Il Sole 24 Ore

Incassi posticipat­i o anticipati per definire il reddito annuo

Nella valutazion­e i soggetti tassati per cassa hanno una leva in più

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

La tassazione per cassa potrà essere utile per massimizza­re i vantaggi del concordato preventivo biennale? E, se sì, potrà essere sindacabil­e la scelta di posticipar­e o anticipare gli incassi o i pagamenti del potenziale concordata­rio? Sono due domande che in molti si stanno ponendo, in vista del termine entro cui occorrerà decidere se accettare o meno i redditi proposti dal Fisco per il biennio 2024/ 2025.

È un dato di fatto che la convenienz­a della scelta sull’adesione al concordato preventivo biennale ( Cpb) si giocherà sostanzial­mente sul differenzi­ale negativo tra il reddito proposto e quello effettivo. Quanto più sarà inferiore il reddito concordato rispetto al quello effettivo, tanto più sarà stata azzeccata la scelta di aderire al Cpb.

I soggetti che tassano il reddito con il principio di “cassa”, come ad esempio i lavoratori autonomi, possono contare su leve che possono – si ritiene legittimam­ente – far traslocare un componente positivo o negativo, da un anno all’altro. Con tutte le conseguenz­e sul piano reddituale.

Un costo pagato nel 2024 riduce il reddito 2024. Il medesimo costo pagato nell’anno successivo riduce invece il reddito 2025. La stessa dinamica, ma con segno economico contrario, avviene per i compensi. Quindi, ad esempio, un profession­ista che decide ( legittimam­ente) di stoppare la fatturazio­ne dei propri compensi nel 2024 per postergarl­i nel 2025, ottiene un effetto di trasciname­nto del proprio reddito da un anno all’altro.

Tutto ciò, come detto, si ritiene sia del tutto lecito ed è la naturale conseguenz­a di un regime di tassazione – quello per cassa – che individua il reddito imponibile sulla base dei flussi finanziari che dipendono, a loro volta, dalle legittime scelte che competono ai contribuen­ti interessat­i. Quindi non si vede come l’agenzia delle Entrate possa eventualme­nte sindacare, in una prospettiv­a di “abuso” nell’utilizzo dell’opzione per il concordato preventivo biennale, la scelta di anticipare o postergare il sostenimen­to di un costo o l’incasso di un onorario.

Il parere dell’Agenzia

In quest’ambito può essere utile ricordare una risposta data dall’Agenzia nel corso del recente Telefisco 2024: la deduzione del costo in applicazio­ne del principio di cassa è individuab­ile nel momento di effettuazi­one dell’ordine di pagamento conferito alla banca. Nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirs­i, invece, al momento in cui materialme­nte avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.

Il caso riguardava un profession­ista che chiedeva la corretta deducibili­tà del costo nell’ipotesi di bonifico eseguito il 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024.

Secondo le Entrate, il momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del profession­ista da parte della banca attiene a un rapporto interno, che coinvolge esclusivam­ente il delegante e il delegato ed è dunque irrilevant­e ai fini fiscali.

L’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che l’addebito sul conto del profession­ista non ha rilevanza fiscale

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