relativa al deposito del bilancio presso il Registro unico ( 30 giugno).
Ciò significa che - per comprendere il termine entro cui approvare il bilancio d’esercizio 2023 - gli Ets dovranno far riferimento a quanto contenuto nello Statuto. Quest’ultimo potrebbe, ad esempio, rinviare al termine previsto dal Codice civile ( articolo 2364), che richiede l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In questo caso, per un Ets con esercizio coincidente con l’anno solare ( 1° gennaio – 31 dicembre), la data entro cui convocare l’organo competente per l’approvazione del bilancio è quella del 29 aprile.
Analogo discorso riguarda le Onlus, per le quali il termine è di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ( articolo 20- bis del Dpr 600/ 1973) . Queste ultime dovranno approvare il bilancio entro il 30 aprile di quest’anno. Ma potrebbe accadere che vi siano Ets che non hanno coincidenza tra periodo amministrativo e anno solare. In questo caso, tali enti approveranno il bilancio nel termine individuato da Statuto ( 30 agosto) provvedendo, poi, a depositarlo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Anche in tal caso arrivano novità sul fronte legislativo con il Ddl approvato solo in prima lettura alla Camera ( Atto Camera 1532- ter). Qualora dovessero essere confermate le modifiche dall’anno prossimo, infatti, il deposito del bilancio sarà consentito entro il termine “mobile” di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Altro aspetto è legato all’organo competente ai fini dell’approvazione. In linea generale tale competenza è demandata all’assemblea ad eccezione delle fondazioni di partecipazione per cui la competenza in materia di bilancio è riservata all’organo amministrativo.
Ma gli aspetti da attenzionare riguardano anche profili procedurali legati al deposito. Qualora tale compito sia demandato ad un commercialista occorrerà predisporre anzitempo un’apposita delega.
Così come gli Ets in sede di deposito dovranno allegare unitamente al bilancio anche il verbale di approvazione.
Peraltro, gli Ets che abbiano nominato un organo di controllo/ revisore dovranno, altresì, allegare le pertinenti relazioni, « per ragioni di trasparenza » , in linea con quanto previsto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali ( nota 17146/ 2022).
Per le Onlus non ancora iscritte nel Runts, invece, resta l’obbligo di predisporre il bilancio d’esercizio 2023, in linea con gli schemi ministeriali, con successivo invio ( devono essere inoltrati gli ultimi due bilanci approvati con relativo verbale) solo al momento di presentazione della domanda di iscrizione.