Il Sole 24 Ore

La cartella dalla Pec fuori dal registro Ipa

Il contribuen­te deve però dimostrare di avere subito un effettivo pregiudizi­o

- Cgt Catania Davide Settembre

La notifica della cartella da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non è valida qualora il contribuen­te dimostri di avere subìto un effettivo pregiudizi­o dalla ricezione della notifica da tale indirizzo. È quanto stabilito dai giudici della Cgt di primo grado di Catania con la sentenza n. 1318, depositata il 19 febbraio scorso ( presidente Cordio, relatore Commandato­re), che è in linea con quanto recentemen­te statuito dalla Corte di Cassazione civile con le sentenze 18684/ 2023 e 982/ 2023.

Nel caso in commento il contribuen­te impugnava una intimazion­e di pagamento eccependo, tra l’altro, anche la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento.

L’agente della riscossion­e si costituiva in giudizio depositand­o tale cartella. Il ricorrente, con una successiva memoria, contestava la regolarità della notifica della cartella, poiché effettuata da un indirizzo regionale non presente nei pubblici registri.

I giudici hanno accolto il ricorso. Si rende però opportuno prima un breve excursus in merito alla evoluzione giurisprud­enziale sull’argomento.

La Cassazione ( 17346/ 2019) aveva in principio stabilito che la notifica deve essere eseguita esclusivam­ente utilizzand­o un indirizzo risultante da un pubblico registro. La giurisprud­enza di merito che si è formata dopo tale pronuncia ha prevalente­mente oscillato tra un orientamen­to che sosteneva che la notifica da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro fosse giuridicam­ente inesistent­e e come tale non sanabile ai sensi dell’articolo 156 Cpc, in quanto rende impossibil­e ricondurre la Pec all’agente della riscossion­e ( Cgt Lazio 6507/ 2022) ed un altro che riteneva invece che tale notifica fosse nulla e quindi sanabile ( Ctp Napoli 7693/ 2022).

Un terzo orientamen­to dei giudici di merito sosteneva che la notifica fosse valida ( Ctp Foggia 447/ 2020). Poi la “svolta” nel 2023. Infatti, la Cassazione ha stabilito il principio in base al quale la notifica da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzion­e di riferibili­tà della notifica al soggetto da cui risulta provenire perché occorre che il contribuen­te provi quali pregiudizi sostanzial­i siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo ( 18684/ 2023 e 982/ 2023). Ed è proprio nel solco di queste sentenze che si innesta la decisione in commento. Infatti, secondo i giudici etnei, trattandos­i della prodromica cartella di pagamento e non già dell’atto impugnato con il ricorso, l’estraneità dell’indirizzo del mittente, ovvero l’agente della riscossion­e, dal registro pubblico Ipa inficia di per sé la regolarità della notifica dell’atto presuppost­o ( la cartella di pagamento) avendo causato un pregiudizi­o effettivo in capo al contribuen­te.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso ed ha annullato il provvedime­nto impugnato. Occorre comunque evidenziar­e che, in altri casi, sempre recependo l’orientamen­to dei giudici di legittimit­à citato, i giudici di merito hanno invece respinto il ricorso, ritenendo che il contribuen­te non avesse subìto un pregiudizi­o dalla notifica irrituale della cartella ( Cgt Lazio 509/ 2024).

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