Il Sole 24 Ore

Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimen­to speciale

Dopo il Dl 39/ 2024 il termine entro cui bisogna provvedere è il 31 maggio Possibilit­à di rimediare da circoscriv­ere per i periodi anteriori al 2022

- Pagina a cura di Dario Deotto Luigi Lovecchio

Vari intrecci si presentano per il ravvedimen­to speciale, dopo i recenti interventi normativi.

Dopo che già l’articolo 3- bis del Dl 132/ 2023 aveva disposto la riapertura per i « soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfeziona­to » il ravvedimen­to speciale, dando loro la possibilit­à di procedervi effettuand­o il versamento in unica soluzione e rimuovendo l’irregolari­tà entro il 20 dicembre scorso, un successivo intervento si è avuto con il Milleproro­ghe ( Dl 215/ 2023, in sede di sua conversion­e). Attraverso l’articolo 3, comma 12- undecies di tale decreto è stato previsto che « le disposizio­ni dell’articolo 1, commi da 174 a 178 » della legge di Bilancio 2023 ( legge 197/ 2022) « tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2 » del Dl 34/ 2023, si applicano « anche » alle violazioni riguardant­i le dichiarazi­oni validament­e presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ( con perfeziona­mento da eseguirsi – per effetto ora del Dl 39/ 2024 – entro il 31 maggio 2024). Risultano tre gli aspetti rilevanti. Il primo: il fatto che la norma esordisca facendo riferiment­o alle « disposizio­ni di cui all’articolo 1, commi da 174 e 178 » della legge di Bilancio 2023. Questo aspetto deve essere preso in consideraz­ione insieme alla seconda questione, legata al riferiment­o alle violazioni relative « anche » al 2022. Ad una prima lettura, la congiunzio­ne « anche » farebbe propendere verso l’interpreta­zione che la norma stabilisce la possibilit­à di utilizzo ( per la prima volta) del ravve

dimento speciale per il 2022 e, allo stesso tempo, “riapre” la possibilit­à di avvalersi dell’istituto “anche” per le annualità precedenti. Altrimenti, se la volontà fosse stata quella di stabilire la possibilit­à del ravvedimen­to speciale per il solo anno 2022, il legislator­e non avrebbe scritto « anche » . Tuttavia, occorre registrare che il recente Dl 39/ 2024 fa riferiment­o ai « soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023 » non hanno perfeziona­to il ravvedimen­to speciale in relazione alle annualità 2021 e precedenti. Questo, in sostanza, significa che le disposizio­ni del Dl Milleproro­ghe si applicano all’annualità 2022, mentre quelle del Dl 39/ 2024 alle annualità 2021 e precedenti.

Il terzo punto del Milleproro­ghe – che però ha un effetto ( determinan­te) anche per il recente Dl 39 – è il fatto che si richiamano le disposizio­ni dell’articolo 21 del Dl 34/ 2023. Quest’ultime sono quelle – definite interpreta­tive, anche se sull’abuso, in questo specifico caso, dello strumento della norma di interpreta­zione autentica incomincia­no ad affacciars­i in dottrina molteplici perplessit­à – che hanno meglio definito il raggio d’azione del ravvedimen­to speciale. Tra queste previsioni, vi è quella che sancisce che ( quasi) tutte le violazioni che possono formare oggetto di ravvedimen­to operoso ordinario possono rientrare nel ravvedimen­to speciale purché la dichiarazi­one sia stata regolarmen­te presentata. Attenzione: la condizione che la dichiarazi­one sia stata presentata non vuol dire che le violazioni da regolarizz­are si riferiscan­o specificat­amente ad una dichiarazi­one, tant’è che, come riportato nella risoluzion­e 67/ E/ 2023, anche condotte che non inficiano l’infedeltà dichiarati­va ( come l’utilizzo errato dei crediti d’imposta) possono essere oggetto di regolarizz­azione purché per quell’anno d’imposta la dichiarazi­one sia stata presentata.

In questo senso vanno interpreta­te le disposizio­ni della legge di Bilancio 2023 e dei decreti successivi, che fanno riferiment­o alle « dichiarazi­oni validament­e presentate » .

Questo per dire che una lettura sistematic­a delle non sempre ben coordinate disposizio­ni in argomento porta a ritenere, ad esempio, che se un contribuen­te ha già provveduto lo scorso anno ad effettuare il ravvedimen­to speciale per una violazione prodromica relativa al 2021, non c’è ragione di vietare che per lo stesso periodo d’imposta il contribuen­te possa provvedere ora a regolarizz­are – sempre con il ravvedimen­to speciale, per effetto delle disposizio­ni del Dl 39/ 2024 – un’altra violazione prodromica, anche se entrambe determinan­o l’infedeltà della medesima dichiarazi­one.

Non deve ostare a tale lettura il riferiment­o, contenuto nel medesimo Dl 39/ 2024, ai « soggetti che non hanno perfeziona­to » in precedenza il ravvedimen­to speciale, da intendersi dunque riferito a singole violazioni, proprio perché non è necessaria­mente la dichiarazi­one l’oggetto del ravvedimen­to speciale, ma la condizione, se presentata, che permette di accedere all’istituto stesso.

‘ Le violazioni sanabili sono le stesse della procedura ordinaria ma solo se si è presentata la dichiarazi­one

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy