Il Sole 24 Ore

RISCOSSION­E MULTE

- — Rosanna Acierno « RIPRODUZIO­NE RISERVATA

In data marzo 2024 L’Agenzia delle EntrateRis­cossione ha notificato al contribuen­te l’intimazion­e di pagamento di cartelle esattorial­i relative a multe per violazioni del codice della strada. Le cartelle esattorial­i sono state notificate negli anni che vanno dal 2012 al 2019 in detto arco di tempo non sono stati notificati atti interrutti­vi. Ciò premesso ad avviso dello scrivente le cartelle “de quo” dovrebbero considerar­si prescritte. Si rimane in attesa di cortese parere

In via preliminar­e, si precisa che: - il diritto alla riscossion­e delle multe stradali si prescrive decorsi 5 anni dall’ultimo atto formalment­e notificato; - la prescrizio­ne decorre dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione avrebbe dovuto essere pagati; - in ragione dell’emergenza epidemiolo­gica sono stati introdotti i seguenti periodi di sospension­e della prescrizio­ne: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ( secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 2 del DL n. 18/ 2020) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ( secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 9 del DL n. 183/ 2020); - ai sensi dell’articolo 2398 del Codice civile, il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizio­ne, con la conseguenz­a che essa deve essere fatta valere dal contribuen­te nel ricorso presentato avverso il primo atto di riscossion­e notificato. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della verifica in merito all’intervenut­a prescrizio­ne delle cartelle e della conseguent­e impugnazio­ne dell’intimazion­e ad adempiere occorrerà accertarsi innanzitut­to della inesistenz­a di notifica di atti interrutti­vi, e poi, per le cartelle notificate negli anni 2018 e 2019, occorrerà conteggiar­e il termine della relativa prescrizio­ne quinquenna­le alla luce delle sospension­i introdotte dalla legislazio­ne emergenzia­le.

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