La cartella dalla Pec fuori dal registro Ipa
Il contribuente deve però dimostrare di avere subito un effettivo pregiudizio
La notifica della cartella da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non è valida qualora il contribuente dimostri di avere subìto un effettivo pregiudizio dalla ricezione della notifica da tale indirizzo. È quanto stabilito dai giudici della Cgt di primo grado di Catania con la sentenza n. 1318, depositata il 19 febbraio scorso ( presidente Cordio, relatore Commandatore), che è in linea con quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione civile con le sentenze 18684/ 2023 e 982/ 2023.
Nel caso in commento il contribuente impugnava una intimazione di pagamento eccependo, tra l’altro, anche la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento.
L’agente della riscossione si costituiva in giudizio depositando tale cartella. Il ricorrente, con una successiva memoria, contestava la regolarità della notifica della cartella, poiché effettuata da un indirizzo regionale non presente nei pubblici registri.
I giudici hanno accolto il ricorso. Si rende però opportuno prima un breve excursus in merito alla evoluzione giurisprudenziale sull’argomento.
La Cassazione ( 17346/ 2019) aveva in principio stabilito che la notifica deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo risultante da un pubblico registro. La giurisprudenza di merito che si è formata dopo tale pronuncia ha prevalentemente oscillato tra un orientamento che sosteneva che la notifica da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro fosse giuridicamente inesistente e come tale non sanabile ai sensi dell’articolo 156 Cpc, in quanto rende impossibile ricondurre la Pec all’agente della riscossione ( Cgt Lazio 6507/ 2022) ed un altro che riteneva invece che tale notifica fosse nulla e quindi sanabile ( Ctp Napoli 7693/ 2022).
Un terzo orientamento dei giudici di merito sosteneva che la notifica fosse valida ( Ctp Foggia 447/ 2020). Poi la “svolta” nel 2023. Infatti, la Cassazione ha stabilito il principio in base al quale la notifica da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo ( 18684/ 2023 e 982/ 2023). Ed è proprio nel solco di queste sentenze che si innesta la decisione in commento. Infatti, secondo i giudici etnei, trattandosi della prodromica cartella di pagamento e non già dell’atto impugnato con il ricorso, l’estraneità dell’indirizzo del mittente, ovvero l’agente della riscossione, dal registro pubblico Ipa inficia di per sé la regolarità della notifica dell’atto presupposto ( la cartella di pagamento) avendo causato un pregiudizio effettivo in capo al contribuente.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato. Occorre comunque evidenziare che, in altri casi, sempre recependo l’orientamento dei giudici di legittimità citato, i giudici di merito hanno invece respinto il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse subìto un pregiudizio dalla notifica irrituale della cartella ( Cgt Lazio 509/ 2024).