Il Sole 24 Ore

Approvazio­ne del bilancio nello statuto

Il Codice civile indica 120 giorni dalla data di chiusura di esercizio

- Nella predisposi­zione del bilancio

gli enti del terzo settore dovranno tener conto di alcuni aspetti che esulano dal piano contabile. Il primo elemento riguarda la tempistica entro cui il documento dovrà essere approvato. Su tale aspetto, il Codice del Terzo settore non contiene prescrizio­ni puntuali, limitandos­i a indicare quale unica data quella relativa al deposito del bilancio presso il Registro unico ( 30 giugno).

Ciò significa che - per comprender­e il termine entro cui approvare il bilancio d’esercizio 2023 - gli Ets dovranno far riferiment­o a quanto contenuto nello Statuto. Quest’ultimo potrebbe, ad esempio, rinviare al termine previsto dal Codice civile ( articolo 2364), che richiede l’approvazio­ne del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In questo caso, per un Ets con esercizio coincident­e con l’anno solare ( 1° gennaio – 31 dicembre), la data entro cui convocare l’organo competente per l’approvazio­ne del bilancio è quella del 29 aprile.

Analogo discorso riguarda le Onlus, per le quali il termine è di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ( articolo 20- bis del Dpr 600/ 1973) . Queste ultime dovranno approvare il bilancio entro il 30 aprile di quest’anno. Ma potrebbe accadere che vi siano Ets che non hanno coincidenz­a tra periodo amministra­tivo e anno solare. In questo caso, tali enti approveran­no il bilancio nel termine individuat­o da Statuto ( 30 agosto) provvedend­o, poi, a depositarl­o entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Anche in tal caso arrivano novità sul fronte legislativ­o con il Ddl approvato solo in prima lettura alla Camera ( Atto Camera 1532- ter). Qualora dovessero essere confermate le modifiche dall’anno prossimo, infatti, il deposito del bilancio sarà consentito entro il termine “mobile” di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

Altro aspetto è legato all’organo competente ai fini dell’approvazio­ne. In linea generale tale competenza è demandata all’assemblea ad eccezione delle fondazioni di partecipaz­ione per cui la competenza in materia di bilancio è riservata all’organo amministra­tivo.

Ma gli aspetti da attenziona­re riguardano anche profili procedural­i legati al deposito. Qualora tale compito sia demandato ad un commercial­ista occorrerà predisporr­e anzitempo un’apposita delega.

Così come gli Ets in sede di deposito dovranno allegare unitamente al bilancio anche il verbale di approvazio­ne.

Peraltro, gli Ets che abbiano nominato un organo di controllo/ revisore dovranno, altresì, allegare le pertinenti relazioni, « per ragioni di trasparenz­a » , in linea con quanto previsto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali ( nota 17146/ 2022).

Per le Onlus non ancora iscritte nel Runts, invece, resta l’obbligo di predisporr­e il bilancio d’esercizio 2023, in linea con gli schemi ministeria­li, con successivo invio ( devono essere inoltrati gli ultimi due bilanci approvati con relativo verbale) solo al momento di presentazi­one della domanda di iscrizione.

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