RISCOSSIONE MULTE
In data marzo 2024 L’Agenzia delle EntrateRiscossione ha notificato al contribuente l’intimazione di pagamento di cartelle esattoriali relative a multe per violazioni del codice della strada. Le cartelle esattoriali sono state notificate negli anni che vanno dal 2012 al 2019 in detto arco di tempo non sono stati notificati atti interruttivi. Ciò premesso ad avviso dello scrivente le cartelle “de quo” dovrebbero considerarsi prescritte. Si rimane in attesa di cortese parere
In via preliminare, si precisa che: - il diritto alla riscossione delle multe stradali si prescrive decorsi 5 anni dall’ultimo atto formalmente notificato; - la prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione avrebbe dovuto essere pagati; - in ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati introdotti i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ( secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 2 del DL n. 18/ 2020) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ( secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 9 del DL n. 183/ 2020); - ai sensi dell’articolo 2398 del Codice civile, il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione, con la conseguenza che essa deve essere fatta valere dal contribuente nel ricorso presentato avverso il primo atto di riscossione notificato. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della verifica in merito all’intervenuta prescrizione delle cartelle e della conseguente impugnazione dell’intimazione ad adempiere occorrerà accertarsi innanzitutto della inesistenza di notifica di atti interruttivi, e poi, per le cartelle notificate negli anni 2018 e 2019, occorrerà conteggiare il termine della relativa prescrizione quinquennale alla luce delle sospensioni introdotte dalla legislazione emergenziale.