Limiti all’uso del controllo automatizzato
La soluzione di questioni giuridiche richiede l’avviso di accertamento
Non è ammissibile la procedura di liquidazione della dichiarazione ogniqualvolta la rettifica presuppone la soluzione di questioni giuridiche. In tale eventualità occorre, infatti, avvalersi dell’avviso di accertamento. La Cassazione, con l’ordinanza 9759, depositata l’ 11 aprile, conferma l’orientamento espresso di recente con la sentenza 8462, nel senso della eccezionalità e tassatività dei casi in cui è possibile avvalersi della disciplina di cui all’articolo 36 bis, Dpr 600/ 1973.
In questa vicenda, l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione, contestando l’esposizione di un credito d’imposta riveniente dalla sospensione degli acconti disposta in occasione del terremoto de L’Aquila. Secondo l’Ufficio, in particolare, il credito d’imposta avrebbe dovuto essere pari non già all’entità degli acconti dovuti ma alla misura del saldo dell’Irpef. Il contribuente aveva ovviamente contestato questa interpretazione.
Il giudice di secondo grado aveva annullato l’iscrizione a ruolo, sostenendo che, poiché si controverteva di aspetti critici rilevanti in ordine al contenuto della dichiarazione, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’articolo 6, legge 212/ 2000.
La Corte di cassazione, interpellata dall’agenzia delle Entrate, ha confermato l’annullamento dell’atto impugnato, seppure sulla base di una diversa motivazione. La Corte si è posta, infatti, in linea di continuità interpretativa con i precedenti in termini della giurisprudenza di vertice, osservando che le procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie sono ammesse solo per correggere gli errori rilevabili dal mero riscontro cartolare della denuncia. Al contrario, le stesse non possono essere adottate tutte le volte in cui si discuta di profili valutativi in fatto o in diritto o di attività istruttorie diverse dal mero riscontro delle risultanze della banca dati dell’Anagrafe Tributaria.
Nel caso di specie, non si trattava di recuperare un’imposta dichiarata e non versata ma di contestare un’interpretazione data dal contribuente. La correzione dunque non derivava da un mero riscontro cartolare, effettuato ictu oculi. Al riguardo, si ricorda che è invece cosa diversa dalla liquidazione il controllo formale, eseguito ai sensi dell’articolo 36 ter, Dpr 600/ 1973. In forza di questa disposizione, infatti, l’Ufficio ha il potere di verificare la spettanza dei crediti d’imposta sulla base della documentazione richiesta al contribuente. In tale ambito, dunque, si è di fronte ad un controllo anche di carattere sostanziale, oltre che formale.
Non è superfluo infine segnalare che con l’avviso di accertamento è invece possibile contestare anche violazioni potenzialmente appartenenti alla fase di liquidazione. In forza dell’articolo 38, Dpr 600/ 1973, infatti, l’Ufficio può rettificare gli oneri deducibili e le detrazioni non spettanti.
La procedura di liquidazione non è applicabile quando si discute di profili valutativi