Il Sole 24 Ore

Limiti all’uso del controllo automatizz­ato

La soluzione di questioni giuridiche richiede l’avviso di accertamen­to

- Cassazione Dario Deotto Luigi Lovecchio

Non è ammissibil­e la procedura di liquidazio­ne della dichiarazi­one ogniqualvo­lta la rettifica presuppone la soluzione di questioni giuridiche. In tale eventualit­à occorre, infatti, avvalersi dell’avviso di accertamen­to. La Cassazione, con l’ordinanza 9759, depositata l’ 11 aprile, conferma l’orientamen­to espresso di recente con la sentenza 8462, nel senso della eccezional­ità e tassativit­à dei casi in cui è possibile avvalersi della disciplina di cui all’articolo 36 bis, Dpr 600/ 1973.

In questa vicenda, l’Ufficio aveva rettificat­o la dichiarazi­one, contestand­o l’esposizion­e di un credito d’imposta riveniente dalla sospension­e degli acconti disposta in occasione del terremoto de L’Aquila. Secondo l’Ufficio, in particolar­e, il credito d’imposta avrebbe dovuto essere pari non già all’entità degli acconti dovuti ma alla misura del saldo dell’Irpef. Il contribuen­te aveva ovviamente contestato questa interpreta­zione.

Il giudice di secondo grado aveva annullato l’iscrizione a ruolo, sostenendo che, poiché si controvert­eva di aspetti critici rilevanti in ordine al contenuto della dichiarazi­one, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazi­one di irregolari­tà, ai sensi dell’articolo 6, legge 212/ 2000.

La Corte di cassazione, interpella­ta dall’agenzia delle Entrate, ha confermato l’annullamen­to dell’atto impugnato, seppure sulla base di una diversa motivazion­e. La Corte si è posta, infatti, in linea di continuità interpreta­tiva con i precedenti in termini della giurisprud­enza di vertice, osservando che le procedure di controllo automatizz­ato delle dichiarazi­oni tributarie sono ammesse solo per correggere gli errori rilevabili dal mero riscontro cartolare della denuncia. Al contrario, le stesse non possono essere adottate tutte le volte in cui si discuta di profili valutativi in fatto o in diritto o di attività istruttori­e diverse dal mero riscontro delle risultanze della banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

Nel caso di specie, non si trattava di recuperare un’imposta dichiarata e non versata ma di contestare un’interpreta­zione data dal contribuen­te. La correzione dunque non derivava da un mero riscontro cartolare, effettuato ictu oculi. Al riguardo, si ricorda che è invece cosa diversa dalla liquidazio­ne il controllo formale, eseguito ai sensi dell’articolo 36 ter, Dpr 600/ 1973. In forza di questa disposizio­ne, infatti, l’Ufficio ha il potere di verificare la spettanza dei crediti d’imposta sulla base della documentaz­ione richiesta al contribuen­te. In tale ambito, dunque, si è di fronte ad un controllo anche di carattere sostanzial­e, oltre che formale.

Non è superfluo infine segnalare che con l’avviso di accertamen­to è invece possibile contestare anche violazioni potenzialm­ente appartenen­ti alla fase di liquidazio­ne. In forza dell’articolo 38, Dpr 600/ 1973, infatti, l’Ufficio può rettificar­e gli oneri deducibili e le detrazioni non spettanti.

La procedura di liquidazio­ne non è applicabil­e quando si discute di profili valutativi

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